Terza Sezione: esito udienze del 15 aprile 2025
COLLEGIO DI GARANZIA
La Terza Sezione del Collegio di Garanzia, presieduta dal prof. avv. Massimo Zaccheo, all’esito della sessione di udienze tenutasi in data 15 aprile 2025 e della camera di consiglio tenutasi in data odierna, ha assunto le seguenti determinazioni:
- HA DICHIARATO IMPROCEDIBILE, PER SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE, il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 10/2025, presentato, in data 30 gennaio 2025, dalla Bridge Addaura A.S.D. contro la Federazione Italiana Gioco Bridge (FIGB) e nei confronti delle A.S.D. Bridge Breno, A.S.D. Università Del Bridge, A.S.D. Il Bridge, A.S.D. Palcan Bridge, A.S.D. Bridge Bologna Rastignano, A.S.D. Bridge Bologna, A.S.D. Realebridge, A.S.D. Ass.Bridge Pisa, Tennis Club Parioli A.S.D., A.S.D. Bridge Institute 2000, A.S.D. Gli Amici, Sport Club Dil. Rapid, C.Porta Susa A.S.D., A.S.D. Accademia Del Bridge, Tennis Club Genova 1893 A.S.D., Etna Bridge A.S.D., A.S.D. Bridge Pordenone, A.S.D. Bridge Torino e A.S.D. Top One avverso la decisione della Corte Federale di Appello Nazionale della FIGB n. 2/2024 CFA del 31 dicembre 2024, nella parte in cui, nel respingere il reclamo della suddetta ricorrente, è stata confermata la sentenza del Tribunale Federale FIGB n. 10/2024 del 22 dicembre 2024, reiettiva del ricorso proposto dalla Bridge Addaura A.S.D. avverso la delibera n. 29/2024, adottata dal Consiglio Federale della FIGB in data 15 novembre 2024 e pubblicata il 18 novembre 2024, avente ad oggetto l’assegnazione di “voti plurimi” in vista della Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva, ai sensi dell’art. 29 dello Statuto FIGB; nonché avverso ogni altro provvedimento presupposto, annesso, connesso, collegato, antecedente e conseguente; HA, ALTRESI’, DISPOSTO CHE LE SPESE SEGUANO LA SOCCOMBENZA, LIQUIDATE IN € 500,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, IN FAVORE DELLA RESISTENTE FIGB;
- ACCERTATA LA TEMPESTIVITA' DEL RICORSO ALLA CORTE FEDERALE D'APPELLO, HA ACCOLTO IL SECONDO MOTIVO DI RICORSO E RINVIATO ALLA CORTE D'APPELLO FEDERALE IN ORDINE ALL'INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO, con riferimento al ricorso iscritto al R.G. n. 29/2025, presentato congiuntamente, in data 27 marzo 2025, dai sigg. Angela Lanzetta, Alberto Sanna Randaccio e Stefano Meloni contro il sig. Enrico Carcangiu, la Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), il Comitato Regionale Sardegna della FISE, la Procura Federale della FISE, nonché la Procura Generale dello Sport presso il CONI, avverso la decisione della Corte d'Appello Federale della FISE, pubblicata in data 13 marzo 2025, con la quale, in accoglimento del ricorso, ex art. 48.10 del Regolamento Generale Libro I "Norme di attuazione dello Statuto della Federazione Italiana Sport Equestri”, presentato dal sig. Enrico Carcangiu, è stata annullata la delibera dell’Assemblea elettiva del Comitato Regionale FISE Sardegna per il rinnovo degli Organi periferici FISE, quadriennio 2025/2028, del 24 febbraio 2025 ed il Verbale della Commissione Verifica Poteri del 24 febbraio 2025, ore 15:00; nonché avverso tutti gli atti successivi e conseguenti alla predetta pronuncia, ivi compresa la delibera di commissariamento del Comitato Regionale Sardegna della FISE; HA, ALTRESI', DISPOSTO L'INTEGRALE COMPENSAZIONE DELLE SPESE DEL GIUDIZIO.