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TAR Lazio, sez. I ter n. 6123-2017

Titolo

Rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie aventi a oggetto l'impugnazione delle decisioni emesse dal TNAS

Indicazione estremi del provvedimento annotato

T.A.R. Lazio Roma, Sez. I ter, 28 aprile 2017, n. 6123.

Dott.ssa G. Panzironi (Presidente), Dott. A. Tomassetti (Consigliere, Estensore), Dott.ssa Rita Tricarico (Consigliere)

Massima

Le decisioni emesse dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, competente sulle controversie aventi a oggetto la lesione di diritti disponibili, si configurano quali lodi arbitrali rituali, che possono essere impungati, sempre che la controversia sia rilevante per l'ordinamento giuridico dello Stato, esclusivamente di fronte alla Corte d'Appello competente per motivi di nullità ai sensi dell'art. 828 c.p.c., non già di fronte al giudice amministrativo.

Keywords

Giurisdizione amministrativa; giurisdizione ordinaria; TNAS; lodo arbitrale rituale

Autori

Dott. Valerio Turchini; Dott. Andrea Averardi

 

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