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Quarta Sezione: esito udienze del 21 settembre 2022

Collegio di Garanzia

La Quarta Sezione del Collegio di Garanzia, all’esito della sessione di udienze tenutasi in data odierna e presieduta dal Presidente Dante D’Alessio, ha assunto le seguenti determinazioni:

1) Alla luce della richiesta della parte intimata, rispetto alla quale non si è opposta la parte ricorrente, è stata rinviata l’udienza di trattazione afferente al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 32/2022, presentato, in data 14 maggio 2022, dal Dott. Walter Daldoss avverso la decisione resa dalla Corte Federale d’Appello della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) all’esito del procedimento disciplinare R.G. Trib. Fed./CAF n. 22/21 - P.A. 8/2021, pubblicata sul sito federale il 14 aprile 2022 e comunicata al difensore dell’incolpato, a mezzo PEC, in pari data, con la quale, nel respingere il reclamo proposto dal suddetto ricorrente, è stata confermata la decisione del Tribunale Federale della FISE, pubblicata sul sito federale il 10 febbraio 2022, che, in accoglimento parziale del deferimento della Procura Federale, aveva irrogato, a carico del Dott. Walter Daldoss, la sanzione della sospensione dall’attività sportiva, di cui all’art. 6.1. IV, del Regolamento di Giustizia FISE, per sei mesi;

2) Alla luce della richiesta della parte ricorrente, rispetto alla quale non si è opposta la parte intimata, è stata rinviata l’udienza di trattazione afferente al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 33/2022, presentato, in data 21 maggio 2022, dal Dott. Davide Cavallini avverso la decisione n. 1/2022, emessa dalla Corte Federale di Appello presso la Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI), resa in data 14 aprile 2022 e notificata il successivo 22 aprile, confermativa della decisione del Tribunale Federale presso la FMSI n. 1/2022 del 17 febbraio 2022, con la quale è stata irrogata, a carico del suddetto ricorrente, la sanzione della radiazione, ai sensi dell'art. 12, punto 6), del Regolamento di Giustizia della FMSI;

- ha respinto il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 37/2022, presentato, in data 26 maggio 2022, dalla Città di Campobasso società sportiva s.r.l. nei confronti del sig. Ferdinando Sforzini, nonché nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), per l’annullamento della decisione n. 83/TFNSVE-2021/2022 del 4 maggio 2022, pronunciata dal Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche, con la quale è stato rigettato il reclamo proposto dalla società Città di Campobasso contro lo stesso sig. Sforzini avverso la decisione della Commissione Accordi Economici - LND, pubblicata sul C.U. n. 3 del 24 marzo 2022, che ha condannato la società ricorrente al pagamento, in favore del calciatore, della somma pari ad euro 15.000,00 lordi, ai sensi dell’art. 2 dell’Accordo Economico, e della somma pari ad euro 18.246,74, a titolo di indennità, ex art. 94 ter, comma VII, delle NOIF; le spese seguono la soccombenza, liquidate complessivamente nella misura di € 1.200,00, oltre accessori di legge, in favore del resistente, sig. Sforzini;

- ha respinto il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 39/2022, presentato, in data 15 giugno 2022, dal sig. Enrico Balletto avverso la decisione della Corte Federale di Appello della Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV), pubblicata con C.U. n. 11 del 16 maggio 2022, Proc. n. 64/2021-22 - Registro Procura, con la quale, nel respingere il reclamo del suddetto ricorrente, è stata confermata la decisione resa dal Tribunale Federale della FIPAV, pubblicata con C.U. n. 100 del 6 aprile 2022, che aveva irrogato, a carico del sig. Enrico Balletto, la sanzione di tre mesi di sospensione da ogni attività federale; le spese seguono la soccombenza, liquidate complessivamente nella misura di €1.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIPAV;

- ha respinto il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 41/2022, presentato, in data 29 giugno 2022, dalla Società Real Aversa 1925 ASD contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) avverso la decisione n. 0094/TFNSVE-2021-2022, Registro procedimenti n. 081/TFNSVE/2021-2022, resa dal Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche - presso la FIGC, in data 1° giugno 2022, con la quale è stato respinto il reclamo dell'odierna ricorrente e, per l'effetto, è stata confermata la decisione della Commissione Accordi Economici - LND, pubblicata sul C.U. n. 3 del 24 marzo 2022, che, in accoglimento del ricorso presentato dal calciatore Giancarlo Improta, ha condannato la Real Aversa 1925 ASD al pagamento, nei confronti del suddetto calciatore, dell'importo di € 16.000,00, a titolo di somma residua del compenso totale dovutogli dalla medesima società, in virtù dell'accordo economico sottoscritto tra le parti in relazione alla stagione sportiva 2020/2021; le spese seguono la soccombenza, liquidate complessivamente nella misura di €1.500,00, oltre accessori di legge, in favore del resistente, sig. Improta.

 

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