Quarta Sezione, l'esito dell'odierna sessione di udienze
Collegio di Garanzia
La Quarta Sezione del Collegio di Garanzia, presieduta dal pres. Dante D'Alessio, all’esito della sessione di udienze tenutasi in data odierna, ha assunto le seguenti determinazioni:
1. HA ACCOLTO E, PER L'EFFETTO, ANNULLATO LA DECISIONE IMPUGNATA in relazione al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 56/2026, presentato, in data 15 luglio 2026, dal sig. Massimiliano Schneck contro la Federazione Italiana Golf (FIG) e la Procura Federale FIG avverso la decisione della Corte Federale d’Appello FIG CFA n. 3/2026, deliberata in data 3 giugno 2026 e trasmessa in data 15 giugno 2026, che, nel respingere il reclamo proposto dall’odierno ricorrente avverso la decisione emessa dal Tribunale Federale FIG n. 1/2026, pubblicata in data 14 aprile 2026 - P.D. n. 2F/2025 - ha confermato, in capo allo stesso ricorrente, la sanzione della squalifica temporanea consistente nella perdita del diritto di partecipare ad attività sportiva di rilevanza federale nell'ambito della FIG per la durata di 13 mesi, decorrenti dal 14 aprile 2026, data di pubblicazione della decisione del Tribunale Federale; HA, ALTRESI', DISPOSTO L'INTEGRALE COMPENSAZIONE DELLE SPESE DEL GIUDIZIO;
2. HA ACCOLTO E, PER L'EFFETTO, ANNULLATO LA DECISIONE IMPUGNATA in relazione al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 57/2026, presentato, in data 15 luglio 2026, dai sigg. Norberto Marini e Fabrizio Allegrini contro la Federazione Italiana Golf (FIG) e la Procura Federale FIG avverso la decisione della Corte Federale d’Appello FIG CFA n. 1/2026, deliberata in data 3 giugno 2026 e trasmessa in data 15 giugno 2026, che, nel respingere il reclamo proposto dagli odierni ricorrenti avverso la decisione emessa dal Tribunale Federale FIG n. 1/2026, pubblicata in data 14 aprile 2026 - P.D. n. 2F/2025 - ha confermato, in capo agli stessi ricorrenti, la sanzione della squalifica temporanea consistente nella perdita del diritto di partecipare ad attività sportiva di rilevanza federale nell'ambito della FIG per la durata di 12 mesi, decorrenti dal 14 aprile 2026, data di pubblicazione della decisione del Tribunale Federale; HA, ALTRESI', DISPOSTO L'INTEGRALE COMPENSAZIONE DELLE SPESE DEL GIUDIZIO;
3. HA ACCOLTO E, PER L'EFFETTO, ANNULLATO LA DECISIONE IMPUGNATA in relazione al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 58/2026, presentato, in data 15 luglio 2026, dal sig. Andrea Scapuzzi contro la Federazione Italiana Golf (FIG) e la Procura Federale FIG avverso la decisione della Corte Federale d’Appello FIG CFA n. 2/2026, deliberata in data 3 giugno 2026 e trasmessa in data 15 giugno 2026, che, nel respingere il reclamo proposto dall’odierno ricorrente avverso la decisione emessa dal Tribunale Federale FIG n. 1/2026, pubblicata in data 14 aprile 2026 - P.D. n. 2F/2025 - ha confermato, in capo allo stesso ricorrente, la sanzione della sospensione da tutte le cariche in ambito federale e delle società e associazioni sportive dilettantistiche affiliate e aggregate alla FIG per la durata di 18 mesi, decorrenti dal 14 aprile 2026, data di pubblicazione della decisione del Tribunale Federale; HA, ALTRESI', DISPOSTO L'INTEGRALE COMPENSAZIONE DELLE SPESE DEL GIUDIZIO;
