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Decisione del COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT - SEZIONE PRIMA N. 56 DEL 31.01.2024 (DISPOSITIVO) – 27.11.2024 (MOTIVAZIONI) – GIURISDIZIONE SPORTIVA

Titolo/Oggetto

Decisione del COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT - SEZIONE PRIMA N. 56 DEL 31.01.2024 (DISPOSITIVO) – 27.11.2024 (MOTIVAZIONI) – GIURISDIZIONE SPORTIVA

Estremi provvedimento

Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, decisione n. 56/2024, Vito Branca (Presidente), Manuela Sinigoi (Componente relatrice), Marcello de Luca Tamajo (Componente), Piero Floreani (Componente), Angelo Maietta (Componente)

 

Rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice sportivo la controversia di natura tecnica e disciplinare, ai sensi del D.L. n. 220/2003, convertito nella L. n. 280/2003, secondo cui, ai sensi dell’art. 1, «la Repubblica riconosce e favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale. Ai sensi dell’art.2, punto b), è riservata all’ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari».

 

L’art. 12 bis dello Statuto del CONI stabilisce che: «È istituito presso il CONI, in posizione di autonomia e indipendenza, il Collegio di Garanzia dello Sport, organo di ultimo grado della giustizia sportiva, cui è demandata la cognizione delle controversie decise in via definitiva in ambito federale, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle assunte dal Giudice sportivo o dalla Corte Sportiva d’Appello che hanno comportato l’irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino  a 10.000 euro. 2. È ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport avverso tutte le decisioni, non altrimenti impugnabili nell’ambito dell’ordinamento sportivo, emesse dagli organi di giustizia federale esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.  3. Quando il Collegio di Garanzia dello Sport riforma la decisione impugnata decide, in tutto o in parte, la controversia, oppure la rinvia all’organo di giustizia federale competente che, in diversa composizione, dovrà pronunciarsi definitivamente entro sessanta giorni applicando il principio di diritto dichiarato dalla Corte. In tal caso, non è ammesso nuovo ricorso salvo che per la violazione del principio di diritto. 4. Il Collegio di Garanzia dello Sport è costituito in Sezioni e composto da un Presidente, da Presidenti di Sezione e da Consiglieri. Le Sezioni sono investite di competenza diversificata per materia, sulla base di quanto stabilito dal Regolamento di cui al comma 8 del presente articolo.  4bis. Nell’ambito del Collegio di Garanzia dello Sport è, inoltre, istituita la Sezione sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche, di cui al successivo comma 12 ter, allo scopo di garantire il regolare e corretto svolgimento delle stesse. 5. Il Collegio di Garanzia dello Sport svolge anche funzioni consultive per il CONI e, su richiesta presentata per il tramite del CONI, per le singole Federazioni sportive. Per lo svolgimento delle funzioni consultive, il Regolamento di cui al comma 8 assicura adeguate forme di distinzione e separazione dagli organi cui sono attribuite le funzioni giudiziali. 6. Il presidente e i componenti del Collegio di Garanzia dello Sport sono scelti tra soggetti esperti di diritto sportivo tra i professori ordinari in materie giuridiche, gli avvocati abilitati all’esercizio della professione dinanzi alle magistrature superiori, gli avvocati dello Stato, i magistrati in servizio o a riposo. 7. Il Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport è eletto dal Consiglio Nazionale del CONI, su proposta della Giunta del CONI, ai sensi dell’art. 7 comma 5, lettera u), con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto. I componenti del Collegio di Garanzia dello Sport sono eletti dal Consiglio Nazionale del CONI, su proposta della Giunta del CONI ai sensi dell’art. 7, comma 5, lettera u1) – i.), con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto, all’esito di una selezione tramite una procedura comparativa, svolta dalla Commissione di Garanzia di cui all’art. 13 ter e disciplinata dal Regolamento di cui all’articolo 6, comma 4, lettera o4).  Il curriculum vitae e i titoli sono pubblicati sul sito internet del CONI. Il Presidente e i componenti del Collegio di Garanzia dello Sport durano in carica quattro anni e non sono rinnovabili. All’atto della nomina, il Presidente e i componenti del Collegio di Garanzia dello Sport sottoscrivono una dichiarazione con la quale si impegnano ad esercitare il mandato con obiettività e indipendenza, senza conflitti di interesse e con l’obbligo della riservatezza. 8.  Le regole di organizzazione e di funzionamento del Collegio di Garanzia dello sport sono stabilite da un apposito Regolamento di organizzazione e funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport approvato dal Consiglio Nazionale del CONI a maggioranza assoluta dei suoi componenti. 9.  Per lo svolgimento delle sue funzioni, il Collegio della Garanzia dello Sport si avvale di uffici e di personale messi a disposizione dal CONI».

