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Quarta Sezione: esito sessione udienze del 29 novembre 2021

Collegio di Garanzia

La Quarta Sezione del Collegio di Garanzia, all’esito della sessione di udienze presieduta dal pres. Dante D’Alessio, tenutasi lo scorso 29 novembre, ed all’esito della successiva camera di consiglio tenutasi nel tardo pomeriggio di ieri, 1° dicembre 2021 , ha assunto le seguenti determinazioni:

 

- ha accolto in parte, nei sensi di cui in motivazione, il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 89/2021, presentato, in data 21 settembre 2021, dal sig. Melchiorre Zarelli contro la decisione n. 0012/CFA/2021-2022 della Corte Federale d'Appello - Sezioni Unite - della Federazione Giuoco Calcio (FIGC), pubblicata e notificata in data 30 agosto 2021, con la quale, in parziale riforma della decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare FIGC - n. 0014 del 23 luglio 2021, che aveva irrogato al suddetto ricorrente la sanzione della inibizione per mesi 9, è stata ridotta a 6 mesi la sanzione della inibizione a carico del medesimo, per la violazione dell'art. 4, comma 1, CGS FIGC; per l’effetto, ha annullato con rinvio la decisione impugnata. spese irripetibili;
-
- ha dichiarato inammissibile il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 91/2021, presentato congiuntamente, in data 24 settembre 2021, dai signori Marco Lenci, Nino Salerno e Stefano Varvaro contro la Federazione Italiana Turismo Equestre e TREC-ANTE (FITETREC-ANTE) avverso la decisione della Corte Federale d'Appello n. 7/2021 del 27 luglio 2021, pubblicata il successivo 29 luglio, con la quale, a conferma della decisione n. 6/21 del Tribunale Federale FITETREC-ANTE, pubblicata in data 31 maggio 2021, è stata irrogata, nei confronti del sig. Lenci, la sanzione della sospensione da qualsiasi attività agonistica e federale per 24 mesi, oltre all’ammenda pari ad € 1.000,00, per la violazione dell'art. 1, commi 1 e 2, lett. a) e 2 b), del R.G., artt. 10 e 37, commi 6 e 7, dello Statuto e degli artt. 1, 2, 9, primo comma, e 10 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, con le aggravanti di cui all'art. 5, comma 1, lett. b), c), g), h) e i); nei confronti del sig. Salerno, in parziale riforma della decisione di primo grado endofederale, la sanzione della sospensione da qualsiasi attività agonistica e federale per mesi 6, oltre all’ammenda pari ad € 300,00, per la violazione dell'art. 1, commi 1 e 2, lett. a), del R.G., artt. 10 e 37 dello Statuto e degli artt. 1, 2, 9, primo comma, e 10 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI; nei confronti del sig. Varvaro, a conferma della decisione del Giudice di prime cure endofederale, la sospensione da qualsiasi attività agonistica e federale per mesi 18, oltre all'ammenda pari ad € 800,00, per la violazione dell'art. 1, commi 1 e 2, lett. a), del R.G., artt. 10, 18, 21, 24 e 37, dello Statuto e degli artt. 1, 2, 9, primo comma, e 10 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI; ha, altresi’, disposto che le spese seguano la soccombenza, liquidate in solido, tra le parti ricorrenti, nella misura di euro 800,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente federazione italiana turismo equestre e trec ante;

- ha accolto in parte, nei sensi di cui in motivazione, il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 92/2021, presentato, in data 25 settembre 2021, dal sig. Guglielmo Canino contro la Procura Federale della Unione Italiana Tiro a Segno (UITS), in persona del Procuratore Federale, e contro la Sezione Tiro a Segno Nazionale di Palermo, in persona del legale rappresentante p.t., avverso la decisione della Corte Federale d'Appello della UITS, resa nei giudizi riuniti R.G. CFA n. 2-3-4/2021, pubblicata e notificata in data 28 luglio 2021, con la quale è stata confermata la sanzione della sospensione per anni due da ogni attività sportiva e sociale, ex art. 7, co. 2, lett. c), del Regolamento di Giustizia UITS, irrogata, a carico del suddetto ricorrente, dalla decisione n. 1/2021 del 18 maggio 2021 resa dal Tribunale Federale UITS; per l’effetto, ha annullato con rinvio la decisione impugnata. spese compensate;

