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La Sezione Tiro a Segno di Palermo ricorre contro la CFA UITS per l'annullamento della delibera di esclusione di Manuela Oggero Viale

COLLEGIO DI GARANZIA

Il Collegio di Garanzia ha ricevuto un ricorso da parte dell’Associazione Tiro a Segno – Sezione di Palermo - contro la Procura Generale dello Sport presso il CONI, la sig.ra Manuela Oggero Viale, la Procura Federale UITS e nei confronti della Unione Italiana Tiro a Segno (UITS) avverso la decisione della Corte Federale di Appello della UITS, nelle cause riunite RG C.F.A. nn. 2/2026 e 4/2026, del 30 marzo 2026, con la quale, in riforma della decisione del Tribunale Federale UITS nel procedimento RGTF n. 22/2025 del 19 gennaio 2026 (il quale, rilevato il difetto di giurisdizione sportiva sulla controversia sottoposta al suo esame, ha dichiarato inammissibile il ricorso della sig.ra Manuela Oggero Viale e revocato la sospensione del provvedimento con il quale quest'ultima è stata esclusa dal sodalizio associativo), sono stati accolti i reclami proposti dalla Procura Federale UITS e dalla sig.ra Manuela Oggero Viale e, per l'effetto, è stata annullata la delibera dell'Assemblea Straordinaria dei soci della Sezione TSN di Palermo del 16 novembre 2025 di esclusione, ex art. 24 c.c., della predetta sig.ra Manuela Oggero Viale.

La vicenda trae origine dall’esclusione della sig.ra Manuela Oggero Viale, con delibera dell’Assemblea Straordinaria della Sezione TSN di Palermo, ai sensi dell’art. 24 c.c., dal predetto sodalizio associativo, a seguito di comportamenti asseritamente tenuti dalla medesima sig.ra Manuela Oggero Viale e ritenuti contrari ai principi statuari e regolamentari dell’associazione.

La ricorrente, Associazione Tiro a Segno – Sezione di Palermo, chiede al Collegio di Garanzia:

- in via principale, di accertare e dichiarare l’illegittimità, per violazione di legge (artt. 1 e 2 L. 280/2003, art. 24 c.c.), violazione e falsa applicazione dello Statuto e del Regolamento di Giustizia UITS e per vizi di motivazione, della decisione della CFA UITS del 30 marzo 2026, nelle cause riunite RG CFA nn. 2/2026 e 4/2026 e, per l’effetto, di annullare la già menzionata decisione e, decidendo nel merito nei limiti del proprio sindacato di legittimità, di dichiarare il difetto di giurisdizione degli organi di giustizia sportiva UITS sulla controversia avente ad oggetto la delibera assembleare di esclusione ex art. 24 c.c., con conferma della statuizione adottata dal Tribunale Federale UITS nel giudizio RGTF 22/2025;

- in via subordinata, ove il Collegio ritenga sussistente la giurisdizione sportiva sulla controversia, di accertare e dichiarare che la CFA UITS ha travalicato i limiti derivanti dagli artt. 30, 33, 62 Statuto UITS e dall’art. 33, comma 7, Reg. Giustizia UITS, attribuendo agli organi di giustizia sportiva poteri di sindacato sostitutivo sulla validità civilistica della delibera di esclusione ex art. 24 c.c. e sulla scelta associativa in ordine alla permanenza del socio; di annullare, per l’effetto, la decisione impugnata, con rinvio alla CFA UITS, in diversa composizione, affinché si uniformi ai principi di diritto enunciati dal Collegio di Garanzia;

- in via ulteriormente subordinata, di annullare la decisione impugnata con rinvio all’organo di giustizia federale competente per nuovo esame nei limiti indicati dal Collegio.

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