Decisione del COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT, SEZIONE I, N.61 DEL 27.11.2024 (DISPOSITIVO) – 10.12.2024 (MOTIVAZIONI)- GIURISDIZIONE SPORTIVA
Titolo/Oggetto |
Decisione del COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT, SEZIONE I, N.61 DEL 27.11.2024 (DISPOSITIVO) – 10.12.2024 (MOTIVAZIONI)- GIURISDIZIONE SPORTIVA |
Estremi provvedimento |
Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, decisione n. 61/2024, Vito Branca (Presidente), Tommaso Edoardo Frosini (Componente relatore), Virgilio D’Antonio (Componente), Angelo Guadagnino (Componente), Enzo Paolini (Componente) |
Massima |
Rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice sportivo la controversia di natura tecnica e disciplinare, ai sensi del D.L. n. 220/2003, convertito nella L. n. 280/2003, secondo cui, ai sensi dell’art. 1, «la Repubblica riconosce e favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale. Ai sensi dell’art. 2, punto b), è riservata all’ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari».
L’art. 10 CGS FIGC sancisce che: «1. La società, ritenuta responsabile di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita con la perdita della gara stessa con il punteggio di 0-3 e di 0-6 per le gare di calcio a cinque o con il punteggio eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se a questa più favorevole, fatta salva l'applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell'art. 4, comma 1. 2. Non si applica la sanzione della perdita della gara se si verificano fatti o situazioni imputabili ad accompagnatori ammessi nel recinto di gioco o sostenitori della società che abbiano comportato unicamente alterazioni al potenziale atletico di una o di entrambe le società. La società ritenuta responsabile è punita con la sanzione minima della penalizzazione di punti in classifica in misura almeno pari a quelli conquistati al termine della gara. Se il fatto o la situazione sono di particolare tenuità, può essere inflitta, in luogo di tale sanzione, una delle sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere b), c), d). Se il fatto o la situazione sono di particolare gravità si applica anche una delle sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere e), f). 3. La sanzione della perdita della gara può essere inflitta alle due società interessate quando la responsabilità dei fatti di cui al comma 1 risulti di entrambe. 4. La violazione delle norme federali che stabiliscono l'obbligo per le squadre di presentarsi in campo nei termini previsti, comporta la sanzione di cui al comma 1 e la ulteriore penalizzazione di un punto in classifica. 5. Quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per la loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, gli organi di giustizia sportiva stabiliscono se e in quale misura tali fatti abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara. In tal caso, gli organi di giustizia sportiva possono: a) dichiarare la regolarità della gara con il risultato conseguito sul campo, salva ogni altra sanzione disciplinare; b) adottare il provvedimento della sanzione della perdita della gara; c) ordinare la ripetizione della gara dichiarata irregolare; d) quando ricorrono circostanze di carattere eccezionale, annullare la gara e disporne la ripetizione ovvero la effettuazione. 6. La sanzione della perdita della gara è inflitta, nel procedimento di cui all'art. 65, comma 1, lettera d) e all'art. 67, alla società che: a) fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte; b) utilizza quali assistenti di parte dell’arbitro soggetti squalificati, inibiti o che comunque non abbiano titolo; c) vìola le disposizioni di cui agli artt. 34, commi 1 e 3 e 34 bis delle NOIF. 7. La posizione irregolare dei calciatori di riserva, in violazione delle disposizioni contenute nelle NOIF, determina l'applicazione della sanzione della perdita della gara nel solo caso in cui gli stessi vengano effettivamente utilizzati nella gara stessa ovvero risultino inseriti nella distinta presentata all'arbitro per le gare di calcio a cinque. 8. Non si applica la sanzione della perdita della gara, fatte salve le eventuali sanzioni disciplinari a carico della società, se l'identità del calciatore, in relazione all'art. 71 delle NOIF, è accertata in sede di giudizio ancorché i documenti presentati all'arbitro per la identificazione prima della gara siano insufficienti. 9. Per i fatti che comportano la sanzione della perdita della gara, la recidiva comporta la ulteriore penalizzazione di un punto in classifica».
L’art. 61, comma 3, NOIF dispone che: «Le variazioni eventualmente apportate all'elenco di gara dopo la consegna all'arbitro, purché ammesse, devono essere trascritte, ad iniziativa della società che le apporta, anche sulla copia di spettanza dell'altra società».
