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Ricorso del Taranto contro la decisione della CFA/FIGC per i 4 punti di penalizzazione

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dal Taranto Football Club 1927 S.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché contro la Procura Federale della FIGC, con notifica effettuata anche alla Procura Generale dello Sport presso il CONI, avente ad oggetto la richiesta di annullamento e/o di riforma, ai sensi degli artt. 54 e 62 del CGS CONI, previa sospensione cautelare ex art. 57, comma 2, lett. d), stesso Codice, della decisione della Corte Federale di Appello della FIGC n. 0109/CFA/2023-2024, depositata completa di motivazioni il 23 aprile 2024 e comunicata all'odierna istante in pari data, reiettiva del reclamo proposto dalla suddetta ricorrente avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, n. 0177/TFN-SD-2023-2024 del 18 marzo 2024, che ha inflitto, a carico della società Taranto F.C. 1927 S.r.l., la sanzione della penalizzazione di 4 punti in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva.

 

La vicenda trae origine dal deferimento spiccato con atto prot. 19389/644pfi23-24/GC/gb del 5 febbraio 2024 da parte del Procuratore Federale della FIGC, a carico, tra gli altri, del Taranto Football Club 1927, per rispondere, a titolo di responsabilità diretta, della violazione dell’art. 6, comma 1, del vigente CGS FIGC, in ordine alla violazione (artt. 4, comma 1, e 33, comma 4, del CGS, in relazione all'art. 85, lett. C, par. V, delle NOIF) ascritta al suo Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, sig. Salvatore Alfonso, nonché per rispondere, a titolo di responsabilità propria, della violazione dell’art. 33, comma 4, del CGS.

 

La Società ricorrente, Taranto Football Club 1927, chiede al Collegio di Garanzia, acclarate la validità e la fondatezza delle ragioni:

- previa sospensione cautelare, mediante provvedimento presidenziale ex art. 57, comma 2, lett. d), del CGS CONI, di accertare e dichiarare l'illegittimità, ai sensi dell'art. 54, comma 1, stesso Codice, della decisione della CFA della FIGC n. 0109/CFA/2023-2024, depositata completa di motivazioni il 23 aprile 2024 e comunicata all'odierna istante in pari data, reiettiva del reclamo proposto dalla suddetta ricorrente avverso la decisione del TFN, Sezione Disciplinare, n. 0177/TFN-SD-2023-2024 del 18 marzo 2024, (anch'essa impugnata), con la quale veniva inflitta nei suoi confronti la sanzione della penalizzazione di 4 punti in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva, in esito al deferimento del Procuratore Federale del 5 febbraio 2024 (Prot. 19389/644pfi23-24/GC/gb), a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del vigente C.G.S. FIGC, in ordine alla violazione (artt. 4, comma 1, e 33, comma 4, del CGS, in relazione all'art. 85, lett. C, par. V, delle NOIF) ascritta al suo Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, sig. Salvatore Alfonso, nonché a titolo di responsabilità propria, per violazione dell’art. 33, comma 4, del CGS;

 

- di disporre, pertanto, l'annullamento della impugnata delibera, secondo quanto previsto dall'art. 62 del CGS CONI, con totale cancellazione della sanzione statuita a suo carico;

 

- di annullare e/o riformare, altresì, tutti gli atti prodromici, pregressi, presupposti, preliminari, contestuali e/o successivi (qualora esistenti ed anche incogniti) alla decisione in parola;

 

- in subordine, di ridimensionare sensibilmente la punizione irrogata nei suoi confronti in sede endofederale, contenendola entro i limiti di una lieve ammenda ovvero, in via ulteriormente gradata, nella misura di 1 od, al massimo, 2 punti di penalizzazione.

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