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Seconda Sezione: esito udienze del 28 aprile 2025

Collegio di Garanzia
La Seconda Sezione del Collegio di Garanzia, presieduta dal prof. avv. Attilio Zimatore, all’esito della sessione di udienze tenutasi in data odierna, ha assunto le seguenti determinazioni:
 1. HA ACCOLTO, CON RINVIO DEL PROCEDIMENTO ALLA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA FIGC-LND PER LA DECISIONE DEL MERITO E PER LA PRONUNCIA SULLE SPESE, il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 19/2024, presentato congiuntamente, in data 28 marzo 2024, dalla SSD Ausonia 1931 e dal sig. Said Bellali, quale genitore esercente la potestà genitoriale sul minore S.B., contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e la Lega Nazionale Dilettanti (LND) avverso la decisione della Corte Sportiva d'Appello Territoriale del Comitato Regionale Lombardia FIGC - LND, pubblicata nel C.U. n. 56 del 7 marzo 2024, con la quale è stata dichiarata l'inammissibilità del reclamo proposto dai suddetti ricorrenti avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il medesimo Comitato Regionale, di cui al C.U. n. 48 del 9 febbraio 2024, che ha comminato, ai sensi dell'art. 35 CGS FIGC, la squalifica fino al 4 febbraio 2026 a carico del sig. S.B.;
2. HA RESPINTO IL PRIMO MOTIVO DI RICORSO ESSENDO STATO CORRETTAMENTE INQUADRATO IL COMPORTAMENTO, POSTO IN ESSERE DAL SIG. FABIO ANGIOLILLO, NELL'ART. 35 DEL CGS FEDERALE E DICHIARATO INAMMISSIBILI GLI ALTRI MOTIVI del ricorso iscritto al R.G. n. 21/2024, presentato, in data 3 aprile 2024, dal sig. Fabio Angiolillo contro il Dott. Gabriele Gravina, nella sua qualità di Presidente pro tempore della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), per la riforma della decisione n. 0089/CFA-2023-2024 della Corte Federale d’Appello FIGC, resa a definizione del procedimento disciplinare n. 0084/CFA/2023-2024, pubblicata in data 4 marzo 2024, con la quale, in accoglimento del reclamo del Presidente Federale avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia-Romagna della FIGC, di cui al C.U. n. 47 del 29 novembre 2023, che aveva comminato al suddetto ricorrente la sanzione della sospensione sino al giorno 28 agosto 2024, è stata riformata la decisione impugnata e, per l'effetto, è stata irrogata, a carico del sig. Fabio Angiolillo, la sanzione della squalifica di anni 1 e mesi 2; HA, ALTRESI', DISPOSTO CHE LE SPESE SEGUANO LA SOCCOMBENZA, LIQUIDATE IN € 500,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, IN FAVORE DELLA RESISTENTE FIGC;
3. HA RIGETTATO il ricorso iscritto al R.G. n. 22/2024, presentato, in data 9 aprile 2024, dal sig. Andrea Brunello avverso la decisione della Corte Federale di Appello FIGC, Sezioni Unite, n. 96/CFA-2023-2024, con la quale, in riforma della decisione del Tribunale Federale Nazionale FIGC n. 148/TFNSD-2023-2024, che ha irrogato, a carico del suddetto ricorrente, la sanzione della squalifica di mesi 5, è stato accolto il reclamo della Procura Federale della FIGC e, per l’effetto, è stata irrogata, in capo al sig. Andrea Brunello, la squalifica di mesi 6; HA, ALTRESI', DISPOSTO CHE LE SPESE SEGUANO LA SOCCOMBENZA, LIQUIDATE IN € 1.500,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, IN FAVORE DELLA RESISTENTE FIGC;
4. HA PRESO ATTO DELLA RINUNCIA E DICHIARATO L'ESTINZIONE DEL PROCEDIMENTO in relazione al ricorso iscritto al R.G. n. 29/2024, presentato, in data 29 maggio 2024, dal sig. Pietro Marcantoni contro il Comitato Provinciale autonomo di Bolzano FIGC-LND, la Corte Sportiva di Appello presso il Comitato Provinciale autonomo di Bolzano, il Comitato Provinciale autonomo di Trento FIGC-LND e contro la Lega Nazionale Dilettanti (LND) e la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), in contraddittorio con la Procura Generale dello Sport presso il CONI, per la integrale riforma del dispositivo di sentenza emesso, all'esito della riunione effettuata in data 23 maggio 2024, dalla Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Provinciale di Bolzano, notificato, a mezzo PEC, in pari data, nonché pubblicato sui Comunicati Ufficiali n. 68 del 23 maggio 2024, emesso dal C.P. Bolzano, e n. 114 del 23 maggio 2024, emesso dal C.P. Trento, che si intendono integralmente impugnati e contestati; nonché per l'annullamento della decisione riportata nel provvedimento impugnato, con la quale è stato dichiarato inammissibile il reclamo del suddetto ricorrente e, per l’effetto, è stato confermato il provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Provinciale Autonomo di Trento, di cui al C.U. n. 111 del 16 maggio 2024, con cui è stata comminata, a carico del sig. Pietro Marcantoni, "la sanzione dell’inibizione fino al 19/09/2024, tenuto conto della pausa estiva e dei principi di effettività e di afflittività delle sanzioni"; nonché per l'impugnazione del suddetto provvedimento del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale Autonomo di Trento, di cui al C.U. n. 111 del 16 maggio 2024; HA, ALTRESI’, DISPOSTO L'INTEGRALE COMPENSAZIONE DELLE SPESE DEL GIUDIZIO.

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