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Decisione del GIUDICE SPORTIVO presso la LEGA ITALIA CALCIO PROFESSIONISTICO - C.U. N. 268/DIV DEL 28.03.2022. GIURISDIZIONE SPORTIVA

Titolo/Oggetto

Decisione del GIUDICE SPORTIVO presso la LEGA ITALIA CALCIO PROFESSIONISTICO - C.U. N. 268/DIV DEL 28.03.2022

GIURISDIZIONE SPORTIVA

Estremi provvedimento

Corte Sportiva D’Appello Nazionale Sez. II - decisione N. 324/CSA/2021-2022 REGISTRO PROCEDIMENTI N. 250/CSA/2021-2022 – Pasquale Marino (Presidente), Maurizio Borgo (Vice presidente), Francesca Mite (Componente relatore), Franco Granato (Rappresentante AIA)

Massima

Rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice sportivo la controversia di natura tecnica e disciplinare ai sensi del D.L. n. 220/2003, convertito nella L. 280/2003, secondo cui ai sensi dell’art. 1 «la Repubblica riconosce e favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale. Ai sensi dell’art.2, punto b), è riservata all’ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari».

 

L’art. 4 CGS sancisce che «1.i soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. 2. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h). 3. L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione».

 

Ai sensi dell’art. 23, comma 2, CGS «la dichiarazione è considerata pubblica quando è resa in pubblico ovvero quando per i destinatari, il mezzo o le modalità della comunicazione è destinata ad essere conosciuta o può essere conosciuta da più persone».

Keywords

GIURISDIZIONE SPORTIVA  - SANZIONE DISCIPLINARE

 

La sentenza della Corte Sportiva D’Appello Nazionale, Sez. II, n. 324 CSA/2021 – 2022, accoglie il ricorso proposto dalla Società Palermo Football Club S.p.A. e pertanto annulla il provvedimento impugnato.

 

La vicenda esaminata trae origine dal ricorso avanzato dalla Società Palermo Football Club S.p.A. avverso la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, alla quale aveva comminato l’ammenda di € 500,00 in occasione della gara del Campionato di serie C, Paganese – Palermo del 27.03.2022.

 

La decisione del Giudice di prime cure era motivata dal fatto che la Società si era resa responsabile per non aver garantito la partecipazione del Delegato ai rapporti con la tifoseria e pertanto il Giudice irrogava la sanzione ai sensi dell’art. 4 CGS in combinato disposto con il CU n. 326/A del 30.06.2015 e dell’art. 23, comma 2, CGS, considerando anche il fatto che non si erano verificate occasioni nelle quali sarebbero potuti accadere contatti tra tifosi e calciatori.

 

La Società, nel proporre ricorso, in via principale chiedeva l’annullamento della sanzione inflitta.

 

La proponente, a fondamento delle proprie ragioni, sosteneva che la stessa aveva garantito, nella specifica occasione, la partecipazione del sig. F.M., nella qualità di Slo, offrendo mezzi di trasporto e servizi alberghieri riservati.

 

In particolare, la Società asseriva che l’assenza dello Slo era dovuta da un’impossibilità dello stesso, causa motivi di salute.

 

La reclamante, ad ogni modo, riteneva di essere stata conforme a quanto prescritto dalle Linee Guida di cui al CU n. 326/A, precisando che nessuna norma prevede la nomina di un sostituto in caso di impossibilità del titolare dell’incarico puntualizzando, altresì, che il giorno della gara il dirigente accompagnatore aveva fatto pervenire regolarmente al delegato della Lega e ai collaboratori della Procura Federale, la distinta con i riferimenti anagrafici dello Slo, anche se assente.

 

La Corte Sportiva D’Appello Nazionale, dopo aver esaminato gli atti e valutato le motivazioni addotte, accoglieva il ricorso.

 

La Corte, ad espletamento della propria motivazione, prendeva in riferimento il richiamato CU il quale sancisce che funzione dello Slo, è quella di seguire i tifosi in occasione delle gare ufficiali e partecipare alle trasferte della squadra.

 

Il Giudice di Appello afferma di non riconoscere alcuna responsabilità in capo alla Società reclamante per non aver garantito la partecipazione alla gara del Delegato ai rapporti con la tifoseria, in ragione del fatto che, all’interno dell’ordinamento sportivo, vi è un vuoto legislativo che debba prevedere, dettagliatamente, il ruolo e l’attività dello Slo.

 

Sebbene sia riconosciuta l’importanza del Delegato, in quanto la sua funzione è quella di favorire lo sviluppo di relazioni tra i tifosi, il club e tesserati nel pieno rispetto dei principi della cultura sportiva, della non violenza e della pacifica convivenza, nessuna norma federale sancisce l’obbligatorietà della partecipazione alle gare dello Slo, tanto meno, è contemplata una figura sostitutiva nel caso in cui il soggetto preposto si dovesse trovare nell’impossibilità di svolgere il proprio compito.

 

Nonostante il quadro normativo UEFA e FIGC preveda l’obbligatorietà dell’inserimento, all’interno della struttura organizzativa della Società, di un soggetto che possa costituire un punto di riferimento per la tifoseria, tuttavia, la sua presenza non risulta necessaria al regolare svolgimento della gara.

 

Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte Sportiva D’Appello Nazionale, accoglieva il ricorso proposto dalla Società Palermo Football Club S.p.A. e pertanto annullava il provvedimento impugnato.

 

Avv. Ludovica Cohen

 

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