Seleziona la tua lingua

Image

Rafael Torrejon Montero ricorre contro la FIGC avverso la squalifica di 2 anni e 6 mesi comminata dalla CFA FIGC

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto anche un ricorso presentato dal sig. Rafael Torrejon Montero contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché contro la Procura Federale della FIGC, per l'annullamento e/o la riforma della decisione della Corte Federale d'Appello, Sezioni Unite, FIGC, n. 0041/CFA-2025-2026, pubblicata il 31 ottobre 2025 e notificata in pari data, con la quale, in parziale accoglimento del reclamo del suddetto ricorrente, è stata riformata la decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, FIGC, n. 0059/TFNSD-2025-2026 (con la quale è stata irrogata al sig. Rafael Montero Torrejon la sanzione della squalifica di anni 2 e mesi 8), ed è stata irrogata, a carico del predetto ricorrente, la sanzione della squalifica di anni 2 e mesi 6.

La vicenda trae origine dal deferimento del Procuratore Federale FIGC, n. 3737/1029pf24-25/GC/DP/ff del 5 agosto 2025, depositato il 7 agosto 2025, nei confronti del sig. Rafael Montero Torrejon, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, sia in via autonoma che in relazione all’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, e dell’art. 28 bis, comma 5, del CGS (entrato in vigore il 1° settembre 2024), in relazione all’art. 4 del Regolamento FIGC, per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni (pubblicato sul Comunicato Ufficiale FIGC n. 69/A del 27 agosto 2024); della violazione dell’art. 32, comma 2, del CGS, sia in via autonoma che in relazione agli artt. 37, commi 1 e 2, e 40, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché all’art. 100, comma 5, delle NOIF, in ordine alle espressioni asseritamente denigratorie, rivolte, mediante programma di messaggistica istantanea Whatsapp, nei confronti della società A.S.D. Gear Piazza Armerina e di specifici tesserati e dirigenti della stessa.

Il ricorrente,  sig. Rafael Torrejon Montero, chiede al Collegio di Garanzia:

- in via principale, 

1) di accogliere il ricorso e, per l’effetto, di annullare la decisione della CFA FIGC n. 0041/CFA-2025-2026, pubblicata il 31 ottobre 2025, nelle parti specificamente impugnate, ed in particolare ai punti 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, nonché in ogni altro punto ad essi logicamente o giuridicamente connesso, presupposto o consequenziale; 

2) di dichiarare la nullità e/o l’illegittimità dell’intero capo di incolpazione n. 3, per violazione dell’art. 125, comma 4, CGS, e per tutti i vizi dedotti nei motivi di ricorso; 

3) di annullare la sanzione irrogata, con conseguente piena restitutio in integrum del ricorrente, sotto ogni profilo disciplinare, reputazionale ed effetti derivati. 

- in via subordinata, qualora il Collegio ritenga necessari ulteriori accertamenti in fatto o in diritto, di rinviare la causa alla CFA FIGC, in diversa composizione, affinché proceda ad un nuovo esame della vicenda nel rispetto dei principi di diritto fissati dal Collegio e delle garanzie procedurali violate, con particolare riferimento a: violazione dell’art. 125, comma 4, CGS; violazione e falsa applicazione degli artt. 35, 60 e 61 CGS; erronea applicazione dell’art. 234 c.p.p. in tema di acquisizione di screenshot WhatsApp; violazione degli artt. 24 e 15 Cost.; violazione dell’art. 2, comma 2, CGS, in relazione all’art. 115 c.p.c., nonché dell’art. 2, comma 6, CGS e art. 25 Cost. per mancata ammissione di prove testimoniali rilevanti e decisive; travisamento di fatti e omesso esame delle doglianze prospettate nella fase di reclamo; erronea applicazione dell’art. 28-bis CGS. e dell’art. 4 Reg. FIGC Safeguarding; errata sussunzione giuridica delle condotte contestate ai punti 11 e 12–14 della decisione impugnata.

Archivio Attività Istituzionali