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Corte Sportiva D’Appello, Sez. III, - decisione N. 0174/CSA/2023-2024

Titolo/Oggetto

Decisione del GIUDICE SPORTIVO PRESSO IL DIPARTIMENTO CALCIO FEMMINILE LND - DECISIONE N. 0174/CSA – 2023-2024 –GIURISDIZIONE SPORTIVA

Estremi provvedimento

Corte Sportiva D’Appello, Sez. III, - decisione N. 0174/CSA/2023-2024 REGISTRO PROCEDIMENTI N. 0230/CSA/2023-2024 – Patrizio Leozappa (Presidente), Fabio Di Cagno (Vice Presidente), Antonino Tumbiolo (Componente relatore), Franco Granato (Rappresentante AIA)

Massima

Rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice sportivo la controversia di natura tecnica e disciplinare, ai sensi del D.L. n. 220/2003, convertito nella L. n. 280/2003, secondo cui, ai sensi dell’art. 1, «la Repubblica riconosce e favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale. Ai sensi dell’art. 2, punto b), è riservata all’ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari».

L’art. 16 CGS FIGC sancisce che: «1. Le circostanze che attenuano o escludono le sanzioni sono valutate dagli organi di giustizia sportiva a favore dei soggetti responsabili anche se da questi non conosciute o ritenute insussistenti.   2. Nell’ipotesi di concorso di persone nell’infrazione, le circostanze che aggravano o diminuiscono la sanzione, l’intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole, sono valutate soltanto riguardo al soggetto cui si riferiscono».

L’art. 36, comma 1, CGS prevede che: «ai calciatori e ai tecnici, responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima, la squalifica: a) per 4 giornate o a tempo determinato, in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara; b) per 8 giornate o a tempo determinato, in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico».

L’art. 61, comma 1, CGS dispone che: «i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi, eventuali, supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare, altresì, ai fini di prova, gli atti di indagine della Procura federale».

Keywords

GIURISDIZIONE SPORTIVA - SANZIONE DISCIPLINARE

 

La sentenza della Corte Sportiva D’Appello, Sez. III, n. 0174 CSA/2023 – 2024, accoglie parzialmente il reclamo proposto dalla Società Pro Sesto 1913 S.r.l.

La vicenda esaminata trae origine dal ricorso avanzato dalla Società Pro Sesto 1913 S.r.l. avverso la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, presso il Dipartimento Calcio Femminile LND, che aveva irrogato, a carico della calciatrice Sig.ra C.S., la squalifica per 5 giornate effettive di gara, a seguito dell’incontro di Campionato di Serie C Calcio Femminile, Girone A, Pro sesto 1913 – Unione Sportiva Angelo Baiardo, dell’11.02.2024.

La decisione del Giudice di prime cure era motivata dal fatto che la calciatrice aveva rivolto espressioni irriguardose nei confronti del Direttore di gara, accompagnandole da un applauso dal chiaro tenore ironico e deridente.

Il Giudice sportivo irrogava, pertanto, la sanzione ai sensi dell’art. 36, comma 1, lett. a), del CGS.

La reclamante, nel richiamare alcuni precedenti, tutti antecedenti alla recente riforma dell’art. 36 del Codice di Giustizia Sportiva, domandava, in via preliminare, l’annullamento della sanzione irrogata e, in via subordinata, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti, di contenere la sanzione al solo periodo di squalifica presofferto.

La Società, a sostegno delle proprie motivazioni, affermava che dagli atti ufficiali di gara non poteva evincersi che il comportamento tenuto dalla calciatrice era stato tale da integrare una condotta ingiuriosa, ovvero irriguardosa, e, pertanto, doveva essere considerato privo di qualunque elemento offensivo.

La Corte Sportiva D’Appello Nazionale, dopo aver esaminato gli atti e valutato le motivazioni addotte, accoglieva parzialmente il reclamo avanzato dalla Società Pro Sesto 1913 S.r.l.

Il Collegio, preliminarmente, dava atto che la decisione del Giudice Sportivo era stata presa sulla scorta del referto arbitrale, nel quale si evinceva che la calciatrice aveva applaudito con scherno l’arbitro e lo aveva insultato.

Consapevole del principio di cui all’art. 61, comma 1, CGS, inerente al valore di “piena prova” riconosciuto, dall’ordinamento sportivo, alle dichiarazioni rese dai Direttori di gara all’interno dei loro referti, la Corte affermava che la decisione si fondava su quanto sancito dall’art. 36, comma 1, lett. a), CGS, nella sua nuova formulazione, come modificato dal C.U. n. 165/A del 20.04.2023, che prevede una sanzione minima di 4 giornate di squalifica in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli Ufficiali di gara.

Considerato quanto sopra, il Collegio, nel caso di specie, tenuto conto della tenuità dell’espressione irriguardosa ed esaminata la dinamica e la modalità complessiva della condotta della tesserata, riteneva di ridurre la squalifica, anche in applicazione dell’art. 16 CGS.

Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte Sportiva D’Appello Nazionale accoglieva parzialmente il reclamo proposto dalla Società Pro Sesto 1913 S.r.l. e, per l’effetto, rideterminava la sanzione della squalifica in 3 giornate effettive di gara.

 

Avv. Ludovica Cohen

 

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