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Il mancato versamento del “contributo solidarietà” tra causa ostativa all’iscrizione al Campionato di Serie B e obbligazione pecuniaria

Titolo

Il mancato versamento del “contributo solidarietà” tra causa ostativa all’iscrizione al Campionato di Serie B e obbligazione pecuniaria

Indicazione estremi del provvedimento annotato

TAR Lazio, Sezione I-ter, 29 gennaio 2020, n. 1207

Massima

Il contributo solidarietà per le squadre retrocesse, il cui pagamento è previsto come condizione per l’ammissione al campionato, costituisce un’obbligazione di diritto privato riguardante i rapporti patrimoniali tra la squadra di calcio (associata) e la Lega di Serie B (associazione non riconosciuta di diritto privato). Le controversie afferenti a detto contributo, pertanto, esulano dalla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo e rientrano in quella del Giudice ordinario

Keywords

mutualità; Legge Melandri; contributo solidarietà; Serie B; giurisdizione

Commento

La A.C. Chievo Verona S.r.l. (“Chievo”) – retrocessa dal Campionato di Serie A al termine della stagione 2018/2019 – aveva impugnato, dinnanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, il Codice di autoregolamentazione della Lega Serie B (“Codice”), al fine di ottenere l’annullamento degli atti con cui la Lega Serie B aveva condizionato l’iscrizione al Campionato di Serie B del Chievo al pagamento del “contributo solidarietà retrocesse”, previsto dagli artt. 3, Capo II e 7, Capo III del Codice.

Come noto, infatti, il Decreto Legislativo n. 9 del 2008, recante “Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse” (“Decreto”),  prevede, tra le altre cose, specifiche disposizioni volte a regolare la ripartizione delle risorse economiche e finanziarie assicurate dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi degli eventi sportivi in modo da garantire l’equilibrio competitivo fra i soggetti partecipanti alle competizioni e da destinare una quota di tali risorse a fini di mutualità.

A tale proposito, l’art. 22 del Decreto, dispone che la Lega di Serie A destina una quota del 10% delle risorse economiche e finanziarie, derivanti da tutti i contratti audiovisivi alla FIGC che determina i criteri e le modalità di erogazione e ripartizione.

Ai fini che qui rilevano, la FIGC, a sua volta, destina una quota pari al 6% della suddetta porzione alla Lega di B, quale forma di mutualità generale.

Con la delibera del 19 novembre 2012, la Lega di Serie A ha introdotto il c.d. “paracadute” per le retrocesse, ossia l’erogazione di determinati importi economici in favore delle società calcistiche che retrocedono in Serie B al termine di ciascuna stagione sportiva, sulla base dei criteri stabiliti dalla stessa Lega di Serie A.

Tra tali criteri, assume particolare importanza quello previsto dall’art. 18 dello Statuto della Lega di Serie A che individua tre tipologie di squadre aventi diritto a tale contributo, sulla base di un criterio basato sulla permanenza in Serie A, ossia:

Società di fascia A”: sono le società che retrocedono in serie B al termine di ciascuna stagione sportiva dopo aver militato in Serie A per una sola stagione sportiva (società neopromosse), e non posseggono i requisiti delle Società di fascia B o C;

“Società di fascia B”: sono le società che retrocedono in serie B al termine di ciascuna stagione sportiva dopo aver militato in Serie A per due stagioni sportive - anche non consecutive - nelle ultime tre,  compresa la stagione al termine della quale è maturata la retrocessione dalla Serie A;

“Società di fascia C”: sono le società che retrocedono in serie B al termine di ciascuna stagione sportiva dopo aver militato in Serie A per tre stagioni sportive - anche non consecutive - nelle ultime quattro, compresa la stagione al termine della quale è maturata la retrocessione dalla Serie A”.

Con riferimento al caso di specie, sulla base di tale distinzione, al c.d. paracadute è stato destinato l’ammontare di Euro 60 milioni, così distribuito:

-              per la squadra appartenente alla fascia A, Euro 10 milioni;

-              per la squadra appartenente alla fascia B, Euro 15 milioni;

-              per la squadra appartenente alla fascia C, Euro 25 milioni.

Secondo quanto disposto dal Codice, al fine di poter beneficiare del suddetto “paracadute”, la squadra retrocessa è obbligata a corrispondere alla Lega di B il 20% del corrispettivo totale del contributo paracadute (c.d. “Solidarietà Retrocesse”), da distribuire alle società della Lega che non beneficiano del contributo paracadute (cfr. Capo I, art. 3.1 del Codice).

La predetta quota del 20% deve essere versata dalle squadre retrocesse alla Lega di B entro 90 giorni dall’effettiva erogazione del Contributo Paracadute o di quota dello stesso, (Capo II, art. 7.1, del Codice).

In caso di omesso versamento, la Lega di B, previa diffida, può trattenere l’importo del contributo paracadute da eventuali crediti della società retrocessa nei confronti della Lega stessa; in assenza di tali crediti, il debito della società retrocessa sarebbe stato considerato condizione ostativa ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per la stagione successiva del campionato (Capo II, art. 7.3, del Codice).

