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Decisione del GIUDICE SPORTIVO presso il DIPARTIMENTO INTERREGIONALE LND - C.U. N. 31 del 01.12.2022 - GIURISDIZIONE SPORTIVA

Titolo/Oggetto

Decisione del GIUDICE SPORTIVO presso il DIPARTIMENTO INTERREGIONALE LND - C.U. N. 31 del 01.12.2022

GIURISDIZIONE SPORTIVA 

Estremi provvedimento

Corte Sportiva D’Appello Nazionale Sez. III - decisione N. 098/CSA/2022-2023 REGISTRO PROCEDIMENTI N. 106/CSA/2022-2023 – Patrizio Leozappa (Presidente), Fabio Di Cagno (Vice Presidente), Andrea Galli (Componente relatore), Franco Granato (Rappresentante AIA) 

Massima

Rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice sportivo la controversia di natura tecnica e disciplinare, ai sensi del D.L. n. 220/2003, convertito nella L. n. 280/2003, secondo cui, ai sensi dell’art. 1, «la Repubblica riconosce e favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale. Ai sensi dell’art. 2, punto b), è riservata all’ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari».

 

L’art. 61 CGS FIGC sancisce che: «1. I rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare, altresì, ai fini di prova gli atti di indagine della Procura federale. 2. Gli organi di giustizia sportiva hanno facoltà di utilizzare, quale mezzo di prova, al solo fine della irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati, anche riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale, qualora dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato un soggetto diverso dall’autore dell’infrazione. 3. Per le gare della Lega di Serie A e della Lega di Serie B, limitatamente ai fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l’uso di espressione blasfema non visti dall’arbitro o dal VAR, con la conseguenza che l'arbitro non ha potuto prendere decisioni al riguardo, il Procuratore federale fa pervenire al Giudice sportivo nazionale riservata segnalazione entro le ore 16:00 del giorno feriale successivo a quello della gara. Entro lo stesso termine la società che ha preso parte alla gara e il suo tesserato direttamente interessato dai fatti sopra indicati, hanno facoltà di depositare presso l’ufficio del competente Giudice sportivo una richiesta per l’esame di filmati di documentata provenienza, che devono essere allegati alla richiesta stessa. La richiesta è gravata da un contributo di euro 100,00. L’inosservanza del termine o di una delle modalità prescritte determina l’inammissibilità della segnalazione o della richiesta. Con le stesse modalità e termini, la società e il tesserato possono richiedere al Giudice sportivo nazionale l’esame di filmati da loro depositati al fine di dimostrare che il tesserato medesimo non ha in alcun modo commesso il fatto di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernente l’uso di espressione blasfema sanzionato dall’arbitro. In tal caso, le immagini televisive possono essere utilizzate come prova di condotta gravemente antisportiva commessa da altri tesserati. 4. Costituiscono condotte gravemente antisportive ai fini della presente disposizione: a) la evidente simulazione da cui scaturisce l’assegnazione del calcio di rigore a favore della squadra del calciatore che ha simulato; b) la evidente simulazione che determina la espulsione diretta del calciatore avversario; c) la realizzazione di una rete colpendo volontariamente il pallone con la mano; d) l’impedire la realizzazione di una rete colpendo volontariamente il pallone con la mano. 5. In tutti i casi previsti dai commi 3 e 4, il Giudice sportivo nazionale può adottare, a soli fini disciplinari nei confronti dei tesserati, provvedimenti sanzionatori avvalendosi di immagini che offrano piena garanzia tecnica e documentale. 6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano anche alle gare della Lega Pro, della LND e del Settore per l’attività giovanile e scolastica, limitatamente ai fatti di condotta violenta o concernenti l’uso di espressione blasfema; la segnalazione, oltre che dal Procuratore federale, può essere effettuata anche, se designato, dal commissario di campo. 7. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 si applicano ai tesserati anche per fatti avvenuti all’interno dell’impianto di gioco».

Keywords

GIURISDIZIONE SPORTIVA - SANZIONE DISCIPLINARE

Commento/Sintesi

La sentenza della Corte Sportiva D’Appello Nazionale, Sez. III, n. 098 CSA/2022– 2023, accoglie parzialmente il ricorso proposto dal Sig. G. S. e dalla Sig.ra A. G., genitori del minore calciatore L.S.

 

La vicenda esaminata trae origine dal ricorso avanzato dal Sig. G. S. e dalla Sig.ra A. G., in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale, avverso la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti FIGC, che aveva comminato, nei confronti di L.S., la squalifica per cinque giornate effettive di gara in occasione dell’incontro di Campionato juniores nazionale, Girone G, Sambenedettese/ Tolentino del 30.11.2022.

 

La decisione del Giudice di prime cure era motivata dal fatto che il calciatore, a gioco fermo, spintonava un avversario contro la recinzione del terreno di gioco e, alla notifica del provvedimento, tentava di entrare in contatto, per due volte, con gli avversari e, dopo essere giunto nei pressi degli spogliatoi, prima colpiva con calci le porte e successivamente infieriva contro la tifoseria ospite.

 

I reclamanti, nel proporre ricorso, contestavano la gravosità della sanzione e chiedevano la riduzione a tre giornate di squalifica o nella misura ritenuta di giustizia.

 

I proponenti, a fondamento delle proprie ragioni, asserivano che la condotta contestata al figlio era stata travisata dal Direttore di Gara, poiché lo scontro tra i due giocatori non era stato intenzionale, bensì era stata la conseguenza di un’azione di gioco in fase conclusiva, al termine della quale, involontariamente, l’avversario era caduto a terra per poi essere aiutato dal deferito a rialzarsi, stringendogli la mano in segno di fair play; pertanto, il calciatore sanzionato non aveva spintonato l’avversario.

 

Riguardo al comportamento del minore all’interno dello spogliatoio, i genitori dello stesso specificavano che il figlio era stato accompagnato da un compagno in segno di solidarietà e che i calci alle porte erano stati equivocati, in quanto il calciatore aveva semplicemente chiuso la porta con forza facendo rumore.

 

Da ultimo, i reclamanti precisavano che il minore non aveva inveito contro la tifoseria avversaria, che non era presente, ma si era unicamente avvicinato ai genitori presenti in tribuna, manifestando loro il proprio dispiacere per l’accaduto.

 

La Corte Sportiva D’Appello Nazionale, dopo aver esaminato gli atti e valutato le motivazioni addotte, accoglieva il ricorso.

 

La Corte, ad espletamento della propria motivazione, riteneva che dai documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi piena prova ex art. 61 CGS, emergeva una ricostruzione dei fatti difforme rispetto alla versione dei reclamanti e una condotta antisportiva censurabile e aggravata.

 

La Corte, tuttavia, riteneva, al contempo, che tali fatti erano stati posti in essere in un contesto causale e temporale unitario, costituendo una oggettiva continuazione dell’originaria condotta. Di qui il minor disvalore complessivo ravvisabile nella condotta censurata.

 

Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte Sportiva D’Appello Nazionale accoglieva parzialmente il ricorso proposto dal Sig. G. S. e dalla Sig.ra A. G., genitori del minore calciatore L.S., e riduceva la sanzione inflitta a quattro giornate effettive di gara.

 

Avv. Ludovica Cohen

 

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