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Corte Federale D’Appello, Sez. Unite, decisione N. 0029/CFA/2025-2026

Oggetto

Decisione del TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE

DISCIPLINARE N. 030/TFNSD-2025-2026 DEL 31.07.2025 - GIURISDIZIONE SPORTIVA

Estremi provvedimento

Corte Federale D’Appello, Sez. Unite, decisione N. 0029/CFA/2025-2026 REGISTRO PROCEDIMENTI N. 0020/CFA/2025-2026 – N. 0021/CFA/

2025-2026 – Mario Luigi Torsello (Presidente), Salvatore Lombardo (Componente), Vincenzo Barbieri (Componente), Domenico Luca

Scordino (Componente), Sergio Della Rocca (Componente relatore)

Massima

Rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice sportivo la controversia di natura tecnica e disciplinare, ai sensi del D.L. n. 220/2003, convertito nella L.

 

n. 280/2003, secondo cui, ai sensi dell’art. 1: «la Repubblica riconosce e favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale. Ai sensi dell’art. 2, punto b), è riservata all’ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari».

L’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sancisce che: «i soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF), nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva».

L’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva statuisce che «la società risponde direttamente dell'operato di chi la rappresenta ai sensi delle norme federali».

 

L’art. 33, comma 4, lett. f), del Codice di Giustizia Sportiva prevede che: «le società di Serie B e di Serie C sono tenute al versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi agli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all’esodo dovuti ai tesserati in forza di accordi depositati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare: f) il mancato versamento delle suddette competenze relative al quarto bimestre (1° gennaio - 28/29 febbraio) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre».

 

L’art. 85, lett. A), par. IV), punto 2), delle NOIF dispone che: «i budget devono essere approvati dall’organo amministrativo, in coerenza con i principi civilistici e contabili adottati nella redazione dell’ultimo bilancio d’esercizio approvato e sottoscritti dal legale rappresentante e dal revisore legale dei conti della società o dal presidente del collegio sindacale o dal sindaco unico o dal

presidente del consiglio di sorveglianza».

Keywords

GIURISDIZIONE SPORTIVA - SANZIONE DISCIPLINARE

 

La sentenza della Corte Federale D’Appello, Sez. Unite, n. 0029/CFA/2025- 2026, accoglie i reclami, proposti dalla Società Calcio Foggia 1920 S.r.l. e dal Sig. M.B. contro la Procura Federale FIGC, per la riforma della decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sez. Disciplinare, n. 030 del 31 luglio 2025.

 

In data 4 maggio 2025, il Procuratore Federale deferiva, dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, il Sig. M.B, all’epoca dei fatti Amministratore Unico dotato di poteri di rappresentanza della Società Calcio Foggia 1920 S.r.l., contestando la violazione degli artt. 4, comma 1, e 33, comma 4, lett. f), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A), par. VI), punto 2), quarto capoverso, delle N.O.I.F., per non avere lo stesso provveduto, entro il termine del 16 aprile 2025, al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega, relativi alla mensilità di febbraio 2025.

 

Altresì, il Procuratore Federale deferiva la Società Calcio Foggia 1920 S.r.l., a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal Sig. M.B., e, a titolo di responsabilità propria, ai sensi di quanto previsto dall’art. 33, comma 4, lett. f), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A), par. VI), punto 2), quarto capoverso, delle N.O.I.F., che pone gli obblighi in esame a carico anche delle società in modo diretto.

 

Il Tribunale Federale Nazionale disponeva la riunione dei procedimenti e rinviava l’udienza (su istanza dei deferiti, alla quale non si era opposta la Procura Federale), inizialmente, alla data del 19 giugno 2025 e, successivamente, alla data del 31 luglio 2025. Nel corso dell’udienza veniva dato atto del provvedimento emanato dall’Amministrazione giudiziaria della Società Calcio Foggia 1920, adottato dal Tribunale di Bari in funzione di Tribunale della Prevenzione in data 8 maggio 2025.

In primo grado, i deferiti, invocando la sussistenza della forza maggiore, domandavano il proprio proscioglimento.

