U.S.D. Colligiana ricorre avverso la sconfitta 0-3 contro la A.S.D. Monteroni comminata dalla CSAT CR Toscana
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla U.S.D. Colligiana contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la A.S.D. Monteroni e nei confronti del Comitato Regionale Toscana LND-FIGC e della Delegazione Provinciale di Siena presso il medesimo Comitato Regionale LND-FIGC per l'annullamento della decisione resa dalla Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il predetto Comitato Regionale, pubblicata sul C.U. n. 39 del 18 dicembre 2025, nella parte in cui, in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla A.S.D. Monteroni avverso la decisione del Giudice Sportivo di Siena, di cui al C.U. n. 22 del 12 novembre 2025 (che aveva irrogato, a carico della A.S.D. Monteroni, la perdita della gara per 3-0, la penalizzazione di 1 punto in classifica, nonché l'ammenda di € 50,00), è stata irrogata, carico della U.S.D. Colligiana, la sanzione della punizione della perdita della partita Monteroni - Colligiana del 9 novembre 2025, con il risultato di 3-0.
La vicenda trae origine dai fatti occorsi in occasione della gara Monteroni - Colligiana, disputata in data 9 novembre 2025 e valevole per il Campionato Under 17 Allievi Provinciali Siena, in ordine alla aggressione subita dal direttore di gara e alla conseguente rissa fra i tesserati delle due società.
La ricorrente, U.S.D. Colligiana, chiede al Collegio di Garanzia, in accoglimento del ricorso, previa riforma della decisione impugnata:
- in via principale, di annullare la decisione impugnata senza rinvio, revocando il provvedimento di perdita della gara per 3-0 irrogato nei suoi confronti;
- in via secondaria ed ipotetica, di annullare la decisione impugnata con rinvio degli atti alla CSAT Toscana per la rinnovazione del procedimento di appello, ordinando alla suddetta Corte Territoriale, in diversa composizione, di applicare i principi di diritto dichiarati dal Collegio.