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Decisione del GIUDICE SPORTIVO – LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B - C.U. N. 149 DEL 14.03.2022. GIURISDIZIONE SPORTIVA

Titolo/Oggetto

Decisione del GIUDICE SPORTIVO – LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B - C.U. N. 149 DEL 14.03.2022

GIURISDIZIONE SPORTIVA

Estremi provvedimento

Corte Sportiva D’Appello Nazionale Sez. I - decisione N. 256/CSA/2021-2022 REGISTRO PROCEDIMENTI N. 235/CSA/2021-2022 – Carmine Volpe (Presidente), Paolo Del Vecchio (Componente relatore), Leonardo Salvemini (Componente), Franco Di Mario (Rappresentante AIA)

Massima

Rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice sportivo la controversia di natura tecnica e disciplinare ai sensi del D.L. n. 220/2003, convertito nella L. n. 280/2003, secondo cui ai sensi dell’art. 1 «la Repubblica riconosce e favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale. Ai sensi dell’art.2, punto b), è riservata all’ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari».

L’art. 38 CGS sancisce che «ai calciatori responsabili di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per tre giornate o a tempo determinato. In caso di particolare gravità della condotta violenta è inflitta al calciatore la squalifica per cinque giornate o a tempo determinato».

L’art. 39 CGS dispone che «1. Ai calciatori responsabili di condotta gravemente antisportiva, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per due giornate. 2. Ai tecnici responsabili di condotta gravemente antisportiva commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per due giornate o a tempo determinato. 3. Ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2, responsabili di condotta gravemente antisportiva commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la inibizione per un mese».

Keywords

GIURISDIZIONE SPORTIVA - SANZIONE DISCIPLINARE

Commento/Sintesi

La sentenza della Corte Sportiva D’Appello Nazionale, Sez. I, n. 256 CSA/2021 – 2022, accoglie parzialmente il ricorso proposto dalla Società Ternana Calcio S.p.A.

La vicenda esaminata trae origine dal ricorso avanzato dalla Società Ternana Calcio S.p.A. avverso la sanzione inflitta, dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Serie B, al proprio tesserato D.M., al quale veniva comminata la squalifica per tre giornate effettive di gara in occasione della gara Ternana – Cosenza del 12.03.2022

La decisione del Giudice di prime cure era motivata dal fatto che il calciatore, al 32° del primo tempo, con il pallone distante, colpiva con un pugno alla schiena un calciatore avversario.

La Società, nel proporre ricorso, in via principale, chiedeva la riduzione della squalifica a due giornate effettive di gara con commutazione della terza giornata di squalifica in ammenda nella misura minima ritenuta di equità e di giustizia.

La proponente, a fondamento delle proprie ragioni, contestava l’errata ricostruzione e conseguente qualificazione dei fatti, nonché la gravosità della sanzione inflitta, in quanto secondo la stessa, il pugno sferrato dal proprio tesserato sarebbe stato del tutto involontario, diretto esclusivamente ad ostacolare il recupero della palla da parte del giocatore avversario.

La Corte Sportiva D’Appello Nazionale, dopo aver esaminato gli atti e valutato le motivazioni addette, accoglieva parzialmente il ricorso, in riferimento alla domanda di riduzione della sanzione.

La Corte, ad espletamento della propria motivazione, faceva riferimento tanto all’art. 38 CGS quanto al disposto di cui all’art. 39 CGS in merito alla commissione di atti violenti nel corso delle manifestazioni sportive.

Nello specifico, per “condotta violenta” è da intendersi un comportamento caratterizzato da intenzionalità e volontarietà, diretto a recare danni da lesioni personali e a porre in pericolo l’integrità fisica di colui che lo subisce.

Tale condotta deve essere tenuta distinta da un meno grave comportamento definito come antisportivo in quanto, quest’ultimo, è considerato come negligente e/o imprudente e posto in essere nell’ambito di una dinamica di gioco.

La condotta imputata al calciatore D.M. veniva qualificata nel referto arbitrale come violenta (referto del quale, tuttavia, il Giudice di prime cure non aveva tenuto conto).

La Corte, nel ridimensionare la sanzione irrogata in primo grado, prendeva in considerazione sia la circostanza che il pugno era stato sferrato durante l’azione di gioco e che tale episodio comportava una meno rigorosa qualificazione del fatto, giustificato sia dal momento agonistico, che dall’assoluta mancanza di conseguenze a seguito del pugno stesso, rafforzando, pertanto, la configurabilità della fattispecie prevista dall’art. 39 CGS.

Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte Sportiva D’Appello Nazionale accoglieva parzialmente il ricorso proposto dalla Società Ternana Calcio S.p.A., riducendo la sanzione della squalifica a due giornate effettive di gara e commutando la terza giornata in un’ammenda pari ad € 5.000,00.

 

Avv. Ludovica Cohen

 

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