Il Tribunale Federale Nazionale, riconoscendo in capo agli stessi la

responsabilità per le violazioni come descritte nei precedenti capi di

 

incolpazione, irrogava, nei confronti del Sig. M.B., la sanzione di mesi 6 di inibizione e, nei confronti della Società Calcio Foggia 1920 S.r.l., la penalizzazione di punti 3 in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

 

Avverso tale decisione, il Sig. M.B. e la Società Calcio Foggia 1920 S.r.l. presentavano, separatamente, reclamo dinanzi alla Corte Federale d’Appello invocando, entrambi, la sussistenza della circostanza della forza maggiore.

 

La Corte Federale D’Appello, dopo aver esaminato gli atti e valutato le motivazioni addotte, accoglieva i reclami, proposti dal Sig. M.B. e dalla Società Calcio Foggia 1920 S.r.l.

 

La Corte, preliminarmente, riuniva i reclami, ritenendo che gli stessi fossero caratterizzati da una evidente connessione oggettiva.

 

Prima di entrare nel merito della vicenda, il Collegio riteneva di dover procedere ad una disamina degli istituti di matrice penalistica, affermando che non potevano ignorarsi le differenze tra l’istituto di cui all’art. 34 (Amministrazione giudiziaria) e quello di cui all’art. 34 bis (Controllo giudiziario) contenuti nel D.lvo n. 159/2011 che risiedono, essenzialmente, nella distinzione tra il pericolo di “infiltrazioni mafiose”, contraddistinte da stabilità, radicalizzazione e permanenza, da una parte, e dal carattere “occasionale” (e, quindi, episodico), dall’altra, di tali attività malavitose.

 

Il controllo giudiziario sulle aziende, previsto dall’art. 34 bis Codice Antimafia, è una legge meno penetrante dell’Amministrazione giudiziaria che ha lo scopo di graduare l’intervento giudiziale di carattere preventivo.

 

Tale aspetto, secondo la Corte, appariva fondamentale per determinare la sussistenza o meno della causa di forza maggiore quale esimente della responsabilità, secondo quando disciplinato dal Codice di Giustizia Sportiva. Di notevole importanza era il fatto che il Tribunale di Bari, in funzione di Tribunale della prevenzione, dopo approfondite analisi dei due istituti “OMISSIS”, aveva deciso di accogliere le domande della Procura della Repubblica di Bari, della Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo e della Questura di Foggia del 4.3.2025 (e successive integrazioni), di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale della Amministrazione giudiziaria, ai sensi dell’art. 34 D.lvo n. 159/2011, ritenendo la sussistenza del presupposto

richiesto dalla norma “OMISSIS”.

 

Con lo stesso provvedimento il Tribunale di Bari nominava come Amministratore giudiziario il Prof. Avv. V.C., al quale venivano impartite una serie di direttive, tra cui quella di “OMISSIS” e, in linea generale, di “OMISSIS”.

 

All’udienza dinanzi alla Corte Federale d’Appello partecipava anche l’Amministratore Giudiziario, Prof. Avv. V.C., il quale era intervenuto a sostegno dei ricorrenti, confermando di aver registrato l’esistenza di condizionamenti di origine mafiosa nel periodo antecedente l’emissione del provvedimento del Tribunale di Bari dell’8 maggio 2025.

 

Partendo dai presupposti fin qui esposti, il Collegio riteneva sussistere la causa di forza maggiore relativamente al mancato pagamento degli emolumenti dovuti nel febbraio 2025 entro il termine di scadenza federale del 16 aprile 2025.

Il Giudice di prime cure, dopo aver esaminato il contesto storico prospettato dalle difese dei deferiti, così come riportate nella richiesta della Procura Nazionale Antimafia, in cui era maturata la incontestata violazione del mancato pagamento delle scadenze federali di aprile 2025 “OMISSIS”, aveva reputato il Foggia Calcio “OMISSIS”.

 

La decisione del Tribunale Federale Nazionale rientrava nei principi dettati dalla giurisprudenza sportiva nella valutazione dell’esistenza o meno della circostanza della forza maggiore, secondo cui l’imprevedibilità o l’inevitabilità impongono l’assenza di qualsiasi elemento soggettivo che possa avere inciso sul verificarsi del fatto antigiuridico.