 

L’art. 10, comma 5, Codice di Giustizia Sportiva FIGC dispone che: «Quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per la loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, gli organi di giustizia sportiva stabiliscono se e in quale misura tali fatti abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara. In tal caso, gli organi di giustizia sportiva possono: a) dichiarare la regolarità della gara con il risultato conseguito sul campo, salva ogni altra sanzione disciplinare; b) adottare il provvedimento della sanzione della perdita della gara; c) ordinare la ripetizione della gara dichiarata irregolare; d) quando ricorrono circostanze di carattere eccezionale, annullare la gara e disporne la ripetizione ovvero la effettuazione».

 

L’art. 54 del Codice di Giustizia Sportiva CONI prevede che: «1. Avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell’ambito dell’ordinamento federale ed emesse dai relativi organi di giustizia, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l’irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro, è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all’art. 12 bis dello Statuto del CONI. Il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti. 2. Hanno facoltà di proporre ricorso le parti nei confronti delle quali è stata pronunciata la decisione nonché la Procura Generale dello Sport. 3. Il Collegio di Garanzia dello Sport giudica altresì le controversie ad esso devolute dalle altre disposizioni del presente Codice, nonché dagli Statuti e dai Regolamenti federali sulla base di speciali regole procedurali definite d’intesa con il CONI. In tali casi il giudizio può essere anche di merito e in unico grado.  4. Il Collegio di Garanzia dello Sport svolge altresì le funzioni consultive di cui al comma 5 dell’art. 12 bis dello Statuto del CONI. In tal caso, la relativa istanza è proposta dal CONI o, suo tramite, dalle Federazioni».

 

L’art. 58 del Codice di Giustizia Sportiva CONI stabilisce che: «1. La parte non può stare in giudizio se non col ministero di un difensore, munito di apposita procura.  2. Il regolamento di cui al comma 8 dell’art. 12 bis dello Statuto del CONI determina i requisiti per avvalersi del gratuito patrocinio nonché il funzionamento del relativo ufficio. 3. Il procedimento davanti al Collegio di Garanzia dello Sport viene definito entro 60 giorni dal deposito del ricorso».

L’art. 59 del Codice di Giustizia Sportiva CONI prevede che: «1. Il ricorso è proposto mediante deposito al Collegio di Garanzia dello Sport entro trenta giorni dalla pubblicazione della decisione impugnata. Copia del ricorso è trasmessa alla parte intimata e alle altre parti eventualmente presenti nel precedente grado di giudizio ovvero alle stesse parti personalmente. 2. Il ricorso, unitamente al provvedimento di fissazione dell’udienza, è in ogni caso trasmesso, a cura della Segreteria del Collegio: a) alla Federazione interessata, che ha facoltà di intervenire o comunque di depositare memoria; b) alla Procura Generale dello Sport, che ha facoltà di intervenire, di depositare memoria ovvero di prendere conclusioni orali nel corso dell’udienza fissata per la discussione.  3. Il ricorso, sottoscritto dal difensore, contiene: a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e degli eventuali soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto; b) l’indicazione dell’atto o della decisione impugnata;  c) l’esposizione dei fatti essenziali alla decisione domandata; d) l’indicazione dei motivi a norma dell’art. 12 bis, comma 2, dello Statuto del CONI; e) gli atti e i documenti rilevanti; f) le conclusioni e istanze di cui, previa riforma della decisione impugnata, è domandato l’accoglimento, nei limiti di quelle già proposte davanti all’organo di giustizia che ha emesso la decisione impugnata. g) l’indicazione della procura al difensore 4. Al ricorso sono allegate: a) l’attestazione di versamento del contributo per l’accesso al servizio di giustizia del CONI; b) l’attestazione dell’avvenuto invio del ricorso agli altri destinatari indicati dal comma 1. 5. La parte intimata e le altre parti destinatarie della comunicazione di cui al comma 1, possono presentare non oltre dieci giorni prima dell’udienza la eventuale impugnazione dalla quale non siano già decadute. L’atto di impugnazione incidentale presenta il contenuto di cui al comma 3, in quanto compatibile.  6. Il regolamento di cui al comma 8 dell’art. 12 bis dello Statuto del CONI disciplina modalità e termini del versamento del contributo per l’accesso al servizio di giustizia del CONI, a pena di irricevibilità. 7. Il ricorrente o la Procura Generale dello Sport, se intervenuta, possono in ogni caso domandare l’acquisizione del fascicolo relativo al procedimento presso l’organo di giustizia che ha emesso la decisione impugnata. L’acquisizione viene disposta anche d’ufficio dal Collegio di Garanzia dello Sport».