- ha respinto il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 93/2021, presentato, in data 29 settembre 2021, dal sig. Stefano Lami contro l'Ufficio della Procura Federale della Federazione Italiana Canoa Kayak (FICK) e nei confronti della Federazione Italiana Canoa Kayak e della Procura Generale dello Sport presso il CONI avverso la decisione pubblicata in data 1° settembre 2021 dalla Corte Federale di Appello FICK - Procedimento n. 02/2021 (a seguito dei reclami ex art. 53 Reg. Giustizia FICK, promossi rispettivamente dalla Procura Federale FICK e dal sig. Stefano Lami), che ha confermato integralmente la decisione n. 04/2021, emessa dal Tribunale Federale in data 28 giugno 2021 e pubblicata in data 2 luglio 2021, con la quale il suddetto ricorrente è stato condannato alla sospensione da qualsivoglia attività e/o funzione in ambito federale, per un periodo di due anni, a decorrere dalla data della decisione, ex art. 5, lett. d), RGF, per la violazione dell’art. 7, ultima parte, RGF, con riferimento agli artt. 11 e 12 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI; nulla per le spese;

- ha respinto il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 94/2021, presentato, in data 15 ottobre 2021, dalla società Brescia Calcio S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché contro la S.S. Turris Calcio S.r.l., avente ad oggetto l'impugnazione della decisione n. 15/CFA della Corte Federale d'Appello della FIGC del 16 settembre 2021, confermativa della decisione n. 18/TFNSVE del Tribunale Federale Nazionale FIGC, Sezione Vertenze Economiche, in data 4 agosto 2021, Reg. Prot. 56/TFN-SVE, con la quale è stato respinto il ricorso presentato dalla suddetta ricorrente al fine di ottenere il risarcimento del danno asseritamente derivante dal contratto stipulato tra la medesima Società e la S.S. Turris Calcio ed il calciatore Luca Pandolfi, datato 1° febbraio 2021; ha dichiarato improcedibile il ricorso incidentale proposto dalla s.s. turris calcio; ; ha, altresi’, disposto che le spese seguano la soccombenza, liquidate, nella misura di euro 2000,00, oltre accessori di legge, a carico della societa’ ricorrente, brescia calcio s.p.a., in favore della resistente, s.s. turris cacio s.r.l.;

- ha dichiarato inammissibile il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 95/2021, presentato, in data 19 ottobre 2021, dal sig. Antonio Bevacqua per l'impugnazione della decisione emessa dalla Corte Federale d'Appello della FISE nel procedimento RG. 4/2021 - P.A. 73/20, pubblicata in data 21 settembre 2021, confermativa del provvedimento del Tribunale Federale, notificato e pubblicato in data 15 luglio 2021, con cui, ai sensi dell’art. 1 del Regolamento di Giustizia FISE, dell’art. 10 dello Statuto FISE e degli artt. 1, 2 e 7 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, è stata irrogata, a carico del ricorrente, la sanzione della radiazione di cui all’art. 6, comma 1, lett. g), Reg. Giust. FISE; nulla per le spese;

- ha respinto il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 97/2021, presentato, in data 4 novembre 2021, dalla Società Portuense Etrusca ASD contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e nei confronti della Società SSD Masi Torello Voghiera per la declaratoria di nullità e/o annullamento della decisione n. 40/2020-2021, assunta dal Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche - presso la FIGC, in data 29 ottobre 2021, e comunicata via PEC al ricorrente nella medesima data, con la quale è stato respinto il ricorso presentato dalla Società ricorrente avverso la decisione della Commissione Premi n. 2/E, s.s. 2021/2022, del 23 settembre 2021, con cui non è stato riconosciuto il diritto al premio di preparazione relativamente alla formazione dell’atleta Bussolari Gianmarco (matricola federale n. 5890417), avvenuta nelle stagioni sportive 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019; nulla per le spese.

 

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