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Corte Sportiva D’Appello Nazionale, Sez. III, FIGC, decisione N. 0095/CSA/2024-2025

Titolo/Oggetto

Decisione della CORTE SPORTIVA D’APPELLO - n.0095/CSA-2024-2025

Estremi provvedimento

Corte Sportiva D’Appello Nazionale, Sez. III, decisione N. 0095/CSA/2024-2025 - REGISTRO PROCEDIMENTI N. 0123/CSA/2023-2024 – composta dai Sigg.ri: Patrizio Leozappa – Presidente, Fabio Di Cagno - Vice Presidente Andrea Galli - Componente (relatore), Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

Massima

ART. 8 C.G.S.: Le società che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, del Codice, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile, sono punibili con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi: a) ammonizione; b) ammenda; c) ammenda con diffida; d) obbligo di disputare una o più gare con uno o più settori privi di spettatori; e) obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse; f) squalifica del campo per una o più giornate di gara o a tempo determinato fino a due anni; g) penalizzazione di uno o più punti in classifica; se la penalizzazione sul punteggio è inefficace in termini di afflittività nella stagione sportiva in corso è fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente; h) retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza o di qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria; la retrocessione all’ultimo posto comporta comunque il passaggio alla categoria inferiore; i) esclusione dal campionato di competenza o da qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria, con assegnazione da parte del Consiglio federale ad uno dei campionati di categoria inferiore; l) non assegnazione o revoca dell'assegnazione del titolo di campione d'Italia o di vincente del campionato, del girone di competenza o di competizione ufficiale; m) non ammissione o esclusione dalla partecipazione a determinate manifestazioni; n) divieto di tesseramento di calciatori fino ad un massimo di due periodi di trasferimento.

ART. 50 C.G.S.: 1. Gli organi di giustizia sportiva esercitano tutti i poteri intesi al rispetto dei principi di cui all’art. 44. 2. Il giudice non può rinviare la pronuncia né l’udienza se non quando ritenga la questione o la controversia non ancora matura per la decisione, contestualmente disponendo le misure all’uopo necessarie. 3. Fermo restando quanto previsto dal Capo V, agli organi di giustizia sportiva sono demandati i più ampi poteri di indagine e accertamento. Essi possono, altresì, incaricare la Procura federale di effettuare specifici accertamenti ovvero supplementi di indagine. 4. Gli organi di giustizia sportiva possono richiedere agli ufficiali di gara supplementi di rapporto e disporre la loro convocazione. Non è consentito il contraddittorio tra gli ufficiali stessi e le parti interessate. 5. È consentito agli organi di giustizia sportiva rimettere in termini una parte se è incorsa in una decadenza per causa ad essa non imputabile. 6. Il Presidente degli organi di giustizia sportiva collegiali dirige la riunione e regola la discussione. In caso di sua assenza o impedimento, è sostituito dal Vicepresidente ovvero, in assenza anche di quest'ultimo, dal componente più anziano in carica e, nel caso di pari anzianità, da quello più anziano di età. 7. Di ogni riunione degli organi di giustizia sportiva deve essere redatto apposito verbale in forma succinta. 8. Nell'aula in cui si svolgono i procedimenti innanzi agli organi di giustizia sportiva possono essere presenti soltanto le parti e coloro che le assistono. Le udienze degli organi di giustizia sportiva possono tenersi anche a distanza, utilizzando strumenti di videoconferenza o altro equivalente dispositivo tecnologico.

Keywords

GIURISDIZIONE SPORTIVA - SANZIONE DISCIPLINARE

 

Il reclamo presentato dalla società Parthenope Futsal A.S.D. riguarda le sanzioni disciplinari inflitte dal Giudice Sportivo in seguito a un grave episodio di violenza accaduto durante la gara tra Parthenope Futsal e Formia Futsal del 23 novembre 2024, nella quale il risultato dell'incontro è stato deciso con la sospensione definitiva del match a causa di una rissa che ha coinvolto sia tifosi che tesserati delle due squadre. La società ha impugnato le sanzioni irrogate, cercando di ottenere una riduzione delle stesse e contestando in parte la ricostruzione dell'episodio effettuata dal Giudice Sportivo. La Parthenope Futsal contesta la versione dei fatti riportata nel referto arbitrale, cercando di fornire una ricostruzione alternativa in cui si sottolineano le provocazioni subite dai propri tesserati, in particolare il portiere L.C., da parte dei tifosi della squadra avversaria, prima e durante l’incontro. La società sostiene che il dirigente G.P. si sia allontanato dalla panchina non per incitare la rissa, ma per cercare di calmare gli animi e difendere i propri tesserati, in particolare il padre del portiere, un uomo cardiopatico, che sarebbe stato minacciato dai tifosi avversari. La società contesta anche la durezza delle sanzioni inflitte. In particolare, viene invocata una riduzione dell'ammenda e una limitazione delle gare a porte chiuse, contestando la disparità di trattamento rispetto alla società Formia, che avrebbe ricevuto una sanzione meno grave nonostante le carenze organizzative dell’evento sportivo. La Parthenope Futsal chiede una revisione delle sanzioni individuali inflitte ai propri tesserati, in particolare per quanto riguarda il dirigente G.P. e il calciatore L.C., che a loro avviso sarebbero stati ingiustamente puniti.

