U.S.D. Montagnano ricorre contro FIGC e Polisportiva Luco A.S.D. per decisione CSA FIGC che ha irrogato provvedimenti sanzionatori a carico della società e suoi tesserati
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla U.S.D. Montagnano 1966 contro la Polisportiva Luco A.S.D., nonché contro il Comitato Regionale Toscana FIGC-LND e la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), avente ad oggetto l'impugnazione della decisione della Corte Sportiva di Appello presso il C.R. Toscana FIGC - LND, pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 32 del 24 ottobre 2024, che, nel respingere il reclamo proposto dalla suddetta ricorrente, ha confermato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il medesimo C.R., di cui al Comunicato Ufficiale n. 23 del 26 settembre 2024, con la quale, in accoglimento del reclamo proposto dalla Polisportiva Luco A.S.D., è stata inflitta alla U.S.D. Montagnano 1966 la punizione sportiva della perdita della gara Luco - Montagnano dell’8 settembre 2024 con il punteggio di 0-3, l’ammenda di € 400,00, l’inibizione sino al 6 ottobre 2024 al dirigente accompagnatore Andrea Cartocci e la squalifica per una giornata al calciatore Kaspars Svarups.
La vicenda trae origine dall'impiego, da parte della U.S.D. Montagnano 1966, del calciatore Kaspars Svarups, asseritamente in posizione irregolare per difetto di tesseramento, in occasione della partita Luco - Montagnano, disputatasi in data 8 settembre 2024, valevole per la prima giornata del Campionato di Promozione Toscana, Girone C, e conclusasi con il punteggio di 1 a 4 per la squadra ospite.
La ricorrente, U.S.D. Montagnano 1996, chiede al Collegio di Garanzia, in accoglimento del presente ricorso:
- in via principale, di annullare la decisione della Corte Sportiva di Appello presso il Comitato Regionale Toscana, pubblicata con C.U. n. 32 del 24 ottobre 2024, per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, di annullare i provvedimenti sanzionatori inflitti a suo carico;
- in via subordinata, di enunciare il principio di diritto al quale il Giudice di rinvio dovrà uniformarsi.