4. HA RESPINTO L'ISTANZA CAUTELARE afferente al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 60/2026, presentato, in data 28 luglio 2026, da parte della sig.ra Livia Ghetti e dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Ginnastica Estense Otello Putinati, nei confronti della Procura Federale presso la Federazione Ginnastica d’Italia (FIG), e con comunicazione, altresì, alla Corte Federale di Appello Nazionale presso la Federazione Ginnastica d’Italia, alla Federazione Ginnastica d’Italia ed alla Procura Generale dello Sport presso il CONI, per l’integrale annullamento e/o riforma, ai sensi degli artt. 54 e 62 Codice di Giustizia Sportiva CONI, della decisione n. 2/2026/CFA, comunicata in data 24 luglio 2026 e resa dalla Corte Federale d’Appello presso la Federazione Ginnastica d’Italia, in relazione al Proc. n. 1/2026/CFA, che ha irrogato, in capo alla sig.ra Livia Ghetti, la sanzione della sospensione di mesi sedici, aumentata di mesi otto per la ricorrenza delle aggravanti ex art. 22, comma 2, lett. a), c) e d), del Regolamento di Giustizia FGI e, quindi, nel complesso di mesi ventiquattro di sospensione e, in capo alla ASD Ginnastica Estense Otello Putinati, la sanzione dell’ammenda quantificata in euro 4.000,00 (quattromila/00); nonché per l’integrale annullamento e/o riforma degli eventuali ulteriori atti presupposti, connessi e conseguenti, laddove esistenti, comunque lesivi degli interessi dei ricorrenti e da questi non conosciuti; l'istanza cautelare era finalizzata alla sospensione della decisione impugnata sino alla definizione del presente giudizio; HA, ALTRESI', FISSATO LA TRATTAZIONE DEL MERITO DEL RICORSO ALL'UDIENZA DEL 21 OTTOBRE 2026, A PARTIRE DALLE ORE 15:00.
Sempre in data 21 ottobre 2026, in occasione della prossima sessione di udienza della Quarta Sezione, sarà discusso il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 74/2026, presentato, in data 20 settembre 2026, dall'Ufficio del Procuratore Federale della Federazione Ginnastica d'Italia (FGI) contro la sig.ra Livia Ghetti e l’ASD Ginnastica Estense Otello Putinati, nonché nei confronti della Federazione Ginnastica d'Italia e della Procura Generale dello Sport presso il CONI, avverso la decisione della Corte Federale di Appello della Federazione Ginnastica d’Italia n. 2/2026/CFA, resa nel Proc. n. 1/2026/CFA, il cui dispositivo è stato deliberato nella camera di consiglio del 13 luglio 2026 e le cui motivazioni sono state comunicate in data 24 luglio 2026, limitatamente alla parte in cui, respingendo il primo e il settimo motivo del reclamo del suddetto ricorrente, ha confermato l’irrogazione alla sig.ra Livia Ghetti della sola sanzione della sospensione per ventiquattro mesi e ha negato l’applicazione della sanzione della radiazione.
Da ultimo, si rappresenta che il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 59/2026, presentato, in data 22 luglio 2026, dalla società Hellas Verona F.C. S.p.A. contro la Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNPB) avverso la validità, per la declaratoria di nullità/annullamento/nullità/invalidità e/o illegittimità, ed in ogni caso per la privazione degli effetti, di quanto previsto dall’art 3 del Capo I e dall’art. 7 del Capo II del Codice di Autoregolamentazione della Lega Nazionale Professionisti Serie B (“LNPB”) e delle relative deliberazioni che hanno introdotto dette previsioni, nonché di tutti gli atti e provvedimenti alla stessa antecedenti e/o conseguenti, presupposti, collegati e/o consequenziali, anche ove non conosciuti dalla società ricorrente, con i quali è stato previsto, introdotto e regolamentato il meccanismo della c.d. solidarietà retrocesse, E’ STATO RINVIATO A DATA DA DESTINARSI A FRONTE DELLA RICHIESTA DI RINVIO DELL’UDIENZA PRESENTATA DALLA DIFESA DELLA RICORRENTE E DELLA MANIFESTAZIONE DEL RELATIVO CONSENSO AD OPERA DEI DIFENSORI DELLE ALTRE PARTI.