La Corte esaminato attentamente il reclamo, respinge gran parte delle argomentazioni presentate dalla società, ritenendo che le sanzioni inflitte siano congrue rispetto alla gravità degli episodi verificatisi durante l’incontro. Inoltre sottolinea che, nonostante le intenzioni dichiarate dal dirigente P. di placare le provocazioni dei tifosi avversari, il suo comportamento di abbandonare la panchina e dirigersi verso gli spalti dove si trovavano i tifosi del Formia ha innescato la rissa. L’atteggiamento sconsiderato del dirigente, pur non essendo caratterizzato da violenza diretta, è stato considerato come la causa scatenante della situazione di caos che ha coinvolto non solo i tifosi, ma anche i calciatori delle due squadre. Questo comportamento, pur non violento, è stato ritenuto sufficientemente grave da giustificare la responsabilità diretta e oggettiva della società Parthenope Futsal. L’organo adito dunque conferma la sanzione per la società Parthenope Futsal, ritenendo congrua la perdita della partita e l’ammenda di 3.500 euro. La richiesta di ridurre l’ammenda e la misura delle partite a porte chiuse è respinta, considerando che la responsabilità della società è evidente, anche in relazione alle azioni violente dei propri tesserati e al comportamento del dirigente. La Corte, inoltre, ritiene che le carenze organizzative della società Formia non possano giustificare un trattamento più favorevole nei confronti della Parthenope Futsal.

Le sanzioni per i tesserati:

- **G.P.**: La Corte ha accolto parzialmente il reclamo, riducendo l’inibizione dal 30 settembre al 30 giugno 2025. Pur riconoscendo che Piccolo non abbia commesso atti di violenza diretta, ha ritenuto il suo abbandono della panchina un gesto sconsiderato che ha scatenato gli eventi. La riduzione appare quindi una concessione temperata, bilanciando la sua responsabilità con l’assenza di partecipazione attiva alla rissa.

- **L.C.**: La squalifica fino al 31 marzo 2026 è stata confermata. La Corte ha respinto la tesi difensiva della protezione del padre, evidenziando la gravità del suo comportamento: l’uso di una spranga per colpire i tifosi avversari denota un’intenzionalità violenta incompatibile con i valori sportivi. La durata della sanzione riflette la necessità di punire un atto di particolare aggressività.

- **C.V.**: La squalifica per 5 giornate è stata ritenuta adeguata, in quanto il calciatore è stato identificato tra i partecipanti attivi alla rissa. La Corte ha escluso attenuanti, considerando il contesto di tensione non sufficiente a giustificare il suo intervento.

La decisione conferma il rigore delle sanzioni in relazione alla gravità degli atti violenti avvenuti durante la partita. In particolare, l'episodio della rissa è stato giudicato come un atto di estrema violenza che ha coinvolto non solo i tifosi, ma anche tesserati delle due squadre, causando una sospensione definitiva del match e comportando gravi conseguenze fisiche per alcuni degli individui coinvolti. La Corte ha quindi ribadito la necessità di garantire il rispetto dei principi di lealtà sportiva e di sicurezza all'interno degli stadi e delle strutture sportive, punendo severamente i comportamenti che minano questi valori. Nonostante il rigore della decisione, è stato riconosciuto che alcune sanzioni potessero essere modificate, in particolare quelle relative al dirigente G.P., per una responsabilità non direttamente legata alla violenza fisica. Tuttavia, il comportamento di alcuni dei tesserati della Parthenope Futsal, in particolare C., è stato giudicato così grave da giustificare sanzioni severe, finalizzate a preservare l'integrità del gioco e il rispetto delle regole. La sentenza appare equilibrata e ben motivata, fondandosi sul principio della responsabilità oggettiva delle società sportive e sulla valutazione oggettiva dei fatti riportati nel referto arbitrale, che gode di una presunzione di veridicità nel diritto sportivo. Il parziale accoglimento del reclamo del reclamo per G.P. dimostra un’attenzione alla proporzionalità della pena, distinguendo tra l’atto scatenante e la partecipazione diretta alla violenza. Tuttavia, la conferma delle sanzioni più pesanti a C. e alla società riflette una linea dura contro episodi di violenza che mettono a rischio l’integrità dello sport. Un punto discutibile potrebbe essere la mancata rivalutazione delle presunte carenze organizzative del Formia (assenza di forze dell’ordine e ambulanza), che la Parthenope aveva sollevato come concausa. La Corte non sembra aver approfondito questo aspetto, concentrandosi esclusivamente sulla condotta dei tesserati reclamanti. Ciò potrebbe alimentare il senso di disparità percepito dalla Parthenope, anche se la sproporzione delle sanzioni trova una razionale giustificazione nella diversa gravità delle responsabilità emerse.

In conclusione, la decisione rappresenta un monito chiaro contro i comportamenti violenti nel contesto sportivo, bilanciando rigore e una limitata clemenza là dove i fatti lo consentivano. La riduzione dell’inibizione di G.P. è un segnale di flessibilità, ma la conferma delle altre sanzioni ribadisce che la tolleranza verso episodi di questa portata è giustamente minima.

 

Dott. Matteo Capogreco

 

 

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