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Decisione del TRIBUNALE FEDERALE FISE – R.G. TRIB. FED. 12/20. GIURISDIZIONE SPORTIVA

Titolo/Oggetto

Decisione del TRIBUNALE FEDERALE FISE – R.G. TRIB. FED. 12/20

GIURISDIZIONE SPORTIVA

Estremi provvedimento

Tribunale Federale R.G. 12/20 – Avv. Lina Musumarra (Presidente), Avv. Stefano Ciulli (Componente), Avv. Gianpiero Orsino (Componente relatore)

Massima

Rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice sportivo la controversia di natura tecnica e disciplinare ai sensi del D.L. n. 220/2003, convertito nella L. n. 280/2003, secondo, cui ai sensi dell’art. 1, «la Repubblica riconosce e favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale. Ai sensi dell’art.2, punto b), è riservata all’ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari».

Keywords

GIURISDIZIONE SPORTIVA  - SANZIONE DISCIPLINARE

 

La sentenza del Tribunale Federale FISE, procedimento R.G. 12/20, ridimensiona le sanzioni proposte dalla Procura Federale nei confronti della deferita minorenne e del suo allenatore.

 

La vicenda esaminata trae origine dalla disposizione dell’atto di deferimento, per violazione dell’art. 2, lett. b), del Regolamento di Giustizia FISE e Normativa EAD-ECM, nei confronti di una atleta minorenne, rappresentata dal genitore esercente la responsabilità genitoriale, nonché nei confronti dell’istruttore dell’atleta, in occasione del Trofeo Sicilia GOLD – Selezione Fiera cavalli 2019 in quanto, a seguito di prelievo sul cavallo, veniva rinvenuta una sostanza vietata di Eptaminolo, considerata sostanza vietata dalla FEI (Equine Prohibited Substances List).

 

La Procura chiedeva nei confronti della minorenne l’applicazione della sanzione dell’ammenda non inferiore ad € 10.000,00 e della sospensione di anni due dall’attività agonistica e dell’autorizzazione a montare ai sensi rispettivamente dell’art. 6, lett. b) e d), del Regolamento di Giustizia FISE, nonché l’annullamento di tutti i risultati della competizione con conseguente ritiro delle medaglie, punti o premi.

 

Nei confronti dell’istruttore l’accusa domandava l’irrogazione della sanzione dell’ammenda non inferiore ad € 10.000,00 e la sospensione di anni due dall’attività agonistica, da ogni carica o incarico sociale o federale, compresa la qualifica di istruttore, tecnico, operatore tecnico, ufficiale di gara e dell’autorizzazione a montare ai sensi dell’art. 6, lett. e) ed f), del Regolamento di Giustizia FISE.

 

La Procura, ad ogni modo, riconosceva la riduzione alla metà delle sanzioni suindicate in caso di ammissione di responsabilità.

 

Il genitore della minorenne, in qualità di medico veterinario, in via principale chiedeva l’archiviazione del procedimento e, a fondamento delle proprie ragioni, riconosceva la sua buona fede in quanto affermava di essersi anche affidato al parere esperto di un collega circa la somministrazione della sostanza, ritenendo possibile la cura del cavallo durante la competizione.

 

L’esercente della responsabilità genitoriale riscontrava, dunque, l’assenza dell’elemento soggettivo in capo alla minore, specificando come sulla stessa non sarebbe dovuto ricadere nemmeno l’obbligo di comunicazione della somministrazione del medicinale, obbligo che ad ogni modo ricadrebbe in capo all’istruttore.

 

In merito alla posizione dell’allenatore, il suo legale rappresentate domandava, in via principale, l’assoluzione e, ad espletamento delle proprie motivazioni, eccepiva quanto esposto e dedotto dalla difesa della minorenne deferita, contestando così la non corrispondenza a verità in ordine a quanto affermato sulla proprietà del cavallo, ricondotta erroneamente al suo assistito, quando in realtà l’unica proprietaria era la madre dell’atleta.

