Corte Sportiva D’Appello Nazionale, Sez. I, FIGC, decisione N. 0110/CSA/2024-2025
Titolo/Oggetto |
Decisione del GIUDICE SPORTIVO PRESSO LA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – C.U. N. 130 DEL 31.12.2024 |
Estremi provvedimento |
Corte Sportiva D’Appello Nazionale, Sez. I, decisione N. 0110/CSA/2024 - 2025 - REGISTRO PROCEDIMENTI N. 0156/CSA/2024-2025 – Carmine Volpe (Presidente), Michele Messina (Componente), Leonardo Salvemini (Componente relatore), Franco Granato (Rappresentante A.I.A.) |
Massima |
Rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice sportivo la controversia di natura tecnica e disciplinare, ai sensi del D.L. n. 220/2003, convertito nella L. n. 280/2003, secondo cui, ai sensi dell’art. 1, «la Repubblica riconosce e favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale. Ai sensi dell’art. 2, punto b), è riservata all’ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari». L’art. 28 CGS FIGC sancisce che: «1. Costituisce comportamento discriminatorio ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporta offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine anche etnica, condizione personale o sociale ovvero configura propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori. 2. Il calciatore che commette una violazione di cui al comma 1 è punito con la squalifica per almeno dieci giornate di gara o, nei casi più gravi, con una squalifica a tempo determinato e con la sanzione prevista dall’art. 9, comma 1, lettera g) nonché, per il settore professionistico, con l’ammenda da euro 10.000,00 ad euro 20.000,00. 3. I dirigenti, i tesserati di società, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 che commettono una violazione di cui al comma 1, sono puniti con l’inibizione o la squalifica non inferiore a quattro mesi o, nei casi più gravi, anche con la sanzione prevista dall’art. 9, comma 1, lettera g) nonché, per il settore professionistico, con l’ammenda da euro 15.000,00 ad euro 30.000,00. 4. Le società sono responsabili per l’introduzione o l’esibizione negli impianti sportivi da parte dei propri sostenitori di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni di discriminazione. Esse sono responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione che siano, per dimensione e percezione reale del fenomeno, espressione di discriminazione. In caso di prima violazione, si applica la sanzione minima di cui all’art. 8, comma 1, lettera d). Qualora alla prima violazione si verifichino fatti particolarmente gravi e rilevanti, possono essere inflitte, anche congiuntamente e disgiuntamente tra loro, la sanzione della perdita della gara e le sanzioni di cui all’art. 8, comma 1, lettere e), f), g), i), m). In caso di violazione successiva alla prima, oltre all’ammenda di almeno euro 50.000,00 per le società professionistiche e di almeno euro 1.000,00 per le società dilettantistiche, si applicano, congiuntamente o disgiuntamente tra loro, tenuto conto delle concrete circostanze dei fatti e della gravità e rilevanza degli stessi, la sanzione della perdita della gara e le sanzioni di cui all’art. 8, comma 1, lettere d), e), f), g), i), m). 5. Le società sono responsabili delle dichiarazioni e dei comportamenti dei propri dirigenti, tesserati, soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 che in qualunque modo possono contribuire a determinare fatti di discriminazione o ne costituiscono apologia. La responsabilità della società concorre con quella del singolo dirigente, tesserato, socio e non socio di cui all'art. 2, comma 2. Per tali violazioni si applicano le sanzioni di cui al comma 4. 6. Prima dell'inizio della gara, la società avverte il pubblico delle sanzioni previste a carico della stessa società in conseguenza a comportamenti discriminatori posti in essere da parte dei sostenitori. Alla violazione della presente disposizione si applica la sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lettera b). 7. Gli organi di giustizia sportiva possono sospendere la esecuzione delle sanzioni disciplinari di cui all’art. 8, comma 1, lett. d), e), f), inflitte alla società in applicazione del comma 4. Con la sospensione della esecuzione della sanzione, gli organi di giustizia sportiva sottopongono la società ad un periodo di prova di un anno. Se durante il periodo di prova, la società incorre nella stessa violazione, la sospensione è revocata e la sanzione si applica in aggiunta a quella inflitta per la nuova violazione». L’art. 29 CGS prevede che: «1. La società non risponde dei comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione degli articoli 25, 26 e 28, se ricorrano congiuntamente tre delle seguenti circostanze: a) la società ha adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, modelli di organizzazione e di gestione della società idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi, avendo impiegato risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo; b) la società ha concretamente cooperato con le Forze dell’ordine e le altre Autorità competenti per l’adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti o discriminatori, ponendo in essere gli atti di prevenzione e vigilanza concordati e prescritti dalle norme di settore; c) la società ha concretamente cooperato con le Forze dell'ordine e le altre Autorità competenti per identificare i propri sostenitori responsabili delle violazioni, anche mediante l'utilizzo a spese della società di tecnologie di video-sorveglianza; d) al momento del fatto, la società ha immediatamente agito per rimuovere disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, o per far cessare i cori e le altre manifestazioni di violenza o di discriminazione; e) altri sostenitori hanno chiaramente manifestato nel corso della gara stessa, con condotte espressive di correttezza sportiva, la propria dissociazione da tali comportamenti. 2. La responsabilità della società per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione degli articoli 25, 26 e 28 è attenuata se la società prova la sussistenza di una o più circostanze di cui al comma 1». |
