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Tivoli Calcio 1919 S.S.D. a r.l. ricorre contro la CSAT C.R. Lazio avverso le sanzioni irrogate in merito alla gara con l'U.S.D. Arce 1932

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla Tivoli Calcio 1919 Società Sportiva Dilettantistica a r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Lega Nazionale Dilettanti (LND), il Comitato Regionale Lazio della FIGC-LND, l'U.S.D. Arce 1932, nonché nei confronti della Procura Generale dello Sport presso il CONI, avverso la decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio FIGC-LND, di cui al Comunicato Ufficiale n. 130 del 24 ottobre 2025, Attività di Lega Nazionale Dilettanti, con cui, nel respingere il reclamo presentato dalla suddetta ricorrente, è stata confermata la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il medesimo Comitato Regionale Lazio FIGC-LND, di cui al Comunicato Ufficiale n. 72 del 24 settembre 2025, con la quale, in accoglimento del ricorso proposto dalla società U.S.D. Arce 1932, è stata irrogata, a carico della SSDARL Tivoli Calcio 1919, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3, nonché l'ammenda di euro 100,00; a carico del dirigente accompagnatore, sig. Sergio Gasperini, l'inibizione fino al 2 ottobre 2025; a carico del calciatore Ciro Fumo, la squalifica per una ulteriore giornata di gara; ed è stata, altresì, stabilita la trasmissione degli atti alla Procura Federale in relazione alla partecipazione del calciatore Ciro Fumo alla gara Tivoli Calcio 1919 - Città di Anagni del 7 settembre 2025.

La vicenda trae origine dai fatti occorsi in occasione della gara tra il Tivoli Calcio 1919 e l’U.S.D. Arce, disputata in data 14 settembre 2025, valevole per il Campionato Regionale di Eccellenza, Girone B, in ordine all’utilizzo in gara, da parte della Tivoli Calcio 1919, del calciatore Ciro Fumo, in asserita posizione irregolare in quanto in corso di squalifica.

La ricorrente, Tivoli Calcio 1919 S.S.D. a r.l., chiede al Collegio di Garanzia, in accoglimento del presente ricorso:

  • di annullare la decisione della CSAT presso il Comitato Regionale Lazio FIGC-LND, di cui al C.U. n. 130 del 24 ottobre 2025, Attività di Lega Nazionale Dilettanti, e di revocare la punizione sportiva irrogatale, consistente nella perdita della gara contro l’U.S.D. Arce 1932, disputata in data 14 settembre 2025, valida per il Campionato Regionale di Eccellenza, Girone B, della FIGC LND Lazio, con il punteggio di 0 - 3,
  • di trasmettere gli atti alla Procura Federale in relazione alla partecipazione del calciatore Ciro Fumo alla gara Tivoli Calcio 1919 - Città di Anagni del 7 settembre 2025, con conseguente reviviscenza del risultato di 1 – 1 conseguito sul campo ed attribuzione di n. 1 punto in classifica del predetto Campionato in suo favore e detrazione di n. 2 punti in classifica all’U.S.D. Arce 1932.

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