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Umberto Barletta ricorre contro la FIGC per l'inibizione di 18 mesi comminata dalla CFA

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto anche un ricorso presentato dal sig. Umberto Barletta nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), della Procura Federale FIGC, nonché della Procura Generale dello Sport presso il CONI, per l’annullamento/revoca/riforma della decisione della Corte Federale di Appello FIGC n. 0109/CFA-2025-2026, comunicata, quanto al dispositivo, il 1° aprile 2026 e, quanto alla decisione integrale, l’8 aprile 2026, con cui è stato accolto parzialmente il reclamo n. 0124/CFA/2025-2026, proposto dallo stesso sig. Umberto Barletta e, per l'effetto, in riforma parziale della decisione del Tribunale Federale Nazionale –  Sezione Disciplinare -  FIGC n. 0173/TFNSD-2025-2026, è stata ridotta la sanzione dell’inibizione irrogata al sig. Barletta da mesi ventiquattro a mesi diciotto.

La vicenda trae origine dal deferimento spiccato dalla Procura Federale, n. 232pf25-26, per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, sia in via autonoma che con specifico riferimento a quanto disposto dall’art. 22 bis delle N.O.I.F., per aver chiesto ed ottenuto il tesseramento quale direttore sportivo della società PRAESE 1945, per le stagioni sportive 2021/2022 e 2022/2023, e CELLE VARAZZE F.B.C., per le stagioni sportive 2023/2024 e 2024/2025, società partecipanti a campionati in ambito regionale, e quale direttore sportivo della società CELLE VARAZZE F.B.C., per la stagione sportiva 2025/2026, società partecipante al campionato interregionale, nonostante fosse condannato in due processi penali con sentenze passate in giudicato per reati e ad una pena superiore a quelli previsti dal ripetuto art. 22 bis delle N.O.I.F.; per avere omesso di dichiarare ai Presidenti delle predette società che si trovava in una situazione di incompatibilità, ai sensi dell’art. 22 bis, comma 1, delle N.O.I.F., stante le condanne penali definitive sopra richiamate; per avere, all’atto di tesseramento quale direttore sportivo della società CELLE VARAZZE F.B.C., per la stagione sportiva 2025/2026, omesso di presentare l’autocertificazione prevista dall’art. 22 bis, comma 6, delle N.O.I.F., nonostante si trovasse in una situazione di incompatibilità, ai sensi dell’art. 22 bis, comma 1, delle N.O.I.F., stante le condanne penali definitive sopra richiamate.

Il sig. Umberto Barletta chiede al Collegio di Garanzia:

  • in via principale, in totale riforma della decisione impugnata, di essere mandato esente da responsabilità disciplinare in relazione al deferimento elevato in data 23 gennaio 2026 per i motivi meglio esposti nel presente ricorso, con ogni conseguente statuizione;
  • in via subordinata, in caso di accertamento di responsabilità disciplinare in capo al sig. Barletta, in relazione al deferimento elevato in data 23 gennaio 2026, di voler applicare una sanzione minima per i soli fatti occorsi sino al 29 dicembre 2022, anche in applicazione del vincolo della continuazione, essendo state tutte le condotte tenute senza soluzione di continuità e con la buona fede del non trovarsi in una situazione di incompatibilità, alla luce dell’art. 22 bis delle NOIF;
  • in via ulteriormente subordinata, in caso di accertamento di responsabilità disciplinare in capo al sig. Barletta, in relazione al deferimento elevato in data 23 gennaio 2026, di voler ridurre la sanzione comminata dal TFN anche in applicazione del vincolo della continuazione, essendo state tutte le condotte tenute senza soluzione di continuità e con la buona fede del non trovarsi in una situazione di incompatibilità, alla luce dell’art. 22 bis delle NOIF.

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