Quarta Sezione: esito odierna sessione udienze
La Quarta Sezione del Collegio di Garanzia, presieduta dall'avv. Wally Ferrante, all’esito della sessione di udienze tenutasi in data 11 dicembre u.s., ha assunto le seguenti determinazioni:
1. HA RIGETTATO, PERCHE' INAMMISSIBILE E INFONDATO, il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 68/2025, presentato congiuntamente, in data 1° ottobre 2025, dai sigg. Roberto Festa, Katia Pessola e Ornella Vacca contro e nei confronti della Federazione Italiana Vela (FIV), della Procura Federale FIV e della Procura Generale dello Sport per l'integrale annullamento della decisione n. 1/2025 del 5 settembre 2025, emessa dalla Corte Federale Nazionale di Appello della FIV, con la quale, in parziale accoglimento del reclamo proposto dal Procuratore Federale della FIV avverso la decisione n. 6/2025, resa, in data 12 giugno 2025, dal Tribunale Federale della FIV, nel procedimento disciplinare R.P.N.I. 11/2024 (con cui è stata irrogata, a carico, tra gli altri, di ciascuno dei suddetti ricorrenti, la sanzione della sospensione per mesi 7), è stata rideterminata in mesi 10 di sospensione la sanzione irrogata al sig. Roberto Festa e sono stati respinti, con conferma della suddetta decisione di primo grado, i reclami proposti dai sigg. Katia Pessola e Ornella Vacca; HA, ALTRESI', DISPOSTO CHE LE SPESE SEGUANO LA SOCCOMBENZA E VENGANO LIQUIDATE IN € 500,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, IN FAVORE DI CIASCUNA DELLE PARTI COSTITUITE AD ECCEZIONE DEI SIGG. A.S. E F.R.; NULLA PER LE SPESE CON RIFERIMENTO ALLA POSIZIONE DELLA PROCURA FEDERALE FIV;
2. HA RIGETTATO, PERCHE' INAMMISSIBILE E INFONDATO, il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 69/2025, presentato, in data 6 ottobre 2025, dal sig. A.S., in forza delle procure speciali dei sigg. Paolo Simbula e Ginevra Balletto, esercenti la responsabilità genitoriale, nei confronti del sig. F.R., contro la Federazione Italiana Vela (FIV), il Procuratore della FIV, la Procura Generale dello Sport presso il CONI, nonché contro i sigg. Alessandro Piludu e Maria Teresa Catucci, in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul sig. F.P., contro i sigg. Bruno Massacci e Valentina Marvaldi, in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul sig. G.M., contro il sig. Mario Maffei, in proprio nonché in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul sig. N.M., contro il sig. Vincenzo Perra, in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul sig. M.T.P., contro i sigg. Francesca Meloni ed Emanuele Castriotta, esercenti la responsabilità genitoriale sul sig. L.C., e contro i sigg. Katia Pessola, Ornella Vacca, Roberto Festa, Alberto Diaz, Mattia Gessa, Davide Gorgerino e Roberto Congiu per l'annullamento della decisione della Corte di Appello della FIV n. 1/2025 del 3-5 settembre 2025 (procedimento iscritto al RPNI n. 11/24), con la quale, nel respingere il reclamo proposto dal sig. A.S., è stata confermata la decisione n. 6/2025, resa, in data 11-12 giugno 2025, dal Tribunale Federale della FIV, nella parte in cui è stata irrogata, a carico, tra gli altri, del suddetto ricorrente, la sanzione della sospensione per mesi 6; HA, ALTRESI', DISPOSTO CHE LE SPESE SEGUANO LA SOCCOMBENZA E VENGANO LIQUIDATE IN € 500,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, IN FAVORE DI CIASCUNA DELLE PARTI COSTITUITE AD ECCEZIONE DEL SIG F.R.; NULLA PER LE SPESE CON RIFERIMENTO ALLA POSIZIONE DELLA PROCURA FEDERALE FIV;
3. HA RIGETTATO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 74/2025, presentato, in data 5 novembre 2025, dal sig. Francesco Nardi avverso la decisione R.G. Trib. Fed. – CAF n. 12/2024 - P.A. n. 24/2024, cui è riunito R.G. 17/2024 P.A. n. 27/2024, della Corte Federale d’Appello della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), pubblicata e comunicata in data 6 ottobre 2025, con la quale, nel giudizio di rinvio, a seguito della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport n. 63/2025, R.G. ricorsi n. 31/2025 CGS, in parziale riforma della decisione reclamata, è stato assolto il sig. Francesco Nardi per le violazioni contestate con l’atto di incolpazione e deferimento del procedimento disciplinare P.A. n. 24/2024 per i fatti occorsi il 22 giugno 2024, ed è stata allo stesso applicata la sanzione della sospensione nella misura di n. 3 mesi e giorni 15, ex art. 6, nn. 4, 5, 6, 8, 9, 11, R.D.G., dedotto il presofferto, e dell'ammenda di € 1.500,00, per le violazioni inerenti al procedimento P.A. n. 27/2024 - R.G. Trib. Fed. n. 17/2024; HA, ALTRESI', DISPOSTO L'INTEGRALE COMPENSAZIONE DELLE SPESE DEL GIUDIZIO;
4. HA DICHIARATO IN PARTE INAMMISSIBILE E IN PARTE INFONDATO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 75/2025, presentato, in data 6 novembre 2025, dal Gen. di Brigata, CC Ris. dott. Antonino Troia, per la riforma della decisione della Corte Federale di Appello della Unione Italiana Tiro a Segno (UITS) del 15 ottobre 2025, a definizione del proc. R.G. C.A.F. n. 13/2025 (al quale è stato riunito il Proc. n. 14/2025), notificata in data 16 ottobre 2025, con la quale, nel rigettare il reclamo proposto dal suddetto ricorrente ed in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla Procura Federale UITS avverso il provvedimento del Tribunale Federale del 19 giugno 2025, R.G. T.F. n. 14/2025, con cui è stata irrogata, a carico del Gen. Antonino Troia, la sanzione della sospensione da ogni attività sportiva e sociale per la durata di mesi 5, è stata irrogata, a carico dell'odierno ricorrente, la sanzione della sospensione da ogni attività sportiva e sociale per la durata di mesi 16; NULLA PER LE SPESE.