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Seconda Sezione, l'esito dell'odierna sessione di udienze

Collegio di Garanzia

La Seconda Sezione del Collegio di Garanzia, all’esito della sessione di udienze tenutasi in data odierna e presieduta dal prof. avv. Attilio Zimatore, ha assunto le seguenti determinazioni:

  1. HA ACCOLTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 71/2025, presentato congiuntamente, in data 27 ottobre 2025, dal sig. Federico Corrieri, in qualità di Presidente della Montemurlo Jolly Calcio SSD a RL, e dai sigg. A.B. e C.N., in qualità di esercenti la potestà genitoriale sul minore N.B., contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), con notifica anche al Comitato Regionale Toscana LND-FIGC, per l'annullamento della decisione emessa dalla Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il C.R. Toscana LND-FIGC, pubblicata sul C.U. C.R. Toscana n. 22 del 2 ottobre 2025, nella parte in cui, nel riformare la decisione del Giudice Sportivo Territoriale c/o la Delegazione Provinciale di Prato, pubblicata sul C.U. D.P. Prato n. 1 del 1° luglio 2025 (con la quale è stata irrogata, a carico del calciatore N.B., la sanzione della squalifica fino al 30 giugno 2027), è stata riformata la sanzione a carico del predetto calciatore ed è stata irrogata la squalifica fino al 30 giugno 2028; PER L’EFFETTO, HA RINVIATO IL PROCEDIMENTO AL GIUDICE FEDERALE D’APPELLO PERCHE’ RINNOVI LA SUA VALUTAZIONE COME ILLUSTRATO IN MOTIVAZIONE; SPESE AL DEFINITIVO;
  1. HA RESPINTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 80/2025, presentato, in data 1° dicembre 2025, dal sig. Rafael Torrejon Montero contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché contro la Procura Federale della FIGC, per l'annullamento e/o la riforma della decisione della Corte Federale d'Appello, Sezioni Unite, FIGC, n. 0041/CFA-2025-2026, pubblicata il 31 ottobre 2025 e notificata in pari data, con la quale, in parziale accoglimento del reclamo del suddetto ricorrente, è stata riformata la decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, FIGC, n. 0059/TFNSD-2025-2026 (con la quale è stata irrogata al sig. Rafael Montero Torrejon la sanzione della squalifica di anni 2 e mesi 8), ed è stata irrogata, a carico del predetto ricorrente, la sanzione della squalifica di anni 2 e mesi 6; HA, ALTRESI’, DISPOSTO CHE LE SPESE SEGUANO LA SOCCOMBENZA, LIQUIDATE IN 2.000,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, IN FAVORE DEL RESISTENTE FIGC;
  1. HA RESPINTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 81/2025, presentato, in data 1° dicembre 2025, dal sig. Mauro Veneroso contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), e nei confronti del Comitato Regionale Umbria FIGC-LND e della Lega Nazionale Dilettanti (LND), per l'annullamento della decisione della Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Umbria FIGC-LND, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 83 del 6 novembre 2025, con cui è stato respinto il reclamo del suddetto calciatore ricorrente e, per l'effetto, è stata integralmente confermata la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il medesimo Comitato Regionale, di cui al Comunicato Ufficiale n. 71 del 22 ottobre 2025, pubblicato in pari data, con la quale è stata irrogata, a carico del sig. Mauro Veneroso, la squalifica fino al 28 febbraio 2026; HA, ALTRESI’, DISPOSTO L’INTEGRALE COMPENSAZIONE DELLE SPESE DEL GIUDIZIO;
  1. HA RESPINTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 87/2025, presentato congiuntamente, in data 24 dicembre 2025, dai sigg. R.S. e S.S., in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore K.S., contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) avverso e per la riforma integrale della decisione della Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana FIGC-LND, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 35 del 27 novembre 2025, con la quale è stato respinto il reclamo proposto dalla società U.S. Settignanese, per conto del calciatore K.S., e, per l’effetto, è stata confermata la sanzione della squalifica irrogata, in primo grado, in capo al predetto calciatore, fino al 23 novembre 2027; HA, ALTRESI’, DISPOSTO L’INTEGRALE COMPENSAZIONE DELLE SPESE DEL GIUDIZIO.

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