Seconda Sezione: esito sessione udienze del 5 maggio 2025
Collegio di Garanzia
La Seconda Sezione del Collegio di Garanzia, presieduta dal prof. avv. Ferruccio Auletta, all’esito della sessione di udienze tenutasi in data odierna, ha assunto le seguenti determinazioni:
1. HA ACCOLTO, CON RINVIO DEL PROCEDIMENTO ALLA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE DEL COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA FIGC-LND PER LA DECISIONE DEL MERITO E PER LA PRONUNCIA SULLE SPESE, il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 35/2024, presentato, in data 21 giugno 2024, dalla A.S.D. Montanara Calcio Ducale 61 contro il Comitato Regionale Emilia Romagna della Federazione Italiana Giuoco Calcio - Lega Nazionale Dilettanti - e la Procura Generale dello Sport presso il CONI per l'annullamento della decisione emessa dalla Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il C.R. Emilia Romagna FIGC - LND, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 115 del 22 maggio 2024, con la quale è stato dichiarato inammissibile il reclamo proposto dalla suddetta ricorrente avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Parma, pubblicata, in data 10 maggio 2024, nel C.U. n. 79, che ha irrogato l'ammenda di € 1.000,00, a carico della A.S.D. Montanara Calcio Ducale 61, la squalifica fino al 30 giugno 2028, a carico dei sigg. Andrea Angelo, Roberto Daiu e Giuseppe Galasso, la squalifica per 6 giornate di gara, a carico del sig. Jacopo Martini, nonché la sanzione della inibizione per 8 giornate di gara, a carico del dirigente Ulisse Schianchi;
2. HA DICHIARATO IN PARTE INAMMISSIBILI E NEL RESTO INFONDATI I PRIMI TRE MOTIVI DI RICORSO E HA ACCOLTO IL QUARTO MOTIVO DI RICORSO, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE, E, PER L'EFFETTO, HA ANNULLATO LA DECISIONE IMPUGNATA E RINVIATO ALLA CORTE FEDERALE DI APPELLO FIGC IN DIVERSA COMPOSIZIONE in relazione al ricorso iscritto al R.G. n. 42/2024, presentato, in data 21 agosto 2024, dal sig. Gerardo Magalino contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e la Procura Federale della FIGC avverso la decisione n. 0008/CFA-2024/2025, emessa dalla Corte Federale d'Appello, Sezioni Unite, della FIGC, con dispositivo dell'11 luglio 2024, comunicata e pubblicata in data 22 luglio 2024, con la quale, nel rigettare il reclamo presentato, tra gli altri, dal suddetto ricorrente, è stata integralmente confermata la decisione n. 0248/TFNSD-2023/2024 del 7 giugno 2024, resa dal Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, della FIGC, con cui è stata irrogata, a carico del sig. Gerardo Magalino, la sanzione di anni 5 di squalifica, per la violazione dell'art. 30 CGS FIGC, con l’aggravante di cui al comma 6 del medesimo articolo; SPESE AL DEFINITIVO;
3. HA DICHIARATO IN PARTE INAMMISSIBILI E NEL RESTO INFONDATI I PRIMI TRE MOTIVI DI RICORSO E HA ACCOLTO IL QUARTO MOTIVO DI RICORSO, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE, E, PER L'EFFETTO, HA ANNULLATO LA DECISIONE IMPUGNATA E RINVIATO ALLA CORTE FEDERALE DI APPELLO FIGC IN DIVERSA COMPOSIZIONE in relazione al ricorso iscritto al R.G. n. 57/2024, presentato, in data 18 ottobre 2024, dal sig. Christian Diego Pastina contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Procura Federale FIGC e la Procura Generale dello Sport presso il CONI per l'annullamento della decisione n. 0034/CFA-2024-2025 della Corte Federale di Appello, Sezioni Unite, FIGC, pubblicata e notificata in data 20 settembre 2024, con la quale, in parziale accoglimento del reclamo del suddetto ricorrente, è stata parzialmente riformata la decisione n. 0040/TFNSD-2024-2025 del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, FIGC del 7 agosto 2024, che aveva inflitto, a carico del sig. Christian Diego Pastina, la squalifica per anni 2 e l’ammenda di € 15.000,00, e, per l'effetto, è stata irrogata, nei confronti del medesimo, la squalifica di mesi 24, di cui 12 commutabili in prescrizioni alternative, oltre all’ammenda di € 10.000,00; SPESE AL DEFINITIVO;
4. HA RIGETTATO il ricorso iscritto al R.G. n. 66/2024, presentato, in data 27 novembre 2024, dal sig. Fabrizio Arnò contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), in contraddittorio con la Procura Generale dello Sport presso il CONI, con notifica anche alla Corte Federale di Appello Nazionale presso la FIGC, per la integrale riforma e l'annullamento della decisione n. 0043/CFA-2024-2025, Registro procedimenti n. 0039/CFA/2024-2025, della Corte Federale di Appello Nazionale presso la FIGC, resa in data 31 ottobre 2024 e notificata in pari data, che ha dichiarato inammissibile il ricorso del suddetto ricorrente, ex art. 63, comma 1, lett. c) ed e), CGS, per la revocazione della decisione della Corte Federale d’Appello, Sezioni Unite, n. 69/CFA/2023-2024 del 27 dicembre 2023, con la quale, in accoglimento del reclamo del Presidente Federale, ex art. 102 CGS, è stata riformata la decisione della Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia FIGC - LND, di cui al C.U. n. 18 del 28 settembre 2023 (con la quale era stata disposta la riduzione della sanzione della squalifica irrogata nei confronti del sig. Fabrizio Arnò fino al 3 settembre 2024) e, per l'effetto, è stata irrogata, a carico del medesimo sig. Fabrizio Arnò, la sanzione della squalifica per anni 4; nonché per l'impugnazione del dispositivo 0042/CFA2024-2025, Registro procedimenti n. 0039/CFA/2024-2025, emesso dalla CFA FIGC all’esito dell’udienza del 23 ottobre 2024; HA, ALTRESI’, DISPOSTO CHE LE SPESE SEGUANO LA SOCCOMBENZA, LIQUIDATE IN € 1.500,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, IN FAVORE DELLA RESISTENTE FIGC.