Ritenute sui premi: novità introdotte dall’art. 9 - D.L. 27 marzo 2026 n. 38
Il D.L. 38/2026, art. 9, ha reintrodotto, a decorrere dal 28 marzo 2026 e fino al 31 dicembre 2026,, la soglia di esenzione di 300 euro per i premi corrisposti da CONI, CIP, FSN, DSA, EPS, ASD e SSD agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive, ai sensi dell’art. 36, comma 6 quater, D.Lgs. 36/21.
Tale disposizione, prevede che ai fini della determinazione della soglia di esenzione debbano essere considerati tutti i premi corrisposti nel periodo di imposta 2026 (1 gennaio -31 dicembre) al singolo soggetto dal medesimo sostituto di imposta.
Al superamento di tale limite l’intero importo corrisposto a titolo di premio dovrà essere assoggettato alla ritenuta a titolo di imposta del 20%.
Pertanto, sarà necessario che ciascun sostituto di imposta verifichi le somme già corrisposte a titolo di premio a ciascun soggetto alla data di entrata in vigore del Decreto al fine di determinare l’applicazione della ritenuta a titolo di imposta e il relativo ammontare.
Per quanto attiene i premi già erogati alla data del 28 marzo e sottoposti a ritenuta in base alle precedenti disposizioni non si dà luogo ad alcun rimborso seppure inferiori al limite di 300 euro.