 

La regola n. 12, punto 2, del Regolamento del Giuoco del Calcio, così intitolata “Calcio di punizione indiretto”, prevede che: «Un calcio di punizione indiretto è assegnato se un calciatore: gioca in modo pericoloso; ostacola la progressione di un avversario senza che ci sia contatto fisico; protesta, usa un linguaggio e/o agisce in modo offensivo, ingiurioso o minaccioso o compie altre infrazioni verbali; impedisce al portiere di rilasciare il pallone che ha tra le mani, oppure calcia o tenta di calciare il pallone quando il portiere è in procinto di rilasciarlo; inizia un’azione tesa ad aggirare deliberatamente la Regola al fine di passare (anche da calcio di punizione o da calcio di rinvio) al proprio portiere con la testa, il torace, il ginocchio, ecc., indipendentemente dal fatto che il portiere tocchi o no il pallone con le mani; il portiere sarà ammonito se è colui che inizia tale azione deliberata; commette qualunque altra infrazione, non menzionata nelle Regole, per la quale il gioco viene interrotto per ammonire o espellere un calciatore Un calcio di punizione indiretto è assegnato se un portiere, all’interno della propria area di rigore, commette una delle infrazioni seguenti: controlla il pallone con le mani / braccia per più di sei secondi prima di spossessarsene;  tocca il pallone con le mani / braccia dopo averlo rilasciato e prima che lo stesso sia stato toccato da un altro calciatore; tocca il pallone con le mani / braccia, tranne che abbia chiaramente calciato o tentato di calciare il pallone per rilasciarlo in gioco, dopo: - che è stato deliberatamente calciato verso di lui da un compagno di squadra - averlo ricevuto direttamente da un compagno di squadra su rimessa dalla linea laterale Si considera che un portiere abbia il controllo del pallone con la/e mano/i quando: il pallone è tra le sue mani o tra la mano e una superficie qualsiasi (ad esempio: il terreno, il proprio corpo) o toccandolo con qualsiasi parte delle braccia o delle mani, salvo che il pallone non rimbalzi dal portiere o questi abbia effettuato una parata; tiene il pallone sulla mano aperta; fa rimbalzare il pallone sul terreno o lo lancia in aria Quando un portiere ha il controllo del pallone con la/e mano/i non può essere contrastato da un avversario. Per “giocare in modo pericoloso” si intende una qualsiasi azione di un calciatore che, nel tentativo di giocare il pallone, mette in pericolo l’incolumità di qualcuno (incluso sé stesso) e include impedire a un avversario vicino di giocare il pallone per timore di infortunarsi.

 

Una sforbiciata o una rovesciata sono permesse purché non costituiscano pericolo per un avversario. Ostacolare la progressione di un avversario senza contatto Ostacolare la progressione di un avversario significa spostarsi sulla traiettoria dell’avversario per ostruirlo, bloccarlo, farlo rallentare o costringerlo a un cambio di direzione quando il pallone non è a distanza di gioco di nessuno dei due calciatori. Tutti i calciatori hanno diritto a prendere una posizione sul terreno di gioco; trovarsi sulla traiettoria di un avversario non è lo stesso che spostarsi sulla sua traiettoria. Un calciatore può proteggere il pallone interponendosi tra un avversario e il pallone stesso, se quest’ultimo è a distanza di gioco e l’avversario non è tenuto lontano utilizzando le braccia o il corpo. Se il pallone si trova a distanza di gioco, il calciatore può essere caricato da un avversario nei limiti previsti dalle Regole».

Keywords

GIURISDIZIONE SPORTIVA - SANZIONE DISCIPLINARE

 

La sentenza del Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, n. 56/2024, accoglie il ricorso proposto dalla Società A.S.D. Fabriano Cerreto.

