Seleziona la tua lingua

Image

Valter Valle ricorre contro FIGC e PF FIGC avverso decisione CFA FIGC per l'inibizione di 4 anni

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia ha ricevuto un ricorso presentato dal sig. Valter Valle contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e la Procura Federale FIGC, con notifica effettuata anche alla Procura Generale dello Sport presso il CONI e al Comitato Regionale Lazio FIGC-LND, avente ad oggetto la richiesta di annullamento e/o di riforma, ai sensi degli artt. 54 e 62 del CGS CONI, della decisione della Corte Federale d'Appello FIGC n. 102/CFA/2025-2026, depositata, completa di motivazioni, in data 26 marzo 2026 e notificata in pari data, con la quale, in accoglimento del reclamo proposto dal Procuratore Federale Interregionale avverso la decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio FIGC-LND, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 280 dell'11 febbraio 2026, con cui è stato prosciolto il suddetto ricorrente, è stata irrogata, a carico del sig. Valter Valle, la sanzione della inibizione per anni 4.

La vicenda trae origine dal deferimento spiccato dal Procuratore Federale Interregionale in data 12 dicembre 2025, a carico del sig. Valter Valle, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in ordine alle condotte poste in essere dal ricorrente in occasione della sottoscrizione di un contratto di servizi pubblicitari.  

Il ricorrente, sig. Valter Valle, chiede al Collegio di Garanzia: 

- di accertare e dichiarare l’illegittimità, ai sensi dell’art. 54, comma 1, del CGS CONI, della decisione della CFA FIGC n. 102/CFA/2025-2026, depositata, completa di motivazioni, il 26 marzo 2026, e notificata in pari data, con cui, in accoglimento del reclamo proposto dal Procuratore Federale Interregionale avverso la pronuncia di proscioglimento, emessa in primo grado dal TFT presso il C.R. Lazio FIGC-LND e pubblicata sul C.U. n. 280 del 11 febbraio 2026, è stata irrogata nei suoi confronti, riconosciuto responsabile della violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, la sanzione della inibizione per 4 anni, in ordine al deferimento dal Procuratore medesimo del 12 dicembre 2025 (Prot. n. 15538/13 pfi 25-26/PM/ag);

- per l’effetto, di disporre l’annullamento e/o la riforma, in parte qua, della gravata decisione, nonché di tutti gli atti presupposti, conseguenti e/od, in ogni caso, connessi alla stessa, ove pregiudizievoli per la sua posizione disciplinare, con espresso riguardo al deferimento ed al reclamo in CFA della Procura Federale, secondo quando previsto dall’art. 62 del CGS CONI, con totale cancellazione della punizione comminata nei suoi confronti;

- in subordine, di enunciare il principio di diritto al quale il Giudice di rinvio dovrà uniformarsi;

- in via ulteriormente gradata, di applicare, nei suoi confronti, la sanzione minima contemplata dall’art. 9, comma 1, del CGS, da contenersi entro i margini di una lievissima inibizione, o, comunque, di ridimensionare la misura, fissata in appello, in quella diversa ritenuta di giustizia.

Archivio Attività Istituzionali