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SSD Sporting Club ricorre avverso decisione CSAT CR Lombardia FIGC-LND

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla S.S.D. a R.L. Sporting Club contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), il Comitato Regionale Lombardia FIGC-LND, nonché contro la A.S.D. Castelcovati Calcio, avverso la decisione della Corte Sportiva d’Appello Territoriale c/o il predetto Comitato Regionale Lombardia LND-FIGC, pubblicata nel C.U. 71 del 12 febbraio 2026 – CRL, con la quale, in accoglimento del reclamo della A.S.D. Castelcovati Calcio avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il medesimo Comitato Regionale, di cui al C.U. n. 64 del 22 gennaio 2026 CRL-FIGC (con cui è stato accolto il ricorso della S.S.D. a R.L. Sporting Club ed è stata inflitta, a carico della ASD Castelcovati Calcio, la punizione sportiva della perdita della gara dell'11 gennaio 2026 contro l'odierna ricorrente, con il punteggio di 0-3 in favore della S.S.D. a R.L. Sporting Club, ai sensi dell’art. 10 CGS, nonché omologata la suddetta gara con il risultato di ASD Castelcovati Calcio 0 – SSDARL Sporting Club 3), è stato ripristinato il risultato conseguito sul campo di gara, Castelcovati Calcio ASD – Sporting Club S.S.D. a R.L. 1-0. 

La vicenda trae origine dai fatti occorsi in occasione della gara Castelcovati Calcio ASD – Sporting Club S.S.D. a R.L., disputata in data 11 gennaio 2026 e valevole per il Campionato di Promozione, Girone E, in ordine alla partecipazione, nelle fila della Castelcovati Calcio ASD, del giocatore con maglia n. 16, non risultante nella distinta ufficiale consegnata a inizio gara all'arbitro.

La ricorrente, S.S.D. a R.L. Sporting Club, chiede al Collegio di Garanzia:

- in via cautelare, accertata la sussistenza dei presupposti di estrema urgenza, di disporre, con decreto monocratico, l’immediata sospensione dell’esecutività della decisione impugnata, nelle more della successiva delibera collegiale, al fine di preservare l'integrità della classifica e la regolarità della competizione sportiva fino alla definizione del presente giudizio;

- in via principale: 1) ritenuta, preliminarmente, l’ammissibilità e la fondatezza del presente ricorso e delle motivazioni nello stesso esposte, di accoglierlo e, per l’effetto, di annullare senza rinvio la decisione impugnata, per violazione e falsa applicazione degli artt. 61 CGS, 71 NOIF e 10 CGS, nonché per omessa e apodittica motivazione su punti decisivi della controversia; 2) di ripristinare la decisione del GST, comminando alla società A.S.D. Castelcovati Calcio la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3 in suo favore;

- in subordine, di rinviare gli atti alla CSAT CRL, affinché, in diversa composizione, svolga un nuovo esame del merito attenendosi al principio di diritto dichiarato dal Collegio.

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