Sezioni Unite: respinto ricorso Lega Pallavolo Serie A Femminile contro FIPAV, CONI e altri
Il Collegio di Garanzia dello Sport, al termine dell’udienza a Sezioni Unite, presieduta dalla Presidente, avv. Gabriela Palmieri, ha assunto la seguente determinazione:
RICONOSCIUTI LA LEGITTIMAZIONE E L'INTERESSE AD AGIRE DELLA RICORRENTE, HA RIGETTATO il ricorso iscritto al R.G. n. 54/2025, presentato, in data 14 luglio 2025, dalla Lega Pallavolo Serie A Femminile contro la Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV), l'Assemblea della FIPAV, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), la Giunta Nazionale del CONI e nei confronti della Procura Generale dello Sport presso il CONI, la Corte Federale di Appello presso la FIPAV e il Tribunale Federale presso la FIPAV, per l'annullamento della decisione della Corte Federale di Appello FIPAV, di cui al C.U. n. 3 del 26 giugno 2025, con la quale è stato respinto il reclamo proposto dalla suddetta ricorrente e, per l'effetto, è stata confermata la decisione del Tribunale Federale FIPAV, emanata con Comunicato Ufficiale n. 84 del 13 maggio 2025 (anche essa oggetto della presente impugnazione), con cui è stato respinto il ricorso proposto dalla Lega avverso le modifiche apportate allo Statuto Federale della FIPAV; nonché per la declaratoria di illegittimità delle suddette modifiche apportate allo Statuto Federale della FIPAV, in particolare all’art. 71, comma 3, e all’aggiunta del comma 6 dello stesso, approvate dalla 47^ Assemblea Generale della FIPAV in data 22 febbraio 2025, con integrazioni apportate con delibera Presidenziale n. 33 del 11 marzo 2025; nonché di ogni ulteriore atto, ad esso presupposto o conseguente, e, in particolare, della Delibera n. 66, emanata dalla Giunta Nazionale del CONI in data 14 marzo 2025, di approvazione delle modifiche apportate allo Statuto della Federazione, nonché della richiamata delibera Presidenziale n. 33 del 11 marzo 2025, con le quali la FIPAV ha modificato il precedente dato testuale dell’art. 65 del proprio Statuto; nonché, a scopo meramente cautelativo, anche della Decisione emanata dalla Corte Federale di Appello FIPAV, con Comunicato Ufficiale n. 10 del 1° luglio 2025, che ha respinto l'autonomo appello presentato dal dott. Fumagalli; HA, ALTRESI’, DISPOSTO L'INTEGRALE COMPENSAZIONE DELLE SPESE DEL GIUDIZIO.