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Seconda Sezione, l'esito dell'odierna sessione di udienze

Collegio di Garanzia

La Seconda Sezione del Collegio di Garanzia, all’esito della sessione di udienze tenutasi in data odierna e presieduta dal prof. avv. Piero Sandulli, ha assunto le seguenti determinazioni:

  1. NEL PRENDERE ATTO DELLA RINUNCIA AL PROCEDIMENTO FORMALIZZATA DALLA PARTE RICORRENTE, HA DICHIARATO CESSATA LA MATERIA DEL CONTENDERE E LA CONSEGUENTE ESTINZIONE, PER SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE, DEL PROCEDIMENTO iscritto al R.G. ricorsi n. 89/2025, presentato, in data 26 dicembre 2025, dalla A.S.D. Polisportiva Camerlona avverso la decisione della Corte Sportiva D’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia Romagna FIGC-LND, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 39 del 26 novembre 2026, con la quale è stato respinto il reclamo proposto dalla suddetta ricorrente avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Ravenna, di cui al Comunicato Ufficiale n. 33 del 12 novembre 2026, con cui è stata irrogata, a carico del calciatore Ruben Fidone, la sanzione della squalifica per otto gare effettive; NULLA PER LE SPESE;
  1. HA RESPINTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 11/2026, presentato, in data 17 febbraio 2026, dal sig. G.T., minore di età, rappresentato dai sigg. G.T. e S.G., nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale, avente ad oggetto l'impugnazione della decisione della Corte Federale di Appello FIGC n. 0076/CFA-2025-2026 (Registro procedimenti n. 0085/CFA/2025-2026), emessa e notificata il 19 gennaio 2026, con la quale, nel riformare integralmente la decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio FIGC-LND, di cui al Comunicato Ufficiale n. 182 del 28 novembre 2025 (che aveva prosciolto il sig. G.T. e irrogato ammende alle società A.S.D. W3 Maccarese per euro 600,00 e alla società A.S.D. Anguillara Calcio per euro 500,00), è stato accolto il reclamo della Procura Federale FIGC ed è stata irrogata, a carico del sig. G.T., la squalifica per 13 giornate effettive di gara; a carico della società A.S.D. W3 Maccarese, l'ammenda di euro 1.500,00 e, a carico della società A.S.D. Anguillara Calcio, l'ammenda di euro 1.000,00; NULLA PER LE SPESE;
  1. HA RESPINTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 12/2026, presentato, in data 21 febbraio 2026, dalla ASD Oratorio Urago Mella contro il Comitato Regionale Lombardia FIGC-LND, la Procura Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e la ASD Lodrino avverso la decisione della Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia FIGC-LND, di cui al Comunicato Ufficiale n. 64 del 22 gennaio 2026, pubblicata nella medesima data, con la quale è stato dichiarato inammissibile il reclamo proposto dalla suddetta ricorrente avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il medesimo Comitato Regionale, di cui al C.U. n. 56 del 23 dicembre 2025, con cui è stata irrogata, a carico del proprio giocatore, sig. P.G., la sanzione di 10 giornate di squalifica; NULLA PER LE SPESE;
  1. HA RESPINTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 24/2026, presentato, in data 9 aprile 2026, dai sigg. P.S. e C.R., esercenti la responsabilità genitoriale sul sig. L.S., avverso la decisione della Corte Federale di Appello, Sez. I, della FIGC, n. 97/CFA-2025-2026, emessa e notificata in data 20 marzo 2026, con la quale è stato respinto il reclamo dei suddetti ricorrenti avverso la decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia-Romagna FIGC-LND, pubblicata nel C.U. n. 114 del 18 febbraio 2026 e notificata in data 19 febbraio 2026, con cui è stata inflitta, a carico del sig. L.S., la sanzione della squalifica per la durata di 1 anno; HA, ALTRESI’, DISPOSTO CHE LE SPESE SEGUANO LA SOCCOMBENZA, LIQUIDATE IN 3.000,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, IN FAVORE DEL RESISTENTE FIGC.

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