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L'A.S.D Lavorate Calcio ricorre contro FIGC, Comitato Regionale Campania FIGC-LND e A.S.D A.C. Bracigliano

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla A.S.D Lavorate Calcio contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), il Comitato Regionale Campania FIGC-LND e la A.S.D A.C. Bracigliano per l'annullamento della decisione emessa dalla Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Campania, con motivazioni pubblicate sul C.U. n. 38/CSAT del 2 aprile 2026 (di cui al dispositivo pubblicato sul C.U. n. 37/CSAT del 30 marzo 2026), con la quale, in accoglimento del reclamo promosso dalla A.S.D. A.C. Bracigliano avverso la decisione Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Campania, di cui al C.U. n. 32/GST del 18 marzo 2026 (con cui è stata irrogata, a carico della A.S.D. A.C. Bracigliano, la punizione sportiva della perdita della gara A.S.D Lavorate Calcio – A.S.D A.C. Bracigliano del 7 marzo 2026, con il punteggio di 3 - 0, in favore della A.S.D. Lavorate Calcio, nonché l'ammenda di euro 150,00 e la penalizzazione di punti 1 in classifica), è stata irrogata, a carico della A.S.D Lavorate Calcio, la sanzione della perdita della suddetta gara con il punteggio di 0-3 in favore della A.S.D. AC Bracigliano, annullando le sanzioni nei confronti di quest'ultima.

La vicenda trae origine dai fatti occorsi in occasione della gara Lavorate Calcio - Bracigliano, disputata in data 7 marzo 2026 e valevole per il Campionato di Prima Categoria, Girone G, sospesa temporaneamente dall’arbitro sul punteggio di 1-2, a causa di un acceso confronto tra i tesserati di entrambe le società, e non più ripresa a seguito dalla rinuncia dell'A.S.D. A.C. Bracigliano alla prosecuzione della gara.

La Società ricorrente, A.S.D Lavorate Calcio, chiede al Collegio di Garanzia: 

- in via cautelare, di sospendere l’efficacia esecutiva della decisione impugnata;

- in via principale, di annullare la decisione della CSAT presso il C.R. Campania, con motivazioni pubblicate sul C.U. n. 38/CSAT del 2 aprile 2026 (di cui al dispositivo pubblicato sul C.U. n. 37/CSAT del 30 marzo 2026), con la quale è stata irrogata nei suoi confronti - in accoglimento del reclamo promosso dalla A.S.D. A.C. Bracigliano avverso la decisione GST presso il C.R. Campania, di cui al C.U. n. 32/GST del 18 marzo 2026 - la sanzione sportiva della perdita della gara del 7 marzo contro la ASD A.C. Bracigliano, con il punteggio di 0-3 (annullando le sanzioni nei confronti della reclamante della rinuncia alla gara) e, per l'effetto, di confermare la decisione del Giudice Sportivo, che, ai sensi dell’art. 53 NOIF e dell’art. 10 CGS, ha sanzionato la A.S.D A.C. Bracigliano con la perdita della gara per rinuncia alla prosecuzione della stessa ovvero, in subordine, di disporre la ripetizione e/o prosecuzione della gara.

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