La vicenda esaminata trae origine dal ricorso, ex artt. 12 bis dello Statuto del CONI e 54 del Codice di Giustizia Sportiva, avanzato dalla A.S.D. Fabriano Cerreto nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), contro la Lega Nazionale Dilettanti (LND) e il Comitato Regionale Marche FIGC-LND, queste ultime due non costituitesi in giudizio, nonché contro la A.S.D. I.L. Barbara Monserra, avverso e per l’annullamento della decisione emessa dalla Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Marche FIGC-LND n. 4/2023-2024 del 23 ottobre 2023, pubblicata nel C.U. n. 78, con la quale, in accoglimento del reclamo presentato dalla A.S.D. Barbara Monserra avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il medesimo Comitato Regionale Marche, di cui al C.U. n. 49 del 27 settembre 2023 - con cui era stato accolto il ricorso della odierna ricorrente e, per l’effetto, disposta la ripetizione della gara tra la A.S.D. Barbara Monserra e la A.S.D. Fabriano Cerreto -, era stato omologato il risultato delle predetta gara disputata in data 16 settembre 2023, così come maturato sul campo, e, cioè,  di 1-0 in favore della A.S.D. Barbara Monserra.

 

La vicenda del presente ricorso aveva ad oggetto il fatto che, nei minuti finali del secondo tempo della gara, l’estremo difensore dell’A.S.D. Barbara Monserra, Sig. M.P., aveva raccolto all’interno della propria area il pallone di gioco e, prima di disfarsene con un calcio di rinvio, lo aveva trattenuto tra le proprie mani per un tempo superiore a 6 secondi, incorrendo nella violazione della regola n. 12, punto 2, del Regolamento del Giuoco del Calcio e l’Arbitro si era semplicemente limitato ad ammonire il giocatore, senza concedere il calcio di punizione indiretto, come in realtà previsto dalla predetta regola.

 

L’odierna ricorrente reclamava per l’omessa e/o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia e per la violazione di norme di diritto; errata applicazione dell’art. 10, comma 5, CGS FIGC, violazione della regola n. 12, punto 2, RGC FIGC ed irricevibilità del supplemento di referto prodotto all’udienza del 23/10/2023 in quanto proveniente da soggetto non convocato e diverso dall’intimato.

 

Con riferimento al primo motivo, la reclamante deduceva l’illogicità e/o l’irragionevolezza della motivazione, nello specifico, quando la Corte Sportiva di Appello Territoriale aveva affermato che la mancata concessione di una punizione indiretta al limite dell’area di rigore non poteva essere ritenuta un danno rilevante tanto da incidere in maniera decisiva sull’esito finale della gara.

 

Riguardo al secondo motivo di gravame, la A.S.D. Fabriano Cerreto contestava sia l’erronea applicazione, da parte del secondo Giudice, dell’art. 10, comma 5, CGS FIGC, che riconosce agli organi di giustizia sportiva il potere di valutare l’influenza sulla regolarità della gara dei soli fatti che per loro natura non sono oggetto di una valutazione esclusivamente tecnica (in quanto, nel caso di specie, la fattispecie rientra nella regola 12, punto 2, del Regolamento di Giuoco del Calcio), sia l’utilizzo di un supplemento di referto irritualmente acquisito e la contraddittorietà della motivazione della Corte Sportiva.

 

La Società domandava, in via preliminare, l’annullamento della decisione impugnata e, per l’effetto, di confermare la decisione del Giudice Sportivo Territoriale e, in via subordinata, la ripetizione della gara de quo.

 

Nel presente giudizio si costituivano in resistenza: la FIGC, la quale domandava il rigetto del reclamo proposto, nonché la sua inammissibilità, in quanto riteneva che il fine della ricorrente era quello di ottenere il riesame dei fatti accaduti; e la società Barbara Monserra, la quale, preliminarmente, eccepiva l’inammissibilità del ricorso per la violazione del principio del contraddittorio e del diritto alla difesa tecnica, per la mancata notifica del ricorso stesso presso il difensore con cui si era costituita nel precedente grado di giudizio e presso il quale aveva eletto il proprio domicilio, per difetto di procura speciale ad litem e per la violazione dell’art. 54, comma 1, CGS CONI e, in subordine, nel controdedurre a tutto quanto dedotto dalla ricorrente, domandava il rigetto del ricorso con conferma della decisione impugnata.

 

Interveniva, altresì, la Procura Generale dello Sport, la quale si esprimeva per l’inammissibilità del gravame, aderendo alle difese della FIGC e della società Barbara Monserra.

 

Il Collegio di Garanzia, dopo aver esaminato gli atti e valutato le motivazioni addotte, accoglieva il ricorso proposto dalla A.S.D. Fabriano Cerreto.

Il Collegio, preliminarmente, respingeva le eccezioni introduttive di rito eccepite dalla controinteressata, e, in particolare, la violazione del contraddittorio e del diritto di difesa tecnica e il difetto di procura speciale ad litem.