In tale contesto, il Chievo, una volta promosso in Serie A, ha partecipato al campionato di calcio della massima serie professionistica per undici stagioni sportive consecutive, maturando quel grado di militanza nella massima serie utile a rientrare nella fascia C di cui all’art. 18 dello Statuto della Lega A e, pertanto, il diritto a vedersi corrisposto l’importo di Euro 25 milioni

A seguito dell’ammissione al campionato di Serie B per la stagione sportiva 2019/2020, il Chievo aveva impugnato, dinnanzi al Collegio di Garanzia dello Sport del Coni, il Codice di autoregolamentazione, nella parte in cui impone il versamento di una quota del paracadute ai fini dell’iscrizione al campionato, sostenendo la difformità di tale contributo rispetto a quanto previsto dalla forma di mutualità generale ex artt. 3, 21 e 22 del Decreto. Nonostante le doglianze esposte dalla ricorrente al Collegio di Garanzia dello Sport, quest’ultimo aveva respinto il ricorso, affermando che il contributo del 20% relativo al Contributo Paracadute retrocesse fosse finalizzato “ad assicurare una migliore distribuzione delle risorse fra le associate ed un maggiore equilibrio competitivo della Lega di B” e che il Decreto escluderebbe la presenza di altri meccanismi di solidarietà interna.

La ricorrente presentava, di conseguenza, ricorso avverso tale decisione dinnanzi al TAR Lazio, eccependo preliminarmente l’appartenenza della controversia alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 3 del Decreto legge 19 agosto 2003, n. 220, recante “Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva”.

La società calcistica, inoltre, censurava la nullità della decisione n. 87 del 2019 del Collegio di Garanzia dello Sport e delle citate disposizioni del Codice di autoregolamentazione della Lega di B, lamentando (a) la violazione del principio di legalità, nella misura in cui né la normativa primaria né la disciplina regolamentare attribuivano alla Lega la facoltà di introdurre meccanismi impositivi e/o contributivi che possano condizionare la partecipazione alla competizione; (b) la violazione delle norme sulla commercializzazione dei diritti televisivi di cui alle citate disposizioni del Decreto, in quanto la Lega Serie B si sarebbe assegnata autonomamente una parte dei proventi, alterando le relative regole di assegnazione di cui alle suddette norme; (c) la violazione del principio del legittimo affidamento poiché, sul medesimo, la stessa ricorrente aveva riposto affidamento, sia in relazione alla possibilità di mitigare le perdite dovute alla retrocessione, sia per la programmazione di ingenti investimenti finalizzati all’acquisto di calciatori; (d) la violazione del divieto di abuso del diritto e del principio maggioritario, in quanto la pretesa del contributo in parola avrebbe avvantaggiato alcuni membri della Lega di B a scapito degli altri; (e) la violazione del principio di proporzionalità, nella misura in cui le norme enunciate nel Decreto, in tema di mutualità, prescrivono che la quota dei proventi derivanti dalla commercializzazione dei diritti televisivi, da destinare alla Lega Serie B, sia pari soltanto al 6% dell’ammontare complessivo.

Nel giudizio, si costituivano il CONI e la Lega di B, eccependo il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo e chiedendo, in ogni caso, il rigetto del ricorso in quanto infondato.

Il Giudice amministrativo ha ritenuto fondata l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevate dalle resistenti.

Sul punto, il TAR Lazio ha ritenuto che la materia oggetto di causa riguarda diritti soggettivi disponibili di contenuto patrimoniale e, come tali, appartenenti alla giurisdizione del Giudice ordinario.

Ad avviso del TAR, infatti, la controversia avente ad oggetto la spettanza del c.d. “contributo di solidarietà retrocesse”, dovuto dal Chievo alla Lega Serie B, rientrerebbe tra quelle relative ai rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 3 del D.L. 220 del 2003 – il quale ultimo statuisce che permane “la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti” – e dell’art. 133, co. 1, lett. z), c.p.a., secondo cui sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo “le controversie aventi ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservate agli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo ed escluse quelle inerenti i rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti”.

Sulla base di tali assunti, pertanto, il TAR Lazio ha ritenuto che la controversia in esame è da attribuirsi alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto la controversia non risulterebbe annoverabile tra quelle relative all’ammissione ai campionati. In questi ultimi casi, infatti, la cognizione è attribuita alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo.

Ad avviso del TAR Lazio, infatti, il c.d. “contributo di solidarietà retrocesse” costituisce una obbligazione di diritto privato avente ad oggetto una prestazione pecuniaria e non, come sostenuto dal Chievo, una circostanza impeditiva dell’iscrizione al campionato che, nel caso di specie, si presenterebbe “come una circostanza meramente ipotetica, non idonea a influire sulla posizione giuridica vantata”.

Autore

Dott. Enrico Spagnolello

Dott. Andrea Sircana