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Valerio Antonini e Trapani Shark SSDARL ricorrono contro FIP per decisione CFA FIP che ha confermato sanzioni del TFN

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato congiuntamente dal sig. Valerio Antonini in proprio e dalla Trapani Shark SSDARL avverso la decisione della Corte Federale di Appello della Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) n. 8, di cui al C.U. n. 662 del 25 marzo 2026, comunicata in data 26 marzo 2026, con la quale è stata annullata la decisione del Tribunale Federale FIP n. 30, di cui al C.U. 397 del 3 gennaio 2026, ed è stato respinto il reclamo dei suddetti ricorrenti, con conferma della decisione del Tribunale Federale FIP n. 29, di cui al C.U n. 396 del 3 gennaio 2026, con cui è stata applicata, a carico del sig. Valerio Antonini, la sanzione dell'inibizione per anni 2, fino al 30 dicembre 2027, ex art. 59, lett. b), R.G., nonché, a carico della Società Trapani Shark SSDARL, la sanzione della penalizzazione di 3 punti di penalizzazione, da scontarsi nell'anno sportivo in corso, ex art. 61 R.G..

La vicenda trae origine dal deferimento spiccato, in data 10 dicembre 2025, dal Procuratore Federale della FIP nei confronti della Società Trapani Shark SSDARL e del sig. Valerio Antonini, per rispondere della violazione degli artt. 59 e 61 del Regolamento di Giustizia, in ordine alle irregolarità riscontrate con riferimento agli obblighi previsti dal “Manuale per la concessione delle Licenze delle Società Professionistiche di Serie A di Basket Stagione Sportiva 2025/2026”, nonché in ordine alla violazione degli obblighi dichiarativi e di correttezza informativa all’uopo previsti.

I suddetti ricorrenti, società Trapani Shark SSDARL e sig. Valerio Antonini, chiedono al Collegio di Garanzia:

- in via principale, di accogliere il presente ricorso, per violazione di legge e/o per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su punti decisivi, e, per l’effetto, di cassare la decisione della CFA FIP n. 8, di cui al C.U. n. 662 del 25 marzo 2026, nella parte in cui è stato respinto il reclamo avverso la decisione del TF n. 29 (C.U. 396/2026); di annullare, conseguentemente, la decisione del TF n. 29 del 3 gennaio 2026 (C.U. 396/2026) nella sua interezza, con rinvio al giudice federale competente, perché, nel riesame della vicenda, si attenga ai principi di diritto che il Collegio vorrà enunciare in punto di a) limiti e modalità di acquisizione della prova (documenti extra-fascicolo, rispetto dell’art. 124 RG); b) corretta qualificazione della natura del debito residuo e del perimetro oggettivo delle dichiarazioni bimestrali; c) applicazione dei principi in tema di pregiudizialità e di sospensione del procedimento disciplinare; d) rispetto dell’immutabilità della contestazione e del contraddittorio.

- in via subordinata, qualora il Collegio ritenga sussistenti, in parte, i presupposti di responsabilità disciplinare, di dichiarare l’erroneità della qualificazione giuridica operata dagli organi federali, con conseguente derubricazione della condotta da illecito di frode sportiva ex art. 59 RG a mera violazione dei doveri di lealtà e correttezza ex artt. 2 e 44 RG FIP, in coerenza con l’assenza di dolo fraudolento e con la non univoca tipizzazione regolamentare, nonché di disporre il rinvio alla FIP per la rimodulazione delle sanzioni in misura proporzionata e, comunque, senza penalizzazione in classifica a carico di Trapani Shark.

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