L’art. 66, comma 3, NOIF prevede che: «Tutte le persone ammesse a prendere posto nelle panchine, poste all’interno del recinto di gioco, devono essere identificate dall’arbitro mediante apposita tessera che attesta la qualifica o, laddove non prevista, da documento di riconoscimento personale». La regola 3.3 del Regolamento del Giuoco del Calcio, intitolata “Procedura della sostituzione”, stabilisce che: «I nominativi dei calciatori di riserva devono essere forniti all’arbitro prima dell’inizio della gara. Un calciatore di riserva il cui nome non è stato iscritto in elenco prima dell’inizio della gara non potrà partecipare alla stessa. Per sostituire un calciatore titolare con uno di riserva, deve essere osservata la seguente procedura: l’arbitro deve essere informato prima che la sostituzione avvenga; il calciatore che viene sostituito: - riceve l’autorizzazione dell’arbitro per uscire dal terreno di gioco, a meno che sia già fuori di esso, e deve uscire dal punto della linea perimetrale a lui più vicino, a meno che l’arbitro non indichi che può uscire direttamente e immediatamente all’altezza della linea mediana o da un altro punto (ad esempio, per motivi di sicurezza o per infortunio) - deve andare immediatamente nell’area tecnica o negli spogliatoi e non potrà più partecipare alla gara, fatto salvo il caso in cui sia consentito il rientro dei calciatori sostituiti ; se un calciatore che deve essere sostituito rifiuta di uscire dal terreno di gioco, il gioco prosegue Il calciatore di riserva entrerà sul terreno di gioco soltanto: durante un’interruzione di gioco; all’altezza della linea mediana; dopo che ne sia uscito il calciatore sostituito; dopo aver ricevuto l’autorizzazione dell’arbitro La sostituzione si concretizza nel momento in cui il calciatore di riserva entra sul terreno di gioco; da quel momento, chi ne è uscito diventa un calciatore sostituito e il subentrante diventa un titolare e può eseguire qualsiasi ripresa di gioco. Tutti i calciatori di riserva o sostituiti sono sottoposti all’autorità dell’arbitro, indipendentemente dal fatto che giochino o meno».
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Keywords |
GIURISDIZIONE SPORTIVA - SANZIONE DISCIPLINARE |
La sentenza del Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, n. 61/2024, rigetta il ricorso proposto dalla Società A.S. Cittadella S.r.l. Unipersonale. La vicenda esaminata trae origine dal ricorso avanzato dalla Società A.S. Cittadella S.r.l. Unipersonale contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nei confronti del Pisa Sporting Club S.r.l. e della Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNPB), quest’ultima non costituitasi in giudizio, avverso la decisione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale FIGC, Sez. I, n. 0009/CSA/2024-2025, pubblicata in data 2 ottobre 2024, con la quale, in accoglimento del reclamo proposto dalla società Pisa Sporting Club S.r.l., aveva riformato la decisione del Giudice Sportivo LNPB, di cui al C.U. n. 25 del 5 settembre 2024,(che aveva omologato il risultato di 1-1 in relazione alla gara Cittadella/Pisa del 27 agosto 2024, così come conseguito sul campo e irrogato, a carico del Dirigente F.C., le sanzioni dell’ammenda e dell’ammonizione e, nei confronti della Società Cittadella, la sanzione dell’ammenda pari ad € 10.000,00, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 10, comma 5, lett. a), e 11, comma 1, lett. a), CGS FIGC), comminando, a carico della società A.S. Cittadella S.r.l., ai sensi dell’art. 10, comma 6, lett. a), CGS FIGC, la sanzione della perdita della suddetta gara disputata contro il Pisa S.C. S.r.l., con il punteggio di 0-3.
Prima dell’incontro di cui sopra, la società Cittadella aveva caricato sul portale della Lega B la distinta di gara, nella quale aveva indicato i 23 calciatori selezionati a partecipare alla partita; in tale distinta veniva iscritto il nome di un calciatore piuttosto che un altro. Tale circostanza era da imputarsi ad una svista del team manager della Società. Trascorsi 10 minuti dall’inizio della gara, il Cittadella caricava sul portale della Lega una ulteriore distinta di gara, nella quale veniva inserito il nome del calciatore che era stato convocato ed aveva preso parte sia al riscaldamento, sia alle attività preliminari della squadra, eliminando, così, il nome dell’altro calciatore dalla distinta. Al 26° minuto del secondo tempo, il calciatore entrava in partita, sostituendo l’altro.