 

Con riferimento alla prima eccezione, il Collegio riteneva che con la rituale costituzione in giudizio, la produzione dell’argomentata memoria e la ricezione dell’atto introduttivo all’indirizzo pec, ai sensi dell’art. 59 CGS CONI, alcuna violazione di carattere sostanziale era stata perpetrata in danno della società Barbara Monserra, in quanto lo scopo, ovvero la conoscenza del presente giudizio, era stato raggiunto.

 

Riguardo alla seconda eccezione, ad avviso del Collegio, non vi era alcun difetto di procura speciale ad litem, atteso che la procura conferita dal Presidente e dal legale rappresentante del Cerreto ai loro difensori recava la data del 22 novembre 2023, ovvero una data ictu oculi compatibile con la finestra temporale segnata dal momento iniziale di pubblicazione del provvedimento da impugnare e da quello finale della notificazione del ricorso; dunque, né prima, né dopo, come affermato dalle SS. UU. della Corte di Cassazione con la sentenza n. 2075/2024.

 

Sul punto, il Collegio, nel riprendere quanto sancito dalla Suprema Corte di Cassazione con la decisione di cui sopra, osservava che, unitamente al ricorso, la società aveva allegato anche la procura speciale e che la stessa era idonea a soddisfare il requisito della specialità richiesto dall’art. 58 CGS CONI.

 

Diversamente, il Collegio riteneva fondate e meritevoli di accoglimento le eccezioni mosse dalla FIGC e dalla controinteressata, nello specifico quella riguardo al primo mezzo di impugnazione, diretto ad ottenere, da parte dell’odierno Giudice, una rivalutazione meritale dei fatti in conseguenza di quanto statuito dalla Corte Sportiva di Appello Territoriale in ordine alla mancata incidenza del presunto errore da parte dell’Arbitro sulla regolarità dello svolgimento e sull’esito dell’incontro.

Secondo il Collegio, idoneo a portare all’accoglimento del ricorso era il secondo motivo di gravame mosso dalla ricorrente, laddove aveva denunciato il vizio di violazione di norme di diritto che affliggeva la decisione impugnata.

 

A parere del Collegio, seppure la motivazione a fondamento della decisione del secondo Giudice era basata sull’errore tecnico commesso dall’Arbitro, lo stesso Giudice aveva erroneamente applicato l’art. 10, comma 5, CGS FIGC, ponendosi in contrasto con la norma stessa, laddove aveva ritenuto di valutare se e in quale misura i fatti occorsi avrebbero potuto incidere sulla regolarità dell’incontro, non considerando che si trattava di fatti valutabili con criteri esclusivamente di carattere tecnico, ovvero con l’applicazione della Regola n. 12 del Regolamento del Giuoco del Calcio.

 

Nel caso di specie, è pacifico che il referto arbitrale riportava l’ammonizione del calciatore, Sig. M.P., al minuto 44° del secondo tempo e che l’Arbitro, ascoltato dal Giudice di prime cure, aveva ammesso di averlo ammonito, ma di aver momentaneamente dimenticato di concedere il calcio di punizione indiretto. Peraltro, finanche il supplemento del referto di gara, acquisito nel corso del secondo grado di giudizio, deponeva per il mero errore tecnico.

 

Appare doveroso evidenziare che lo stesso Arbitro aveva affermato che si era verificata la fattispecie prevista dalla Regola n. 12 del Regolamento sopra citato e che lo stesso non aveva prontamente e correttamente applicato tale regola, incorrendo, così, in un errore tecnico.

 

Il Collegio, in conclusione, confutava le ulteriori motivazioni poste a sostegno della decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale laddove la stessa aveva ritenuto di riqualificare la fattispecie da errore tecnico ad errore di valutazione, non trovando, ad ogni modo, tale riqualificazione alcun riscontro nel supplemento di istruttoria che, come già ribadito, deponeva esclusivamente per l’errore tecnico.

 

L’errore di valutazione si sarebbe potuto ritenere integrato solo nella diversa ipotesi in cui l’Arbitro non avesse assolutamente avuto contezza del decorso del tempo minimo di controllo del pallone da parte del portiere della società Barbara Monserra.

 

Alla luce di quanto sopra esposto, il Collegio di Garanzia accoglieva il ricorso proposto da A.S.D. Fabriano Cerreto e, per l’effetto, annullava la decisione n. 4/2023-2024 del 23 ottobre 2023 della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il C.R. Marche FIGC-LND, confermando la decisione del Giudice Sportivo presso il medesimo C.R., di cui al C.U. n. 49 del 27 settembre 2023.  

 

Avv. Ludovica Cohen