Quattro ricorsi (con istanza cautelare) da parte della Procura Federale UITS nei confronti di alcuni candidati alla carica di Presidente Nazionale e di Consigliere nazionale UITS per il quadriennio olimpico 2025/2028
Collegio di Garanzia
Il Collegio di Garanzia ha ricevuto n. 4 ricorsi presentati dalla Procura Federale dell’Unione Italiana Tiro a Segno (UITS) contro l’ Unione Italiana Tiro a Segno (UITS) e nei confronti di alcuni candidati alla carica di presidente nazionale e di consigliere nazionale UITS per il quadriennio olimpico 2025/2028.
- Il primo ricorso, nei confronti dell’avv. Riccardo Finokkì, candidato alla carica di Consigliere nazionale U.I.T.S., per l’annullamento e/o la riforma della decisione della Corte Federale d’Appello U.I.T.S., procedimento R.G. C.F.A. n. 12/2026, pubblicata in data 13 maggio 2026, con la quale, in accoglimento del reclamo proposto dall’avv. Riccardo Finocckì, è stata annullata la decisione del Tribunale Federale U.I.T.S. R.G.T.F. n. 8/2026 ed è stata riammessa la candidatura del medesimo alla carica di Consigliere Nazionale U.I.T.S. per il quadriennio olimpico 2025/2028; nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, nei limiti di interesse.
La ricorrente, Procura Federale U.I.T.S., chiede al Collegio di Garanzia dello Sport:
- in via cautelare, di sospendere l’efficacia della decisione della Corte Federale d’Appello U.I.T.S., R.G. C.F.A., ivi impugnata, nella parte in cui ha riammesso la candidatura dell’Avv. Riccardo Finocckì alla carica di Consigliere Nazionale U.I.T.S.;
- nel merito, di accogliere il presente ricorso e, per l’effetto, di annullare e/o riformare la decisione della Corte Federale d’Appello U.I.T.S., R.G. C.F.A. n. 12/2026, e, per l’effetto, di confermare l’esclusione della candidatura dell’Avv. Riccardo Finocckì disposta dalla Commissione Verifica Poteri e confermata dal Tribunale Federale U.I.T.S. con decisione R.G.T.F. n. 8/2026;
- in ogni caso, di disporre ogni provvedimento ritenuto idoneo ad assicurare la regolarità della competizione elettorale U.I.T.S. e il rispetto della disciplina in materia di limiti ai mandati.
- Il secondo ricorso, nei confronti della dott.ssa Elena Anna Sportelli, candidata alla carica di Presidente nazionale U.I.T.S., per l’annullamento e/o la riforma della decisione della Corte Federale d’Appello U.I.T.S., procedimento R.G. C.F. A. n. 10/2026, pubblicata in data 13 maggio 2026, con la quale è stato respinto il reclamo proposto dalla Procura Federale avverso la decisione del Tribunale Federale U.I.T.S. R.G.T.F. n. 12/2026, resa in data 4 maggio 2026, che aveva accolto il ricorso della dott.ssa Elena Anna Sportelli avverso la declaratoria della Commissione Verifica Poteri, pubblicata sul sito ufficiale federale in data 23 aprile 2026, di esclusione della sua candidatura alla carica di Presidente U.I.T.S., nonché di ogni atto presupposto connesso e consequenziale, nei limiti di interesse;
La ricorrente, Procura Federale U.I.T.S., chiede al Collegio di Garanzia dello Sport:
- in via cautelare, di sospendere l’efficacia della decisione della Corte Federale d’Appello U.I.T.S., ivi impugnata, nella parte in cui ha respinto il reclamo della Procura Federale e ha mantenuto ferma la riammissione della candidatura della dott.ssa Elena Anna Sportelli alla carica di Presidente nazionale U.I.T.S.;
- nel merito, di accogliere il presente ricorso e, per l’effetto, di annullare e/o riformare la decisione impugnata;
- per l’effetto, di dichiarare legittima ed efficace l’esclusione della candidatura della dott.ssa Elena Anna Sportelli alla carica di Presidente U.I.T.S., disposta dalla Commissione Verifica Poteri con atto prot. n. 3019 del 23 aprile 2026.
- Il terzo ricorso, nei confronti della dott.Luca Stefanini, candidato alla carica di Consigliere nazionale U.I.T.S., per l’annullamento e/o la riforma della decisione della Corte Federale d’Appello U.I.T.S., procedimento R.G. C.A.F. n. 9/2026, pubblicata in data 13 maggio 2026, con la quale, in accoglimento del ricorso proposto dal sig. Luca Stefanini, è stata annullata la decisione del Tribunale Federale U.I.T.S. R.G.T.F. n. 6/2026 ed è stata riammessa la candidatura del medesimo alla carica di Consigliere nazionale U.I.T.S. per il quadriennio olimpico 2025/2028; nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, nei limiti di interesse.
La ricorrente, Procura Federale U.I.T.S., chiede al Collegio di Garanzia dello Sport:
- in via cautelare, di sospendere l’efficacia della decisione della Corte Federale d’Appello U.I.T.S., ivi impugnata, nella parte in cui ha riammesso la candidatura del sig. Luca Stefanini, alla carica di consigliere nazionale U.I.T.S.;
- nel merito, di accogliere il presente ricorso e, per l’effetto, di confermare l’esclusione della candidatura del sig. Luca Stefanini disposta dalla Commissione Verifica Poteri e confermata dal Tribunale Federale U.I.T.S. con decisione R.G.T.F. n. 6/2026;
- in subordine, di disporre ogni provvedimento ritenuto idoneo ad assicurare la regolarità della competizione elettorale e il rispetto della disciplina in materia di requisiti di candidatura e prevenzione dei conflitti di interesse.
- Il quarto ricorso, nei confronti della dott.ssa Valentina Turisini, per l’annullamento e/o la riforma della decisione della Corte Federale d’Appello U.I.T.S., ivi impugnata, procedimento R.G. C.A.F. n. 13/2026, pubblicata in data 13 maggio 2026, con la quale, in accoglimento del ricorso proposto dalla dott.ssa Valentina Turisini avverso il provvedimento della Commissione verifica poteri, è stata annullata la decisione del Tribunale Federale U.I.T.S. R.G.T.F. n. 7/2026 ed è stata riammessa la candidatura della medesima alla carica di Presidente nazionale U.I.T.S. per il quadriennio olimpico 2025/2028; nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale.
La ricorrente, Procura Federale U.I.T.S., chiede al Collegio di Garanzia dello Sport:
- in via cautelare, di sospendere l’efficacia della decisione della Corte Federale d’Appello U.I.T.S., ivi impugnata, nella parte in cui ha riammesso la candidatura della dott.ssa Valentina Turisini alla carica di Presidente nazionale U.I.T.S.;
- nel merito, di accogliere il presente ricorso e, per l’effetto, di annullare e/o riformare la decisione della Corte Federale d’Appello U.I.T.S., R.G. C.A.F. n. 13/2026, e, per l’effetto, di confermare l’esclusione della candidatura della dott.ssa Valentina Turisini disposta dalla Commissione Verifica Poteri e confermata dal Tribunale Federale U.I.T.S., con decisione R.G.T.F. n. 7/2026;
- in ogni caso, di disporre ogni provvedimento ritenuto idoneo ad assicurare la regolarità della competizione elettorale U.I.T.S. e il rispetto della disciplina in materia di limiti ai mandati.