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Decisione del GIUDICE SPORTIVO – LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A - C.U. N. 24 DEL 17.8.2021. GIURISDIZIONE SPORTIVA

Titolo/Oggetto

Decisione del GIUDICE SPORTIVO – LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A - C.U. N. 24 DEL 17.8.2021

GIURISDIZIONE SPORTIVA

Estremi provvedimento

Corte Sportiva D’Appello Nazionale Sez. I - decisione N. 009/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 001/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI – Dott. Umberto Maiello (Vice Presidente), Dott. Daniela Morgante (Componente Relatore), Michele Messina (Componente), Dott. Franco Granato (Rappresentante AIA)

Massima

Rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice sportivo la controversia di natura tecnica e disciplinare ai sensi del D.L. n. 220/2003, convertito nella L. n. 280/2003, secondo cui, ai sensi dell’art. 1, «la Repubblica riconosce e favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale. Ai sensi dell’art.2, punto b), è riservata all’ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari».

Keywords

GIURISDIZIONE SPORTIVA  - SANZIONE DISCIPLINARE

Commento/Sintesi

La sentenza della Corte Sportiva D’Appello Nazionale, Sez. I, n. 001 CSA/2020 – 2021, ritiene che le sanzioni irrogate da parte del Giudice Sportivo nei confronti dei Sig.ri B. G. F. J. e C. R. J. non siano impugnabili e, pertanto, respinge il reclamo proposto dalla Società S.P.A.L. s.r.l.

 

La vicenda esaminata trae origine dal reclamo della Società S.P.A.L. s.r.l. avverso le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo nei confronti dei propri tesserati, Sig.ri B. G. F. J. e C. R. J. Ad essi erano state comminate le sanzioni della squalifica a tutto il 25 agosto 2021 e l’ammenda di € 5.000, a seguito della gara di Coppa Italia del 14.8.2021 Benevento/S.P.A.L., per aver, al 16° minuto del secondo tempo supplementare, abbandonato polemicamente il campo di gioco senza autorizzazione, in seguito ad una decisione arbitrale determinata dall’aver rivolto agli ufficiali di gara espressioni offensive.

 

La Società S.P.A.L. s.r.l., nel proporre il reclamo, contestava, in via principale, la divergenza tra le osservazioni degli ufficiali di gara imputate ad entrambi i tesserati e la relazione della Procura Federale, in cui veniva citato il solo allenatore in seconda, B. G. F. J., ed, in via subordinata, la sproporzione della sanzione per un comportamento ritenuto dalla stessa reclamante solo irrispettoso e giustificato dal disaccordo in merito alla decisione arbitrale. Venivano, a tal proposito, invocate le attenuanti dovute all’emozione del momento e alla tensione per l’esito della partita, cui era legata la prosecuzione della partecipazione alla Coppa Italia e per il fatto di essere stata una partita sofferta tanto da essersi prolungata nei tempi supplementari.

 

La Corte Sportiva D’Appello Nazionale, nel rigettare il reclamo avanzato dalla Società S.P.A.L. s.r.l., motivava che le condotte dei due tecnici erano state sanzionate adeguatamente, in quanto accertate sia dal rapporto ufficiale di gara sia da elementi complementari confermati, altresì, dalla relazione della Procura Federale, in cui venivano evidenziati ulteriori particolari della condotta tenuta dall’allenatore in seconda, sig. B. G. F. J.  

 

In definitiva, il rapporto della Procura Federale coglieva un segmento aggiuntivo della complessiva condotta posta in essere dall’allenatore in seconda e già contestata dal quarto uomo.

A detta della Corte Sportiva, entrambi i tecnici, come chiaramente emerso nel rapporto dell’ufficiale di gara, avevano condiviso la medesima condotta di protesta, allontanandosi arbitrariamente ed utilizzando espressioni ingiuriose.

 

Con riguardo al motivo della proporzionalità della sanzione, la Corte conveniva con il giudice di prime cure considerando tanto l’allontanamento non autorizzato, quanto il carattere obiettivamente ingiurioso delle espressioni esternate.

 

Da ultimo, in merito alle richiamate attenuanti da parte della Società proponente, tanto per la non condivisione delle decisioni arbitrali, quanto per l’importanza dell’esito della partita e la protrazione ai tempi supplementari, la Corte affermava che dette circostanze non potevano essere considerate tali da giustificare un comportamento come quello tenuto dai due tecnici, in quanto circostanze considerate per nulla eccezionali, bensì comuni a molte partite.

 

Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte Sportiva D’Appello Nazionale, rigettava il ricorso proposto dalla Società S.P.A.L. s.r.l.

Autore

Dott.ssa Ludovica Cohen

 

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