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Venezia F.C. S.p.A. ricorre contro FIGC, LNPB e Calcio Padova S.p.A. per la sconfitta a tavolino contro il Padova nel Torneo di Primavera 2

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia ha ricevuto anche un ricorso presentato dal Venezia F.C. S.p.A. nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), del Calcio Padova S.p.A. e della Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNPB) avverso la decisione emessa dalla Corte Sportiva d'Appello della FIGC n. 0156/CSA-2025-2026, comunicata in data 17 marzo 2026 e pubblicata in pari data, relativa al procedimento n. 0212/CSA/2025-2026, con la quale, nel respingere il reclamo della società ricorrente, è stata confermata la decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso la LNPB, di cui al C.U. n. 108 del 10 febbraio 2026, nella parte in cui ha disposto l'irrogazione, a carico del Venezia F.C. S.p.A., della sanzione della perdita della gara Venezia – Padova del 7 febbraio 2026, con il punteggio di 0-3.

La vicenda trae origine dai fatti occorsi in occasione della gara Venezia - Padova, disputata in data 7 febbraio 2026 e valevole per il torneo di Primavera 2, Girone A, in ordine alla partecipazione, nelle fila del Venezia, di un calciatore non inserito nella distinta ufficiale di gara.

La Società ricorrente, Venezia F.C. S.p.A., chiede al Collegio di Garanzia: 

- in via preliminare, di giudicare accertati i presupposti per l'adozione dell'abbreviazione dei termini, ex art. 32, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva;

- in via principale, in accoglimento dei motivi di ricorso, decidendo la controversia ovvero enunciando il principio al quale il Giudice del rinvio deve uniformarsi, di dichiarare nulla o di annullare la decisione impugnata, emessa dalla Corte Sportiva d'Appello della FIGC n. 0156/CSA-2025-2026, comunicata in data 17 marzo 2026 e pubblicata in pari data, relativa al procedimento n. 0212/CSA/2025-2026, revocando, per l'effetto, la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3 inflitta nei suoi confronti e ripristinando il risultato conseguito sul campo, sostituendola eventualmente con una sanzione economica.

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