Corte Federale d’ Appello FIDAL, decisione dd. 19.03.2025 n. 2 (dep. 24.03.2025).
Titolo |
(CONI) – (Federazione Italiana di Atletica Leggera) - Incongruità della sanzione disciplinare e limiti all’applicazione delle circostanze aggravanti |
Estremi |
Corte Federale d’ Appello FIDAL, decisione dd. 19.03.2025 n. 2 (dep. 24.03.2025). |
Massima |
Nel giudizio disciplinare sportivo la sanzione deve essere proporzionata alla gravità oggettiva del fatto, alla qualifica del tesserato e al contesto in cui la condotta è stata commessa. L’applicazione di circostanze aggravanti richiede un riscontro rigoroso dei presupposti normativi: non integra il “motivo abietto o futile” un movente riconducibile al contesto sportivo, né configura la “violenta turbativa dell’ordine pubblico” una condotta isolata priva di un effettivo vulnus alla collettività. |
Keywords |
CONI - Giustizia sportiva - FIDAL - Inibizione – Circostanze aggravanti – Responsabilità - A.S.D. |
Commento |
Il caso esaminato trae origine dal reclamo proposto dalla Procura Federale FIDAL avverso la decisione n. 4/2025, con cui il Tribunale Federale, in data 03.02.2025, aveva inflitto al Presidente dell’ASD la sanzione dell’inibizione di sessanta giorni per violazione dei principi di lealtà, probità, correttezza sportiva e alla stessa ASD l’ammenda di euro cinquecento a titolo di responsabilità oggettiva. La decisione di primo grado scaturiva da due diverse segnalazioni, riunite in un unico procedimento: la prima, presentata da un’atleta minorenne per presunte anomalie nell’utilizzo della pista di atletica che il comune di Cervia aveva affidato alla ASD; la seconda, relativa alla mancata iscrizione alle gare di atleti precedentemente tesserati presso l’ASD. All’esito dell’attività istruttoria veniva accertato che il Presidente della ASD aveva precluso l’accesso all’impianto sportivo ad altra ASD, legittimata, invece, all’uso in virtù di un accordo di collaborazione tra le due ASD. Il Presidente giustificava tale condotta a causa di episodi di “proselitismo” commessi da parte dell’altra ASD verso propri atleti tesserati, determinandolo a negare l’accesso persino ad atleti minorenni. Il Tribunale Federale riteneva tale comportamento lesivo delle norme federali e dei principi dell’ordinamento sportivo, rilevando una ingiustificata compressione del diritto degli atleti a svolgere attività sportiva e ad utilizzare l’impianto pubblico. Pertanto, con la decisione del Tribunale Federale, veniva accertata la responsabilità del Presidente e quella diretta della ASD, ex art. 1, comma 3, R.G. FIDAL, per i comportamenti contestati dalla Procura Federale in violazione dell’art. 6 dello Statuto Federale, degli artt. 1 e 2 del R.G. FIDAL e degli artt. 1, 2, 5 e 6 del Codice di Comportamento Sportivo CONI. Nel valutare la sanzione, tuttavia, il Tribunale non applicava le circostanze aggravanti contestate dalla Procura, di cui all’art. 9, comma 3, lett. e) ed i), R.G. FIDAL (“aver agito per motivi abbietti o futili” e “avere l'infrazione determinato o concorso a determinare una turbativa violenta dell'ordine pubblico”) riscontrando, invece, l’abuso delle funzioni dirigenziali. Avverso tale decisione, la Procura Federale proponeva reclamo con il quale contestava la violazione e la falsa applicazione dell’art. 6 dello Statuto Federale, degli artt. 1, 2 e 7 del R.G. FIDAL, nonché degli artt. 1, 2, 5 e 6 del Codice di Comportamento Sportivo CONI, in quanto il Tribunale Federale avrebbe ridotto “immotivatamente e contraddittoriamente” la sanzione dell’inibizione da sei mesi (richiesta dalla Procura) a sessanta giorni. La Procura eccepiva, inoltre, la mancata applicazione delle circostanze aggravanti sostenendo che nella condotta del Presidente fossero ravvisabili motivi abbietti e futili, nonché nocumento all’ordine pubblico. Con la decisione d’appello, la Corte Federale ha accolto parzialmente il reclamo ritenendo che le condotte poste in essere dal Presidente integrassero comportamenti che, in modo innegabile quanto oggettivo, hanno inopinatamente compresso la libertà nella pratica sportiva e, dunque, le concrete modalità esplicative e attuative del valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico derivante dallo sport in tutte le sue forme, come sancito dall’art. 33 Cost. Al contempo la Corte ritiene, tuttavia, inapplicabili le circostanze aggravanti di cui all’art. 9, comma 3 lett. e) ed i), del R.G. FIDA ed applicabile, al caso di specie, solo l’aggravante già riconosciuta in primo grado di cui all’art. 9, comma 3, lett. a), R.G. FIDAL (ovvero, l’aver commesso il fatto con abuso di poteri o violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall'esercizio delle funzioni proprie del colpevole), comminando la maggiore sanzione di giorni centoventi di inibizione al Presidente ed una maggiore ammenda alla ASD, pari ad euro mille. |
Avv. Saverio Sicilia – Dott. Daniele Pellegrino |