Corte Sportiva D’Appello Nazionale, Sez. III, FIGC, decisione N. 0097/CSA/2024-2025
Titolo/Oggetto |
Decisione della CORTE SPORTIVA D’APPELLO - n.0097/CSA-2024-2025 |
Estremi provvedimento |
Corte Sportiva D’Appello Nazionale, Sez. III, decisione N. 0097/CSA/2024-2025 - REGISTRO PROCEDIMENTI N. 0136/CSA/2023-2024 – composta dai Sigg.ri: Patrizio Leozappa – Presidente, Fabio Di Cagno - Vice Presidente Andrea Galli - Componente (relatore), Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A. |
Massima |
Art. 10 CGS: La società, ritenuta responsabile di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita con la perdita della gara stessa con il punteggio di 0-3 e di 0-6 per le gare di calcio a cinque o con il punteggio eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se a questa più favorevole, fatta salva l'applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell'art. 4, comma 1. Art. 66 CGS: l procedimenti innanzi ai Giudici sportivi sono instaurati: a) d’ufficio e si svolgono sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali; b) su ricorso del soggetto interessato nei casi previsti dall'ordinamento federale. Art. 71 CGS: Avverso le decisioni del Giudice sportivo nazionale, le società e i loro tesserati possono presentare reclamo alla Corte sportiva di appello a livello nazionale. Ai 58 procedimenti di appello avverso le decisioni del Giudice sportivo nazionale conseguenti alla riservata segnalazione di cui agli artt. 61 e 62, partecipa la Procura federale, con facoltà di reclamo. |
Keywords |
GIURISDIZIONE SPORTIVA - SANZIONE DISCIPLINARE |
La vicenda sottoposta alla Corte Sportiva di Appello riguarda il reclamo presentato dalla società U.S.D. Atletico Uri contro la decisione del Giudice Sportivo Nazionale (C.U. n. 62 del 3 dicembre 2024), con cui la Gelbison è stata sanzionata con una multa di 2.500 euro in relazione a un episodio accaduto durante la partita tra Gelbison e Atletico Uri, valida per il Campionato di Serie D, girone G, il 6 ottobre 2024. Il reclamo si basa su un presunto episodio di violenza verificatosi nel tunnel che conduce agli spogliatoi al termine del primo tempo della partita. La società Atletico Uri ha denunciato che il proprio calciatore, P.M., sarebbe stato aggredito dal magazziniere della Gelbison, A.M. L’aggressione avrebbe causato a P. un trauma facciale con prognosi di cinque giorni. L’Atletico Uri ha affermato che l’aggressione ha influenzato negativamente il rendimento della propria squadra durante la seconda metà della partita, tanto che ha chiesto al Giudice Sportivo di non omologare il risultato della gara, ritenendo che l’episodio avesse alterato il regolare svolgimento dell’incontro. Il reclamo iniziale dell’Atletico Uri era stato dichiarato inammissibile dalla Corte Sportiva di Appello (C.U. n. 43 del 12 novembre 2024) poiché la società non aveva formalmente presentato un ricorso in primo grado ai sensi degli articoli 66 e 67 del Codice di Giustizia Sportiva (C.G.S.). La Corte ha rilevato che le segnalazioni fatte dall’Atletico Uri riguardavano un'irregolarità nello svolgimento della gara, ma non costituivano un ricorso valido né facevano parte delle "risultanze dei documenti ufficiali" necessari per l’accertamento di tale irregolarità. A seguito di tale inammissibilità, la società Atletico Uri aveva proposto un secondo reclamo, questa volta riguardante specificamente la decisione del Giudice Sportivo di comminare la sanzione di 2.500 euro alla Gelbison per il comportamento del suo magazziniere. La società reclamante chiedeva principalmente l’annullamento del C.U. n. 43/2024 e la conseguente omologazione del risultato con la sconfitta per 0-3 della Gelbison, oltre all’applicazione di una sanzione più grave alla Gelbison. In subordine, l’Atletico Uri chiedeva la ripetizione della partita in campo neutro o, comunque, l'aggravamento della sanzione nei confronti della Gelbison. La Corte Sportiva di Appello ha ritenuto il reclamo inammissibile, confermando la decisione precedente (C.U. n. 43/2024), basandosi su due motivi principali:
Inoltre, la Corte ha respinto la richiesta di aggravare la sanzione inflitta alla Gelbison, ritenendo che non vi fossero elementi sufficienti per applicare l’articolo 10 del C.G.S., che riguarda le sanzioni per condotte violente. La Corte ha anche osservato che l’aggressione descritta nel reclamo non aveva un impatto diretto sul risultato della gara, ma riguardava piuttosto una responsabilità oggettiva della società Gelbison in relazione al comportamento del suo magazziniere. La sentenza si fonda su un rigoroso rispetto del principio della regolarità delle competizioni sportive e dell’importanza dei procedimenti formali previsti dal C.G.S. per contestare irregolarità. L’Atletico Uri non ha seguito correttamente le procedure previste per impugnare il risultato della gara, e pertanto non ha potuto ottenere una revisione del risultato stesso. La Corte ribadisce anche la necessità di presentare ricorsi tempestivi e formali in primo grado per poter sollecitare un esame in appello, rafforzando l’importanza delle procedure interne per garantire l'efficacia del sistema disciplinare sportivo. Infine, la decisione evidenzia il principio che un’aggressione da parte di un tesserato (come nel caso del magazziniere della Gelbison) può comportare sanzioni per la società di appartenenza, ma ciò non giustifica la revisione del risultato della partita a meno che l’aggressione non abbia avuto un impatto diretto sul regolare svolgimento dell'incontro, come specificato dalla Corte. La Corte Sportiva di Appello ha dichiarato inammissibile il reclamo dell’U.S.D. Atletico Uri, confermando così la decisione di omologare il risultato della gara e di sanzionare la Gelbison per il comportamento del suo magazziniere. Questo caso sottolinea l'importanza di rispettare le procedure previste dal C.G.S. per contestare irregolarità e la difficoltà di rimettere in discussione i risultati delle gare già omologati. |
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Dott. Matteo Capogreco |