Quarta Sezione: le udienze del 23 settembre 2025
COLLEGIO DI GARANZIA
In data 23 settembre 2025, a partire dalle ore 15.00, si terrà la prossima sessione di udienze della Quarta Sezione del Collegio di Garanzia, presieduta da Dante D’Alessio, preordinata a discutere ed esaminare i seguenti ricorsi:
- ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 46/2025, presentato, in data 18 giugno 2025, dai sigg. Fulvia Brigada Gatteschi, Laura Vergnano Mantica e Roberto Mantica contro la Procura Federale della FIGB e la Federazione Italiana Gioco Bridge (FIGB) avverso la sentenza della Corte Federale d'Appello FIGB, in funzione di Corte Sportiva di Appello, del 7 maggio 2025, comunicata via PEC il successivo 19 maggio 2025, emessa nell’ambito del giudizio R.G. n. 3/2025 CAF, con la quale, nel rigettare il reclamo dei suddetti ricorrenti, è stata integralmente confermata la sentenza n. 7 del 28 marzo 2025, emessa, nell’ambito del giudizio R.G. n. 2/2025 GSN, dal Giudice Sportivo Nazionale Supplente della FIGB, che ha irrogato, a carico dei sigg. Fulvia Brigada Gatteschi, Laura Vergnano Mantica e Roberto Mantica, la sanzione disciplinare della sospensione da ogni attività federale, sia amministrativa che agonistica e di qualsiasi altra natura, per un periodo di mesi 18, nonché la sanzione accessoria del divieto di formare coppia o squadra reciprocamente per un periodo di anni 3;
- ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 51/2025, presentato, in data 10 luglio 2025, dalla A.C. Monza S.p.A. nei confronti della Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNPB) per la declaratoria di illegittimità del "Contributo solidaristico a carico delle società neo retrocesse in Serie B" e della relativa pretesa di pagamento, da parte della Lega Nazionale Professionisti Serie B, prevista dal Capo I, art. 3, e dal Capo II, art. 7, del Codice di Autoregolamentazione della LNPB e dalle relative deliberazioni della LNPB che hanno introdotto le predette disposizioni, nonché di tutti gli ulteriori atti e provvedimenti antecedenti e/o conseguenti, presupposti, collegati e/o consequenziali, anche ove non conosciuti dalla società ricorrente;
- ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 53/2025, presentato, in data 12 luglio 2025, dal Venezia F.C. S.p.A. nei confronti della Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNPB) per la declaratoria di illegittimità del "Contributo solidaristico a carico delle società neo retrocesse in Serie B", previsto dal Capo I, art. 3, e dal Capo II, art. 7, del Codice di Autoregolamentazione della LNPB e dalle relative deliberazioni della LNPB che hanno introdotto le predette disposizioni, nonché di tutti gli ulteriori atti e provvedimenti antecedenti e/o conseguenti, presupposti, collegati e/o consequenziali, anche ove non conosciuti dalla società ricorrente;
- ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 56/2025, presentato, in data 21 luglio 2025, dal sig. Daniele Bovolato contro la Federazione Italiana Rugby (FIR), la Procura Federale FIR, nonché contro la Procura Generale dello Sport, avverso e per la riforma integrale della decisione della Corte Federale d’Appello della Federazione Italiana Rugby n. 06/s.s.2024-2025, emessa in data 20 giugno 2025 e pubblicata in data 23 giugno 2025, che, nel respingere il reclamo proposto dal suddetto ricorrente, ha confermato la decisione del Tribunale Federale FIR n. 11/s.s. 2024-2025, emessa in data 6-13 maggio 2025, con la quale è stata inflitta, a carico del sig. Daniele Bovolato, la sanzione disciplinare di mesi 6 di interdizione, per la violazione di cui agli artt. 2 del Codice di Comportamento Sportivo CONI e 20.1 e 21.1 del Regolamento di Giustizia FIR;
- ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 58/2025, presentato, in data 1° agosto 2025, dal sig. Giorgio Maggi contro la Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), nonché contro la Procura Federale della Federazione Italiana Pallacanestro, avverso la decisione della Corte Federale di Appello FIP, di cui al Comunicato Ufficiale n. 1014 del 16 maggio 2025, Corte Federale di Appello n. 10, comunicata e pubblicata in data 7 luglio 2025, con cui è stato respinto il reclamo del suddetto ricorrente e, per l'effetto, è stata confermata la decisione del Tribunale Federale FIP, di cui al Comunicato Ufficiale n. 822 del 6 maggio 2025, Tribunale Federale n. 49, con la quale è stata applicata, a carico del sig. Giorgio Maggi, la sanzione dell'inibizione per anni 1 e, considerato il c.d. "presofferto", fino al 9 ottobre 2025.