A seguito del reclamo presentato, in primo grado, da parte del Pisa Sporting Club S.r.l., il Giudice Sportivo sanzionava la società A.S. Cittadella S.r.l., affermando che la stessa aveva violato la Regola n. 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio, atteso che gli elenchi nominativi dei calciatori delle squadre, che devono essere presentati prima dell’inizio della gara, hanno un valore decisivo ai fini della partecipazione alla gara stessa. Precisava, altresì, che le squadre possono modificare i nominativi già indicati fino a che l’incontro non sia iniziato ed integrare la distinta, anche dopo l’inizio della gara, esclusivamente nel caso in cui i calciatori titolari siano in ritardo. Tale regola non consente, dunque, alcuna deroga nel caso di errore materiale, come avvenuto nel caso di specie.
Riguardo al piano sanzionatorio, il primo Giudice riprendeva quanto statuito dal Collegio di Garanzia con decisione n. 15/2017, con cui era stato affermato che il Codice di Giustizia Sportiva FIGC, in tema di sanzioni, è improntato al principio della tassatività della norma che non consente di poter allargare o restringere la portata delle sanzioni.
Visto che il Cittadella aveva violato la Regola n. 3, ma che tale violazione non rientra tra le circostanze dell’art. 10 CGS, per cui è prevista la sanzione della perdita della gara, il Giudice Sportivo aveva sottolineato che, nel caso in esame, anche se il calciatore non era stato inserito nella distinta prima dell’inizio della gara, era comunque munito del titolo per parteciparvi e, pertanto, questa circostanza non poteva essere considerata tale da influire sul regolare svolgimento della gara, come, invece, previsto dall’art. 10 CGS FIGC, secondo cui le società sono ritenute responsabili di fatti o situazioni che influiscono sul regolare andamento dell’incontro o che ne impediscano la regolare effettuazione.
La società Pisa Sporting Club S.r.l. presentava regolare reclamo dinanzi alla Corte Sportiva di Appello, la quale, nell’accogliere i motivi, irrogava al Cittadella la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3, riformando così la decisione del Giudice Sportivo.
A sostegno della propria decisione, il secondo Giudice riprendeva quanto sancito dalla Regola 3 del RGC e sottolineava che il calciatore fatto entrare in partita non risultava nella distinta di gara consegnata all’Arbitro prima dell’inizio della stessa. La Corte Sportiva di Appello riteneva che la fattispecie in esame rientrasse tra quelle previste dall’art. 10, comma 6, CGS FIGC, segnatamente nella previsione di cui alla lett. a), che dispone la perdita della gara a danno della società che abbia fatto partecipare alla gara giocatori squalificati o che comunque non abbiano il titolo a prendervi parte.
Il Secondo Giudice, altresì, nello specificare che la semplice e mera irregolarità nella redazione della lista iniziale consegnata all’arbitro non rientra in realtà nella previsione di cui all’art. 10 CGS FIGC, osservava che un caso come quello che ci occupa non era mai stato esaminato, ovvero non si era mai verificato che un giocatore non presente nella lista iniziale fosse poi andato in panchina e persino entrato in campo, fattispecie che è regolamentata dalla normativa di settore. Nel richiamare la Regola n. 3 RGC, che prevede espressamente che un calciatore di riserva il cui nome non è iscritto in elenco prima dell’inizio della gara non possa partecipare alla stessa, il Giudice di seconde cure ha concluso che ciò equivale a dire che quel calciatore non abbia titolo per scendere in campo. Da un punto di vista giuridico, il termine “titolo” significa conforme al diritto e, dunque, legittimo.
Concludeva riprendendo anche quanto sancito dagli artt. 61, comma 3, e 66, comma 3, delle NOIF FIGC. A seguito della decisione della Corte Sportiva di Appello, proponeva ricorso il Cittadella, sostenendo i motivi di seguito riportati.
