Seconda Sezione, l'esito dell'odierna sessione di udienze
COLLEGIO DI GARANZIA
La Seconda Sezione del Collegio di Garanzia, all’esito della sessione di udienze tenutasi in data odierna e presieduta dal prof. avv. Piero Sandulli, ha assunto le seguenti determinazioni:
- HA RESPINTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 30/2026, presentato congiuntamente, in data 22 aprile 2026, dal sig. Matteo Calvagno e dalla A.S.D. Jonia Calcio F.C. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e la Lega Nazionale Dilettanti (LND) avverso la decisione della Corte Federale di Appello della FIGC n. 23-0116-CFA-2025 2026, con la quale, nel respingere il reclamo proposto dai suddetti ricorrenti, è stata confermata la decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia FIGC-LND, di cui al C.U. n. 0382/TFT 15 del 12 febbraio 2026, con la quale è stata inflitta, a carico della A.S.D. Jonia Calcio F.C., la sanzione della penalizzazione di 7 punti in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva in corso e nel campionato di competenza, nonché, a carico del sig. Matteo Calvagno, la sanzione della squalifica per 4 anni; NULLA PER LE SPESE;
- HA DICHIARATO INAMMISSIBILI I PRIMI DUE MOTIVI DI RICORSO ED INFONDATO IL TERZO, in relazione al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 32/2026, presentato, in data 24 aprile 2026, dal sig. Valter Valle contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e la Procura Federale FIGC, con notifica effettuata anche alla Procura Generale dello Sport presso il CONI e al Comitato Regionale Lazio FIGC-LND, avente ad oggetto la richiesta di annullamento e/o di riforma, ai sensi degli artt. 54 e 62 del CGS CONI, della decisione della Corte Federale d'Appello FIGC n. 102/CFA/2025-2026, depositata, completa di motivazioni, in data 26 marzo 2026 e notificata in pari data, con la quale, in accoglimento del reclamo proposto dal Procuratore Federale Interregionale avverso la decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio FIGC-LND, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 280 dell'11 febbraio 2026, con cui è stato prosciolto il suddetto ricorrente, è stata irrogata, a carico del sig. Valter Valle, la sanzione della inibizione per anni 4; HA, ALTRESI’, DISPOSTO L’INTEGRALE COMPENSAZIONE DELLE SPESE DEL GIUDIZIO;
- HA ACCOLTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 37/2026, presentato, in data 6 maggio 2026, dal sig. Umberto Barletta nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), della Procura Federale FIGC, nonché della Procura Generale dello Sport presso il CONI, per l’annullamento/revoca/riforma della decisione della Corte Federale di Appello FIGC n. 0109/CFA-2025-2026, comunicata, quanto al dispositivo, il 1° aprile 2026 e, quanto alla decisione integrale, l’8 aprile 2026, con cui è stato accolto parzialmente il reclamo n. 0124/CFA/2025-2026, proposto dallo stesso sig. Umberto Barletta e, per l'effetto, in riforma parziale della decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - FIGC n. 0173/TFNSD-2025-2026, è stata ridotta la sanzione dell’inibizione irrogata al sig. Barletta da mesi ventiquattro a mesi diciotto; HA, ALTRESI’, DISPOSTO L’INTEGRALE COMPENSAZIONE DELLE SPESE DEL GIUDIZIO;
- HA ACCOLTO IL PRIMO MOTIVO DI RICORSO E DICHIARATO ASSORBITI IL SECONDO, IL TERZO ED IL QUARTO MOTIVO DI RICORSO, in relazione al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 46/2026, presentato, in data 26 maggio 2026, dalla Procura Generale dello Sport presso il CONI avverso la decisione della Corte Federale di Appello della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), Sezione I, n. 0126/CFA/2025-2026, del 7 maggio 2026 (R.G. 0147/CFA/2025 2026), comunicata in pari data, con cui la suddetta Corte ha respinto il reclamo proposto dalla Procura Federale FIGC avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, FIGC, n. 0204/TFND/2025-2026, che aveva prosciolto i sigg.ri Giulio Moscardelli e Marco Moscardelli ed aveva irrogato, in capo al sig. Gianluca Rossini, la sanzione di mesi 2 (due) di inibizione, e, in capo al sig. Pietro Cerasoli, la sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione; PER L’EFFETTO, HA ANNULLATO LA DECISIONE IMPUGNATA E HA RINVIATO ALLA CFA IN DIVERSA COMPOSIZIONE PER LA RIVALUTAZIONE DEL MERITO; SPESE AL DEEFINITIVO;
- HA ACCOLTO IL PRIMO MOTIVO DI RICORSO E HA DICHIARATO ASSORBITI GLI ALTRI, in relazione al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 49/2026, presentato congiuntamente, in data 29 maggio 2026, dalla società U.C. Sampdoria S.p.A., dal sig. Matteo Manfredi, all’epoca dei fatti contestati Presidente del Consiglio di Amministrazione di U.C. Sampdoria S.p.A., dal sig. Jesper Fredberg, all’epoca dei fatti contestati Amministratore Delegato di U.C. Sampdoria S.p.A., dal sig. Angelo Adamo Gregucci, all’epoca dei fatti contestati allenatore responsabile della prima squadra di U.C. Sampdoria S.p.A., dal sig. Salvatore Foti, all’epoca dei fatti contestati allenatore in seconda della prima squadra di U.C. Sampdoria S.p.A., contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), per l’annullamento/revoca della decisione della Corte Federale d'Appello della F.I.G.C., II Sezione, n. 0124/CFA-2025 2026 (Registro procedimenti n. 0144/CFA/2025-2026), pubblicata, quanto al dispositivo, in data 21 aprile 2026 e, quanto alle motivazioni, in data 29 aprile 2026, con la quale è stato integralmente respinto il reclamo proposto dai ricorrenti avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – n. 0194/TFNSD-2025-2026, pubblicata, quanto al dispositivo, in data 10 marzo 2026 e, quanto alle motivazioni, in data 19 marzo 2026, nonché, ove occorrer possa, di quest'ultima pronuncia, e di tutti gli atti presupposti o conseguenti alle predette; PER L’EFFETTO, IN RIFORMA DELLA DECISIONE IMPUGNATA, HA ANNULLATO QUEST’ULTIMA, QUELLA DI PRIMO GRADO, NONCHE’ TUTTI GLI ATTI SANZIONATORI ORIGINARIAMENTE IMPUGNATI; HA, ALTRESI’, DISPOSTO CHE LE SPESE SEGUANO LA SOCCOMBENZA, LIQUIDATE IN 2.000,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, IN FAVORE DEI RICORRENTI.