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Cass. pen., sez. IV, 5 aprile 2016, n. 17001

Furto nello spogliatoio della palestra ed esposizione alla pubblica fede.


L’esposizione del bene alla pubblica fede è ravvisabile quando la sorveglianza è esercitata in modo non continuativo ed è quindi inidonea ad impedire il libero accesso da parte del pubblico. Con la sentenza n. 17001 del 5.04.2016, depositata in data 22.04.2016, la Cassazione penale, sezione IV, ha ribadito che ai fini della configurabilità dell’aggravante assume rilievo non la natura, privata o pubblica, del luogo di esposizione del bene, ma la facilità di raggiungere la res oggetto di sottrazione (cfr. Cassazione Sez. V, n. 14022 dell’ 8.01.2014).


Nel caso di specie, pertanto, il fatto che l’accesso ai locali della palestra fosse riservato ai soci muniti di badge non implica che sui detti locali venisse effettuata una sorveglianza costante. Poiché l’accesso ai locali dello spogliatoio della palestra era, senza particolari difficoltà, accessibile a qualsiasi socio della stessa, risulta evidente, secondo la Suprema Corte, l’esposizione alla pubblica fede dei beni ivi lasciati dai soci che fruivano dei bagni o delle docce nell’orario di normale funzionamento dei locali suddetti.

 

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