 

L’allenatore, per mezzo del suo difensore, inoltre, obiettava riguardo l’atto della somministrazione al cavallo, affermando di non aver assunto alcun ruolo nelle iniziative terapeutiche, intraprese arbitrariamente dal padre dell’atleta.

 

Ad avvalorare la propria tesi, l’istruttore chiedeva l’ammissione di testi, i quali avrebbero potuto testimoniare che la somministrazione del medicinale, a mezzo flebo, era stata effettuata dalla madre della minore il giorno della competizione, confermando l’assoluta estraneità dell’istruttore rispetto al fatto contestato.

 

Il Tribunale Federale, dopo aver esaminato gli atti e valutato le motivazioni addette, riscontrava pacificamente la commissione dell’illecito relativo alla somministrazione di sostanza vietata da parte della madre della deferita.

 

Riguardo alla posizione dell’istruttore, il Giudice di prime cure riconosceva in capo allo stesso una responsabilità oggettiva secondo quanto disposto dall’art. 2, lett. b), del regolamento di Giustizia e della normativa EAD, non potendo essere presa in considerazione la mera circostanza che le cure erano state somministrate a sua insaputa.

 

Le mere circostanze come le dinamiche temporali della somministrazione del farmaco, l’elemento psicologico ed il movente della cura della patologia del cavallo palesavano profili di responsabilità ex artt. 2 e 4 del Regolamento di Giustizia FISE.

 

Il Tribunale non poteva non sottolineare la responsabilità dell’istruttore, trattandosi di una giornata di gara nella quale lo stesso era chiamato ad adempiere alle sue funzioni, proprio in considerazione della qualifica rivestita nei confronti dell’atleta minorenne.

 

In merito alla posizione della tesserata, veniva riconosciuta dal Giudice di prime cure una responsabilità oggettiva ai sensi degli artt. 2 e 4 del regolamento di Giustizia. 

 

Il Tribunale, nel ridimensionare la sanzione richiesta dalla Procura, prendeva in considerazione, in primo luogo, la giovane età della tesserata ed in secondo luogo, l’ammissione delle responsabilità, se non altro in ordine all’esecutore materiale del fatto illecito, da parte della madre della deferita.

 

Ad espletamento delle proprie ragioni, l’organo giudicante faceva riferimento al Regolamento ECM e EAD che espressamente dispone: “se il soggetto responsabile è minorenne nel momento in cui è eseguito il controllo, si considera la responsabilità oggettiva dell’istruttore o del tecnico Federale che segue il minore. Nell’eventuale procedura disciplinare il minore può essere considerato soggetto responsabile, ed è rappresentato da uno dei genitori o da chi esercita la potestà genitoriale”.

 

A confutazione di quanto appena affermato appare evidente come l’atleta, considerata la giovane età, non avrebbe potuto avere quel controllo e rigoroso rispetto della normativa antidoping, soprattutto riguardo comportamenti posti in essere da terzi. Rimane, tuttavia, un collegamento sotto il profilo della responsabilità oggettiva con l’azione posta in essere dalla madre.

 

Alla luce di quanto sopra esposto, il Tribunale nel ridimensionare le pene richieste dalla Procura, applicava all’istruttore la sanzione di mesi 12 di sospensione dalla carica e l’ammenda di € 5.000,00, ex artt. 9 e 10 della Normativa EAD e art. 6, lett. a), del Regolamento di Giustizia FISE, oltre alle sanzioni accessorie dell’annullamento dei risultati ottenuti nella competizione con relative conseguenze ai sensi dell’art. 8, comma 1, del Regolamento EAD.

 

Alla deferita, minore rappresentata dal genitore esercente la responsabilità genitoriale, ai fini del presente procedimento, infliggeva la sanzione della sospensione per mesi dodici dall’attività agonistica e l’ammenda di € 5.000,00, secondo quanto previsto dagli artt. 9 e 10 dalla Normativa EAD e art. 6, lett. d), del Regolamento di Giustizia FISE, oltre alle sanzioni accessorie dell’annullamento di tutti i risultati ottenuti in quella competizione con relative conseguenze ex art. 8, comma 1, del Regolamento EAD.

 

Avv. Ludovica Cohen

 

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