Romeo e Tomasello ricorrono contro FIGC e LND avverso decisione CFA FIGC e squalifica 4 anni e 6 mesi contro minore A.T.
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato congiuntamente dai sigg. Santina Romeo e Salvatore Tomasello, nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore A.T., contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e la Lega Nazionale Dilettanti (LND) avverso la decisione della Corte Federale d'Appello FIGC n. 15/CFA/2025-2026, con la quale, nel respingere il reclamo proposto, tra gli altri, dal sig. A.T., è stata confermata la decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, FIGC n. 0233/TFNSD del 19/23 giugno 2025, che ha irrogato, a carico del suddetto sig. A.T., la sanzione della squalifica per anni 4 e mesi 6.
La vicenda trae origine dal deferimento spiccato dalla Procura Federale FIGC a carico, tra gli altri, del sig. A.T., per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 30, comma 1, del CGS FIGC, in ordine alle irregolarità riscontrate nel corso della gara A.S.D. Jonia Calcio F.C. - U.S.D. Messana 1966 del 22 marzo 2025, valevole per il Campionato di Under 17 regionale, Girone “C”, organizzato dal C.R. Sicilia.
I ricorrenti, sigg. Santina Romeo e Salvatore Tomasello, nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore A.T., chiedono al Collegio di Garanzia, respinta ogni contraria richiesta:
- di dichiarare l’illegittimità della decisione impugnata per i motivi di cui in narrativa e, conseguentemente, di rimettere gli atti alla CFA per una nuova valutazione;
- subordinatamente, previa declaratoria dell’illegittimità della decisione impugnata per i motivi di cui in narrativa, di rimettere gli atti alla CFA, affinché si proceda di conseguenza;
- in via ulteriormente gradata, previa declaratoria dell’illegittimità sul punto della decisione impugnata, di restituire gli atti alla CFA, affinché si pronunci nuovamente nel merito della concessione al sig. A.T. delle circostanze attenuanti invocate nel proprio atto di reclamo;
- sempre in via ulteriormente gradata, previa declaratoria dell’illegittimità sul punto della decisione impugnata, di restituire gli atti alla CFA, affinché si pronunci nuovamente nel merito della concessione al sig. A.T. di un trattamento sanzionatorio più mite.