Rolant e Suele Stani ricorrono contro la FIGC per la squalifica comminata al figlio minorenne dalla CSAT del C.R. Toscana FIGC-LND fino al 23.11.2027
Il Collegio di Garanzia ha ricevuto un ricorso nell’interesse dei signori Rolant Stani e Suele Stani, in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore K.S., contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), avverso e per la riforma integrale della decisione della Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana FIGC - LND, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 35 del 27 novembre 2025, con la quale è stato respinto il reclamo proposto dalla società U.S. Settignanese per conto del calciatore K.S. e, per l’effetto, è stata confermata la sanzione della squalifica irrogata in capo al predetto calciatore, fino al 23 novembre 2027.
La sanzione trae origine da quanto riportato nel referto arbitrale relativo ad una gara del Campionato Under 16 Allievi B regionali, tenutasi in data 18 ottobre 2025, secondo il quale referto, il giovane calciatore, dopo essere stato espulso per aver colpito un avversario, avrebbe posto in essere una condotta aggressiva nei confronti del direttore di gara, consistita in una serie di spinte che ne avrebbero causato la perdita di equilibrio e una sensazione di dolore.
I ricorrenti, signori Rolant Stani e Suele Stani, nella loro qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore K.S., chiedono al Collegio di Garanzia:
- in via principale, di annullare senza rinvio la decisione impugnata, per violazione di norme di diritto e per i vizi di motivazione e di eccesso di potere dedotti in narrativa, riqualificando il fatto ai sensi dell’art. 36 C.G.S. F.I.G.C. e così irrogando una sanzione notevolmente meno afflittiva;
- in via subordinata, di rideterminare direttamente la sanzione a carico del calciatore K.S. in una misura che sia ritenuta di giustizia, tenuto conto di tutte le circostanze del caso e, in particolare, della sua minore età.
- in via di ulteriore subordine, di annullare la medesima decisione, con rinvio all'organo di giustizia competente, affinché proceda a rideterminare la sanzione in misura proporzionata e ragionevole, facendo applicazione dei principi di diritto che il Collegio di Garanzia vorrà enunciare.