Il primo riguardava il difetto di motivazione ed omessa applicazione degli artt. 10, comma 5, lett. a), e 11, comma 1, lett. c), CGS FIGC, nonché la violazione del principio di proporzionalità nel trattamento sanzionatorio ex artt. 3 e 27 Cost., sostenendo che il Giudice di secondo grado aveva ricondotto la fattispecie de qua nell’alveo dell’art. 10, comma 6, lett. a), CGS FIGC, considerato che il calciatore inserito nella distinta aveva certamente il titolo per partecipare all’incontro, in quanto in possesso di tutti i requisiti richiesti per un tesserato, ma che, a causa di una irregolarità della società, il suo utilizzo era diventato illegittimo. Ugualmente errata era l’interpretazione della Corte Sportiva di Appello sulla Regola 3 del RGC.
Il secondo motivo di gravame riguardava l’illegittima applicazione dell’art. 10, comma 6, lett. a), C.G.S. F.I.G.C., in combinato disposto con la regola n. 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio, là dove la Corte Sportiva d’Appello aveva irrogato la sanzione della perdita della gara in violazione del c.d. “principio di legalità formale” e dei suoi corollari (i.e. “il divieto di analogia”) applicabili anche nell’ordinamento sportivo. Secondo la reclamante, l’applicazione dell’art. 10, comma 6, CGS FIFC avrebbe violato i principi di legalità e del divieto di analogia, in quanto il medesimo articolo prevede che la sanzione della perdita della gara deve essere irrogata esclusivamente in due ipotesi che si verificano nel momento in cui la società fa partecipare alla gara giocatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte. Quest’ultima circostanza, secondo l’interpretazione fornita dal Giudice di legittimità nella sentenza n. 19/2018, si riferisce al fatto che ciascun calciatore deve essere in regola con il tesseramento e non essere soggetto a squalifiche o procedimenti pendenti.
Il terzo motivo invocato dalla ricorrente concerneva la violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 6, lett. a), C.G.S. F.I.G.C., là dove la Corte Sportiva d’Appello Nazionale aveva ritenuto che il calciatore fosse sprovvisto di titolo per partecipare alla gara del 27.8.2024, discostandosi dall’interpretazione della norma suindicata fornita dal Collegio di Garanzia con la decisione n. 19/2018. Anche su tale aspetto la Società reclamante contestava quando stabilito dal secondo Giudice, il quale avrebbe attribuito un significato inappropriato alla locuzione “non avere titolo per partecipare alla gara”, asserendo che, mutuando la nozione civilistica, il “titolo” è “l’atto o il fatto giuridico che giustifica e da cui deriva l’acquisto di un diritto”, mentre, nell’ambito sportivo, per “titolo” deve intendersi il complesso di requisiti di natura sostanziale che ogni atleta deve possedere per partecipare in maniera regolare alla gara. Sul punto, riprendeva la decisione n. 19/2018 resa dal Collegio di Garanzia dello Sport.
Il quarto motivo aveva ad oggetto l’omessa/carente/illogica motivazione in ordine a un punto decisivo della controversia quando la Corte Sportiva di Appello aveva ritenuto che il Cittadella avesse commesso un mero errore materiale, trattandosi dell’inserimento in lista di un nominativo nuovo e niente affatto confondibile con gli altri. Il Cittadella replicava che l’elenco dei giocatori non viene inserito manualmente e che, per tale ragione, potrebbe comportare il c.d. lapsus calami; inoltre, il fatto che la lista viene compilata on line giustifica come materiale l’errore di spuntare un nominativo al posto di un altro, maggiormente se i due nomi occupano righe vicine.
Il quinto ed ultimo motivo di gravame riguardava l’omessa/carente/contraddittoria motivazione su altro punto della decisione, nella parte in cui il Giudice di secondo grado non aveva riconosciuto la buona fede alla Società e, quindi, non aveva considerato alcun elemento offerto in giudizio, tra cui il comportamento tenuto dalla ricorrente.
Si costituivano in giudizio la FIGC, la quale domandava il rigetto del reclamo, e la società Pisa Sporting Club S.r.l., la quale concludeva per l’inammissibilità del ricorso e, in ogni caso, per la sua infondatezza.
