U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l. ricorre contro decisione CFA FIGC che ha confermato penalizzazione di 3 punti in classifica
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l. nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) per l'annullamento/revoca della decisione della Corte Federale d’Appello FIGC, Sezioni Unite, comunicata, quanto al dispositivo, il 9 dicembre 2025, Registro procedimenti n. 0062/CFA/2025-2026, e, quanto alle motivazioni, il 16 dicembre 2025, con decisione n. 0063/CFA-2025-2026, con cui è stato respinto il reclamo promosso dalla società ricorrente avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, n. 0085/TFNSD-2025-2026, pubblicata, quanto al dispositivo, in data 23 ottobre 2025, e, quanto alle motivazioni, il successivo 3 novembre 2025, con la quale è stata irrogata, nei confronti della U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l., la sanzione della penalizzazione di n. 3 punti in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva.
La vicenda trae origine dal deferimento spiccato dalla Procura Federale FIGC, con atto Prot. 6252/169pf25-26/GC/gb dell’8 settembre 2025, nei confronti della U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l., in ordine all’omesso deposito nei termini delle garanzie richieste dal Comunicato Ufficiale FIGC n. 294/A del 9 maggio 2025 e dal Comunicato Ufficiale FIGC n. 212/A del 21 marzo 2025.
La società ricorrente, U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l., chiede al Collegio di Garanzia:
- in via principale, di annullare/revocare, senza rinvio, la decisione n. 0063/CFA-2025-2026 della CFA, Sezioni Unite, FIGC, con cui è stato respinto il suo reclamo avverso la decisione n. 0085/TFNSD2025-2026, con la quale il TFN, Sezione Disciplinare, FIGC ha comminato, a suo carico, la sanzione di 3 punti di penalizzazione e, per l’effetto, di ridurre la sanzione irrogata nella misura minima ritenuta di giustizia e, comunque, non superiore a 1 punto di penalizzazione;
- in via subordinata, di annullare/revocare la decisione n. 0063/CFA2025-2026 della CFA, Sezioni Unite, FIGC, con cui è stato rigettato il suo reclamo avverso la decisione n. 0085/TFNSD-2025-2026, con la quale il TFN, Sezione Disciplinare, ha comminato, a suo carico, la sanzione di 3 punti di penalizzazione e, per l’effetto, di rimettere il procedimento al predetto organo di giustizia federale, affinché decida, in diversa composizione, in applicazione del principio di diritto che verrà enunciato dal Collegio di Garanzia dello Sport.