Keywords |
GIURISDIZIONE SPORTIVA - SANZIONE DISCIPLINARE |
La sentenza della Corte Sportiva D’Appello, Sez. I, n. 0110/CSA/2024-2025 accoglie parzialmente il reclamo proposto dalla Società ACF Fiorentina S.r.l. La vicenda esaminata trae origine dal reclamo, avanzato dalla Società ACF Fiorentina S.r.l., avverso le sanzioni irrogate, nei confronti della medesima, da parte del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A; sanzioni dell’ammenda pari ad € 20.000,00 per cori discriminatori, e pari ad € 2.000,00 per il lancio delle monete, in occasione dell’incontro Juventus FC SPA/Fiorentina S.r.l. del 29.12.2024. Le sanzioni comminate dal Giudice di prime cure derivavano, rispettivamente, la prima, per aver, i sostenitori della Società reclamante, al 6° del primo tempo, a seguito di un coro discriminatorio intonato nei confronti di un calciatore avversario, costretto l’Arbitro a sospendere la gara per circa due minuti e, come di consueto, far diffondere il messaggio contro la discriminazione al fine di far cessare gli stessi. Gli autori di tale comportamento erano stati individuati dai collaboratori della Procura Federale nella misura del 30 % dei tifosi presenti in uno specifico settore. Solo dopo l’annuncio e l’intervento fattivo del capitano della Fiorentina, i cori cessavano. La seconda sanzione, attenuata ex art. 29, comma 1, CGS, veniva irrogata a seguito del lancio di una moneta nel recinto di gioco, al 48° del secondo tempo, sempre da parte dei sostenitori della Fiorentina. La reclamante proponeva reclamo avverso la prima sanzione. La Società, a fondamento delle proprie ragioni, rilevava una difformità tra quanto riportato dagli Ufficiali di gara e quanto affermato dai delegati della Procura FIGC. Nel referto arbitrale, sotto la voce “Comportamento del pubblico”, il Direttore di gara riferiva che il giocatore della Juventus, al 6° del primo tempo, richiamava la sua attenzione e gli comunicava che erano stati intonati dei cori discriminatori verso la sua persona; tali cori non erano stati percepiti dall’Arbitro. Diversamente, i delegati della Procura riportavano di aver sentito il coro offensivo, in quanto posti in una posizione più distante rispetto agli ufficiali di gara. La reclamante, a sostegno di quanto sopra sostenuto, citava un precedente, la decisione n. 0015/CFA/2023-2024, a dimostrazione dell’importanza del referto dell’Arbitro nell’emanazione delle sanzioni, ai sensi dell’art. 28, comma 4, CGS. Nella citata decisione, era stata esclusa la responsabilità, in capo alla Società, per l’intonazione di cori discriminatori da parte dei suoi sostenitori, poiché non riportati all’interno del referto arbitrale. La Fiorentina, ancora, sollevava dubbi riguardo la provenienza dei cori, se dai propri tifosi o da altri. In tal senso, riprendeva il caso dell’incontro Juventus/Venezia del 14.12.2024. Da ultimo, la reclamante lamentava la non proporzionalità della sanzione irrogata in virtù del comportamento tenuto dalla stessa e dai suoi tesserati durante l’episodio contestato. Al riguardo, sia il referto arbitrale che il rapporto della Procura avevano dichiarato il fattivo intervento della Società. A sostegno, la reclamante riprendeva quanto sancito dall’art. 29, comma 1, CGS, che prevede l’esclusione della responsabilità, in capo alla Società, per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori laddove ricorrano congiuntamente le seguenti circostanze: l’aver, al momento del fatto, immediatamente agito per rimuovere disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, o far cessare i cori e le altre manifestazioni di violenza o di discriminazione, ovvero, quando altri sostenitori manifestano chiaramente nel corso della gara stessa, con condotte espressive di correttezza sportiva, la propria dissociazione da tali comportamenti Il comma 2 del medesimo articolo dispone che: “La responsabilità̀ della società per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione degli articoli 25, 26 e 28 è attenuata se la società prova la sussistenza di una o più circostanze di cui al comma 1”. La Corte Sportiva D’Appello Nazionale, dopo aver esaminato gli atti e valutato le motivazioni addotte, accoglieva parzialmente il reclamo proposto dalla Società ACF Fiorentina S.r.l. Il Collegio, con riferimento alla condotta contestata, riteneva la stessa integrata ai sensi dell’art. 28, commi 1 e 4, CGS. Riteneva, invece, di dover accogliere la richiesta dell’applicazione dell’attenuante ex art. 29, comma 2, CGS, per avere la Società, al momento del fatto, immediatamente agito per far cessare i cori aventi contenuto discriminatorio. Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte Sportiva D’Appello Nazionale accoglieva parzialmente il reclamo proposto dalla Società ACF Fiorentina S.r.l. e, per l’effetto, riduceva la prima sanzione da € 20.000,00 a € 13.000,00, confermando la seconda sanzione di € 2.000,00, non essendo stata oggetto di impugnazione. |
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Avv. Ludovica Cohen |