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Seconda Sezione: esito sessione udienze del 12 maggio 2025

Collegio di Garanzia

La Seconda Sezione del Collegio di Garanzia, presieduta dal prof. avv. Piero Sandulli, all’esito della sessione di udienze tenutasi in data odierna, ha assunto le seguenti determinazioni:

 1. HA ACCOLTO, CON RINVIO ALLA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA FIGC-LND IN DIVERSA COMPOSIZIONE, AI FINI DELLA RIDETERMINAZIONE DELLA SANZIONE, il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 70/2024, presentato, in data 13 dicembre 2024, dal sig. Andrea Coluccio contro il Comitato Regionale Calabria FIGC - LND, la Lega Nazionale Dilettanti (LND) e la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), con notifica effettuata anche alla Procura Generale dello Sport presso il CONI, avverso la decisione della Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il C.R. Calabria FIGC - LND, pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 71 in data 19 novembre 2024, con la quale, in parziale accoglimento del reclamo della A.S.D. Stilomonasterace Calcio avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il medesimo C.R., di cui al C.U. n. 61 del 31 ottobre 2024 (che aveva inflitto, a carico, tra gli altri, del sig. Andrea Coluccio, la squalifica fino al 31 dicembre 2026), è stata irrogata, in capo all'odierno ricorrente, la squalifica fino al 30 giugno 2025; SPESE AL DEFINITIVO;

2. HA RESPINTO il ricorso iscritto al R.G. n. 74/2024, presentato, in data 30 dicembre 2024, dai sigg. Gianluca Del Grosso e Daniela Matricardi, in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore R.D.G., contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Procura Federale della FIGC, con notifica anche al Comitato Regionale Abruzzo FIGC - LND ed alla Procura Generale dello Sport presso il CONI, avverso la decisione emessa dalla Corte Federale d’Appello della FIGC, Prima Sezione, pubblicata, quanto al dispositivo, con C.U. n. 0055/CFA/2024-2025 e, quanto alle motivazioni, con C.U. n. 0057/CFA/2024-2025, in data 2 dicembre 2024, con la quale, in accoglimento del reclamo del Procuratore Federale Interregionale avverso la decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Abruzzo FIGC - LND, di cui al C.U. n. 31 del 12 ottobre 2024 (che ha dichiarato la nullità della notifica della conclusione delle indagini preliminari della Procura, per l’irregolare notifica del relativo avviso a due soggetti poi deferiti, e la conseguente nullità dell’atto di deferimento della Procura Federale del 12 settembre 2024, oltre che del deferimento dello stesso Tribunale del 13 settembre 2024, disponendo la restituzione degli atti alla Procura), è stata irrogata, a carico, tra gli altri, del sig. R.D.G., la squalifica per anni 2; HA, ALTRESI', DISPOSTO CHE LE SPESE SEGUANO LA SOCCOMBENZA, LIQUIDATE IN € 500,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, IN FAVORE DELLA RESISTENTE FIGC;

3. HA RESPINTO il ricorso iscritto al R.G. n. 1/2025, presentato, in data 2 gennaio 2025, dalla sig.ra Chiara Desiderio, in qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore D.D.R., contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché contro la Procura Federale della FIGC, con notifica effettuata anche alla Procura Generale dello Sport presso il CONI e al Comitato Regionale Abruzzo FIGC-LND, avente ad oggetto la richiesta di annullamento e/o di riforma, ai sensi degli artt. 54 e 62 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, della decisione della Corte Federale d'Appello della FIGC n. 0057/CFA/2024-2025, pubblicata, completa di motivazioni, il 2 dicembre 2024, con la quale, in accoglimento del reclamo proposto dal Procuratore Federale Interregionale avverso la decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Abruzzo FIGC - LND, di cui al C.U. n. 31 del 12 ottobre 2024 (che ha dichiarato la nullità della notifica della conclusione delle indagini preliminari della Procura per l’irregolare notifica del relativo avviso a due soggetti poi deferiti e la conseguente nullità dell’atto di deferimento della Procura Federale del 12 settembre 2024 e del conseguente deferimento dello stesso Tribunale del 13 settembre 2024, disponendo la restituzione degli atti alla Procura), è stata irrogata, a carico, tra gli altri, del sig. D.D.R., la squalifica per anni 2; HA, ALTRESI', DISPOSTO CHE LE SPESE SEGUANO LA SOCCOMBENZA, LIQUIDATE IN € 500,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, IN FAVORE DELLA RESISTENTE FIGC;

4. HA DICHIARATO INAMMISSIBILE il ricorso iscritto al R.G. n. 6/2025, presentato, in data 17 gennaio 2025, dalla Società Spes Artiglio S.S.D. a r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Lega Nazionale Dilettanti (LND) e il Comitato Regionale Lazio FIGC - LND avverso la decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale del C.R. Lazio FIGC-LND, di cui al Comunicato Ufficiale n. 195 del 20 dicembre 2024, con la quale, con riferimento al reclamo della suddetta ricorrente avverso il provvedimento del Giudice Sportivo del C.R. Lazio, di cui al C.U. n. 78 SGS del 14 novembre 2024 (che ha irrogato, a carico del sig. Alfredo Vallone, la sanzione dell'inibizione fino al 17 gennaio 2025; a carico del sig. Alessandro Bona, la sanzione della squalifica fino al 16 maggio 2025, nonché, a carico del sig. Alessandro Coletta, la sanzione della squalifica per 4 gare), ne è stata dichiarata l'inammissibilità, in relazione alla squalifica a carico del sig. Alessandro Coletta, ai sensi dell’art. 137, comma 3, del CGS; nonché il parziale accoglimento, in relazione alla squalifica del sig. Alessandro Bona, ridotta fino al 14 marzo 2025, con conferma della rimanente decisione impugnata; NULLA PER LE SPESE.

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