Silla Stefano e Angela Lippi, nella qualità di genitori del minore D.S., ricorrono contro FIGC per decisione CSAT FIGC che ha irrogato, nei confronti del minore D.S., 6 giornate di squalifica
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla ASD Porcari Academy e dai sigg. Silla Stefano e Angela Lippi, nella qualità di genitori del minore D.S., nei confronti del Comitato Regionale Toscana della FIGC-LND e della Procura Generale dello Sport presso il CONI, avverso la decisione assunta dalla Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana FIGC-LND, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 88 del 29 maggio 2025, che, nel rigettare il reclamo proposto dal sodalizio sportivo ricorrente, ha confermato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il medesimo Comitato Regionale, di cui al Comunicato Ufficiale n. 80 del 2 maggio 2025, con il quale è stata comminata la squalifica per 6 gare effettive all’atleta D.S..
La vicenda trae origine dai fatti occorsi in occasione della gara Academy Porcari - San Marco Avenza 1926, disputata in data 27 aprile 2025 e valevole per il Campionato Under 15 Giovanissimi Regionali, Girone B, in ordine alla condotta tenuta nel corso del secondo tempo dall'atleta D.S. nei confronti del direttore di gara.
I ricorrenti, ASD Porcari Academy e sigg. Silla Stefano e Angela Lippi, nella qualità di genitori del minore D.S., chiedono al Collegio di Garanzia:
- in via principale, di annullare la sentenza impugnata per violazione di norme di diritto, nonché per omessa/insufficiente motivazione e, per l’effetto, di annullare la decisione della Corte Sportiva di Appello del C.R. Toscana FIGC-LND;
- in subordine, di annullare la sentenza impugnata per violazione di norme di diritto, nonché per omessa/insufficiente motivazione e, per l’effetto, di contenere le sanzioni da irrogare nella misura ritenuta di giustizia;
- in estremo subordine, di annullare la sentenza impugnata per violazione di norme di diritto, nonché per omessa/insufficiente motivazione e, per l’effetto, di rinviare la causa alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il C.R. Toscana FIGC-LND, enunciando i principi ai quali il Giudice di rinvio dovrà attenersi.