Seconda Sezione: esito sessione udienze del 15 maggio 2025
COLLEGIO DI GARANZIA
La Seconda Sezione del Collegio di Garanzia, presieduta dalla cons. Emanuela Loria, all’esito della sessione di udienze tenutasi in data odierna, ha assunto le seguenti determinazioni:
1. HA DICHIARATO INAMMISSIBILE il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 9/2025, presentato, in data 27 gennaio 2025, dal sig. Antonio Luciani, in qualità di esercente la responsabilità genitoriale della calciatrice minorenne, sig.ra C.L., nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), per l'annullamento/revoca/riforma della decisione della Corte Federale d’Appello FIGC n. 0075/CFA-2024-2025, comunicata, quanto al dispositivo, il 17 dicembre 2024, e, quanto alla decisione integrale, il 27 dicembre 2024, Reg. proc. n. 0068/ CFA-2024-2025, con la quale, in accoglimento del reclamo della Procura Federale Interregionale FIGC e, per l’effetto, in riforma della decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Veneto FIGC - LND, di cui al C.U. n. 49 del 20 novembre 2024, che aveva prosciolto l’odierna ricorrente dagli addebiti contestati, è stata irrogata, a carico della sig.ra C.L., la squalifica di 10 giornate effettive di gara; HA, ALTRESI', DISPOSTO L'INTEGRALE COMPENSAZIONE DELLE SPESE DEL GIUDIZIO;
2. HA RIGETTATO il ricorso iscritto al R.G. n. 11/2025, presentato, in data 11 febbraio 2025, dal sig. Niccolò Marini contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché nei confronti della Procura Federale della FIGC, avente ad oggetto l'impugnazione, in parte qua, della decisione, completa di motivazioni, della Corte Federale di Appello della FIGC n. 0082/CFA (Registro procedimenti 0077/CFA/2024-2025) del 22 gennaio 2025, che, in accoglimento del reclamo interposto dalla Procura Federale Interregionale, ha integralmente riformato la decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana, pubblicata sul C.U. n. 42 del 12 dicembre 2024, che aveva dichiarato improcedibile il deferimento della medesima Procura, e ha irrogato, a carico del sig. Niccolò Marini, la sanzione della squalifica di 10 giornate di gara, nonché, a carico della A.S.D. Barberino Tavarnelle, l’ammenda di € 1.000,00 per responsabilità oggettiva; HA, ALTRESI', DISPOSTO L'INTEGRALE COMPENSAZIONE DELLE SPESE DEL GIUDIZIO;
3. HA DICHIARATO INAMMISSIBILE il ricorso iscritto al R.G. n. 16/2025, presentato, in data 26 febbraio 2025, dal sig. Martino Orecchio, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante della Società A.G.S. Soriano 2010, avverso la decisione della Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria FIGC - LND, di cui al Comunicato Ufficiale n. 123 del 18 febbraio 2025, con la quale, in parziale accoglimento del reclamo proposto dal suddetto ricorrente avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Vibo Valentia, di cui al Comunicato Ufficiale n. 30 SGS del 23 gennaio 2025 (che aveva irrogato, a carico del sig. Emanuele Manuel, la squalifica fino al 29 gennaio 2028), è stata disposta la riduzione della squalifica a carico del predetto sig. Emanuele Manuel, fino al 29 gennaio 2027; NULLA PER LE SPESE;
4. HA DICHIARATO INAMMISSIBILE il ricorso iscritto al R.G. n. 19/2025, presentato, in data 10 marzo 2025, dal sig. Raffaele De Luca contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Lega Nazionale Dilettanti (LND) e il Comitato Regionale Lazio LND-FIGC avverso la decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio LND-FIGC, di cui al Comunicato Ufficiale n. 255 del 7 febbraio 2025, con la quale, in parziale accoglimento del reclamo del suddetto ricorrente avverso la decisione del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Viterbo, di cui al Comunicato Ufficiale n. 26 del 5 dicembre 2024 (che aveva comminato, a carico del sig. Raffaele De Luca, la squalifica fino al 5 dicembre 2029, con preclusione alla permanenza in ogni rango e categoria della FIGC), è stata annullata la richiesta di preclusione del medesimo sig. Raffaele De Luca; HA, ALTRESI', DISPOSTO CHE LE SPESE SEGUANO LA SOCCOMBENZA, LIQUIDATE IN € 2.000,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, IN FAVORE DELLA RESISTENTE FIGC.