 

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, la forza maggiore e il caso fortuito sono considerati come circostanze oggettive ed imprevedibili, o tali da essere, ancorché prevedibili, non evitabili in quanto indipendenti dalla volontà del soggetto agente, tanto da essere al di fuori della sfera di controllo di quest’ultimo (cfr. Corte federale D’appello, Sez. Un., n. 40/2024-2025).

 

Secondo la Corte, anche a voler ritenere che la circostanza della forza maggiore non fosse configurabile, la responsabilità andava addebitata sulla base della mera violazione consistente nell’aver omesso di effettuare il pagamento nei termini previsti.

 

Le reiterate vicende di infiltrazioni mafiose e di illeciti di cui sono state vittime

 

i dirigenti e la Società Foggia Calcio, non confinati in un provvedimento di prevenzione, come quello dell’art. 34 bis D.lvo n. 159/2011, ma rientranti nel perimetro più ampio e penetrante declinato dall’art. 34 D.lvo n. 159/2011 e riconosciuto con provvedimento del Tribunale di Bari - Misure prevenzione - dell’8 maggio 2025, obbligavano questa Corte ad effettuare ulteriori considerazioni.

 

L’Ordinamento Sportivo, pur nella sua autonomia, non giustifica l’intromissione delle organizzazioni mafiose che influenzano le attività delle società sportive con comportamenti criminali diretti ad acquisire il possesso della squadra di calcio, mediante la commissione di una serie di reati nei confronti di tesserati e dirigenti delle società.

 

Il Collegio riteneva opportuno prendere in considerazione che l’allora Presidente della Società e la sua famiglia erano state vittime delle attività criminose e che gli stessi avevano denunciato pubblicamente le condotte criminose subite, tanto che la Procura Federale FIGC, terminate le indagini, aveva concluso per il proscioglimento dei deferiti.

 

La Corte, a fondamento delle proprie motivazioni, reputava di tenere presente le ragioni di coercizione in cui da tempo versava la dirigenza della Calcio Foggia, tanto da ritenere la sussistenza di quelle condizioni di eccezionalità, imprevedibilità ed inevitabilità proprie della forza maggiore che esclude la responsabilità̀ dei reclamanti, tenuto anche conto del complesso quadro probatorio e dei molteplici elementi che, in modo allarmante, descrivono la intromissione mafiosa in una Società di calcio di professionisti.

 

A rafforzare il convincimento che l’incidenza malavitosa sia stata determinante e sovrastante sulla volontà del C., sono riportati, nella nota integrativa di proposta della Procura Nazionale Antimafia del 4 aprile 2025, ulteriori “OMISSIS”, che in questa andavano necessariamente valorizzati poiché sostanzialmente coevi con le scadenze federali del 16 aprile 2025.

Della stessa natura il contenuto della nota Digos di Foggia del 16 aprile 2025, che annunciava una vera e propria resa dell’allora Presidente della Società.

 

Infine, andava evidenziato che il Tribunale di Bari – Misure di prevenzione, per sostenere la sussistenza dell’aggravante del metodo mafioso, aveva iportato uno stralcio di una intercettazione riferibile al Presidente C.: “OMISSIS”.

In conclusione, il Collegio affermava che l’inadempimento, nel particolare caso

 

di specie, è stato determinato da causa non imputabile (art. 1218 c.c.), sussistendo quei fattori che, da un canto, non sono riconducibili a difetto della diligenza che il debitore è tenuto ad osservare per porsi nelle condizioni di poter adempiere e, d’altro canto, sono tali che alle relative conseguenze il debitore non possa con eguale diligenza porre riparo (Cass. Civ., Sez. III, 8 novembre 2002, n. 15712).

 

Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte Federale D’Appello riteneva che la decisione del Tribunale Federale Nazionale andava riformata e, pertanto, accoglieva i reclami, già riuniti, e, per l’effetto, proscioglieva la Società Calcio

Foggia 1920 S.r.l. e il Sig. M.B.

 

Avv. Ludovica Cohen

 

 

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