Il Collegio di Garanzia, dopo aver esaminato gli atti e valutato le motivazioni addotte, respingeva il ricorso proposto dalla società A.S. Cittadella S.r.l. Unipersonale, in quanto non sussistevano motivi giuridicamente validi per accoglierlo.
A sostegno della propria decisione, il Collegio richiamava la Regola n. 3 del RGC e la “Guida Pratica AIA” allegata al medesimo Regolamento, affermando che, stante quanto stabilito dalle suddette norme, se un giocatore non è stato inserito nell’elenco consegnato all’Arbitro prima dell’inizio della gara, allora questi non potrà partecipare alla gara stessa.
Il Collegio, ancora, è stato chiamato a stabilire se la violazione di cui sopra rientri o meno nelle fattispecie previste dall’art. 10, comma 6, CGS FIGC; secondo lo stesso Collegio, quest’ultima norma deve essere letta in combinato disposto con l’art. 3.3 del RGC, così, se una società dovesse incorrere in tale violazione, la medesima è punita con la sanzione della perdita della gara.
Il Collegio riteneva necessario chiarire che l’espressione “non avere titolo per partecipare alla gara” identifica la circostanza per cui debba essere applicato l’art. 10, comma 6, CGS FIGC.
Sul punto, la Società ricorrente affermava che la locuzione “titolo per prendervi parte”, presente nella norma citata, è riconducibile ad una serie di requisiti, tra cui quello di essere regolarmente tesserato per la società per cui si gioca, oppure non essere soggetto a squalifiche o procedimenti pendenti. Tale assunto, tuttavia, non trova riscontro in alcuna disposizione normativa, né, tanto meno, come stabilito dalla Corte Sportivo di Appello, può evincersi sul piano letterale e su quello logico.
Da ultimo, il Collegio chiariva la questione riguardante “l’errore materiale” avanzata da parte resistente che aveva invocato la c.d. scusabilità dell’errore. La stessa aveva sostenuto che l’aver inserito un nome piuttosto che un altro è oggetto di un errore qualificabile alla stregua di un “lapsus calami”, ovvero un errore materiale causato dalla circostanza che i nomi occupano righe vicine.
I giudici precisavano che la distinta di gara ha la funzione di assicurare il corretto svolgimento delle competizioni, in quanto la previa conoscenza della potenziale rosa dei giocatori della squadra contribuisce a garantire ed elevare il valore tecnico della competizione stessa; concedere una deroga alla corretta compilazione della distinta di gara vorrebbe dire permettere di consentire di modificare l’elenco degli atleti da schierare, adducendo la scusabilità dell’errore anche se dovuto da buona fede.
Percorrendo tale direzione si finirebbe per legittimare una violazione dell’art. 3.3 del RGC e verrebbe meno il rispetto della par condicio fra le squadre in competizione, permettendo ad una delle due l’inserimento, a partita iniziata, di un nuovo giocatore, ad insaputa dell’altra squadra e del Direttore di gara. Nel condividere quanto affermato dalla Corte Sportiva di Appello, riguardo al fatto che il Cittadella non aveva commesso un mero errore materiale, il Giudice di legittimità riteneva congrua la sanzione irrogata, in quanto costituisce effetto della corretta applicazione dell’impianto normativo disciplinare del Codice di Giustizia Sportiva FIGC e, pertanto, non sindacabile dall’odierno Collegio, così come neppure disapplicabile tout court per asserita eccessività. Irrilevanti apparivano le doglianze difensive che richiedevano un intervento in via di “equità”, principio estraneo alla giurisdizione sportiva.
Il Collegio concludeva evidenziando che, sostenere il contrario e, quindi, permettere una deroga interpretativa, diversamente da quanto previsto dall’art. 3.3 del RGC, rischierebbe di avere un rilevante peso nel futuro e condizionare la regolarità e la sportività delle competizioni, posto che le norme dell’Ordinamento Sportivo si basano, riguardo la loro corretta applicazione, sulle pronunce degli Organi della Giustizia Sportiva che operano in un contesto giuridico similare a quello del common law, fondato sullo stare decisis, dove la sentenza del Giudice costituisce un precedente da richiamare nel proprio giudizio. Alla luce di quanto sopra esposto, il Collegio di Garanzia respingeva il ricorso proposto dalla società A.S. Cittadella S.r.l. Unipersonale. |
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Avv. Ludovica Cohen |