Valerio Antonini e Trapani Shark ssdarl ricorrono contro decisione CFA FIP che ha confermato sanzioni irrogate in primo grado
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato congiuntamente dal sig. Valerio Antonini in proprio, quale presidente della Trapani Shark SSDARL, e dalla predetta società sportiva Trapani Shark SSDARL avverso la decisione della Corte Federale di Appello della Federazione Italiana Pallacanestro, di cui al C.U. n. 616 del 13 marzo 2026, CFA n. 7, assunta in data 13 marzo 2026 e comunicata in pari data, con la quale è stato respinto il reclamo dei suddetti ricorrenti e, per l'effetto, è stata confermata la decisione del Tribunale Federale FIP n. 31, di cui al C.U n. 431 del 19 gennaio 2026 (anch'essa oggetto di impugnazione quale connesso atto presupposto), con cui è stata applicata, a carico del sig. Valerio Antonini, la sanzione dell'inibizione per anni 2, a partire dal 31 dicembre 2027, in considerazione del precedente provvedimento di inibizione per anni 2, irrogato in data 30 dicembre 2025, e quindi fino al 31 dicembre 2029, nonché, a carico della Società Trapani Shark SSDARL, la sanzione della penalizzazione di 2 punti di penalizzazione, da scontarsi nell'anno sportivo in corso.
La vicenda trae origine dal deferimento spiccato, in data 12 dicembre 2025, dal Procuratore Federale della FIP nei confronti della Società Trapani Shark SSDARL e del sig. Valerio Antonini, per rispondere della violazione degli artt. 59 e 61 del Regolamento di Giustizia, nonché degli artt. 1.1.9 e 1.1.10 del Manuale Licenza Basket Serie A 2025/2026, per aver omesso di adempiere alle obbligazioni sorte nei confronti dei tesserati Renzi e Mian, nonché in ordine alla violazione degli obblighi dichiarativi e di correttezza informativa previsti dal predetto Manuale Licenza Basket Serie A.
I suddetti ricorrenti, società Trapani Shark SSDARL e sig. Valerio Antonini, chiedono al Collegio di Garanzia:
- in accoglimento dei motivi di gravame e delle conclusioni di cui in narrativa, di cassare, revocare e dire nulla, o comunque di annullare, la decisione della CFA della FIP, di cui al C.U. n. 616 del 13 marzo 2026 CFA n. 7, che ha confermato la decisione di primo grado che era stata assunta dal Tribunale Federale FIP, di cui al C.U. n. 431 del 19 gennaio 2026 TF n. 31, da intendersi con la prima parimenti impugnata quale suo atto presupposto, declarando il loro proscioglimento;
- in subordine, di disporre che le condotte asseritamente antisportive che dovessero essere state consumate possano e debbano essere derubricate e ricondotte nell’ambito della mera condotta sleale e scorretta prevista e punita dagli artt. 2 e 44 R.G., rinviando il fascicolo agli organi di giustizia della FIP enunciando ove condiviso i corrispondenti principi al quale i competenti Organi deliberanti della FIP dovranno uniformarsi.