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Decisione del TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE, SEZ. VERTENZE ECONOMICHE, N. 0012 DEL 21.09.2023 - GIURISDIZIONE SPORTIVA

Titolo/Oggetto

Decisione del TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE, SEZ. VERTENZE ECONOMICHE, N. 0012 DEL 21.09.2023 - GIURISDIZIONE SPORTIVA

Estremi provvedimento

Corte Federale D’Appello, Sezione Unite, decisione N. 052/CFA/2023-2024 - REGISTRO PROCEDIMENTI N. 0041/CFA/2023-2024 – Mario Luigi Torsello (Presidente), Salvatore Lombardo (Componente), Sergio Della Rocca (Componente), Vincenzo Barbieri (Componente), Ivo Correale (Componente relatore)

Massima

Rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice sportivo la controversia di natura tecnica e disciplinare ai sensi del D.L. n. 220/2003, convertito nella L. n. 280/2003, secondo cui, ai sensi dell’art. 1, «la Repubblica riconosce e favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale. Ai sensi dell’art. 2, punto b), è riservata all’ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari».

L’art. 3 CGS FIGC prevede che: «1. Il Codice è adottato in conformità a quanto disposto dalle norme dell’ordinamento statale, dallo Statuto del CONI, dai Principi di giustizia sportiva e dal Codice della Giustizia Sportiva adottati dal CONI, quest'ultimo di seguito denominato Codice CONI, dallo Statuto della FIGC, di seguito denominato Statuto, nonché dalle norme della Fédération Internationale de Football Association (FIFA) e della Union of European Football Associations (UEFA). 2. Per tutto quanto non previsto dal Codice, si applicano le disposizioni del Codice CONI. 3. Fermo restando quanto previsto dall’art. 39 del Codice CONI, vi è autonomia dell’ordinamento federale nella qualificazione dei fatti ai fini disciplinari e autonomia degli organi di giustizia sportiva nella definizione dei giudizi, indipendentemente dai procedimenti innanzi alla autorità giudiziaria ordinaria.   4. In assenza di specifiche disposizioni del Codice e di norme federali, gli organi di giustizia sportiva adottano le proprie decisioni in conformità ai principi generali di diritto applicabili nell'ordinamento sportivo nazionale e internazionale, nonché a quelli di equità e correttezza sportiva».

L’art. 4 CGS sancisce che: «1. I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. 2. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g), e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h). 3. L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione».

L’art. 21 del Regolamento FIFA “Regulations Status and Trasfer Player – RSTP dispone che: «Se un professionista è trasferito prima della scadenza del suo contratto, la/e società che hanno contribuito alla sua educazione e formazione riceveranno in proporzione una parte dell’indennità pagata alle società per le quali ha giocato (contributo di solidarietà). Le disposizione relative al meccanismo di solidarietà sono stabilite nell’Allegato 5 del presente Regolamento».

Keywords

GIURISDIZIONE SPORTIVA - SANZIONE DISCIPLINARE

 

La sentenza della Corte Federale D’Appello, Sez. Unite, n. 0052/CFA/2023-2024, respinge il reclamo proposto dalla Società U.C. Sampdoria S.p.A.

La vicenda esaminata trae origine dal ricorso avanzato dalla Società U.C. Sampdoria S.p.A. contro la Società Torino S.p.A e nei confronti della Lega Nazionale Professionisti Serie A e della Federazione Italiana Giuoco Calcio avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione vertenze economiche, del 21.09.2023.

La vicenda oggetto di gravame deriva da talune circostanze non contestate dalle parti, ovvero l’accordo tra la Società U.C. Sampdoria S.p.A. e la Società Torino F.C. S.p.A., stipulato in data 26 agosto 2020, avente ad oggetto il trasferimento, dalla prima alla seconda, del calciatore K.L., formatosi con la squadra polacca KKS Lech Poznan SA; la clausola contrattuale secondo cui, a fronte del trasferimento del calciatore alla Società Torinese, questa avrebbe corrisposto alla Sampdoria un importo pari ad € 7.500,00, come indicato nell’accordo tra le parti depositato in giudizio; la suddivisione dell’importo di cui sopra in tre tranches con la previsione anche di premi aggiuntivi, che il Torino avrebbe riconosciuto al verificarsi di determinate condizioni e/o al raggiungimento di specifici obiettivi ed, infine, il versamento di quanto concordato.

Nel momento in cui la Società polacca chiedeva al Torino il riconoscimento del c.d. “contributo di solidarietà”, previsto dall’art. 21 del Regolamento FIFA sullo status e trasferimenti dei calciatori, nascevano i contrasti tra la Società Torinese e la Società ligure.

Successivamente al versamento della somma richiesta da parte della Società italiana a quella polacca, quest’ultima adiva la Camera di risoluzione delle controversie FIFA al fine di ottenere il riconoscimento di ulteriori importi. In tale contesto, il Torino domandava di estendere il contradditorio anche nei confronti della Sampdoria, ritenendo che l'aggiuntivo importo reclamato dalla Società polacca dovesse essere a carico suo, ma la Camera di risoluzione, oltre a ritenere inammissibile la richiesta del Torino, condannava quest’ultima a corrispondere l’importo di € 105.948,49 a titolo di contributo di solidarietà.

A seguito di tale decisione, il Torino preponeva reclamo dinanzi al Tribunale di arbitrato per lo sport (TAS).

A fondamento delle proprie ragioni, la Società insisteva sul fatto di dover coinvolgere anche la Società ligure in quanto, trattandosi del trasferimento di un calciatore, il contributo di solidarietà era da intendersi a carico della Società cedente.

Il TAS, dopo aver esaminato gli atti, nell’evidenziare il difetto di competenza della Camera di risoluzione, respingeva il ricorso avanzato dalla Società torinese trovandosi, pertanto, quest’ultima costretta a corrispondere le ulteriori somme alla Società polacca.

Successivamente, il Torino, al fine di ottenere la restituzione di quanto corrisposto, presentava ricorso dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione vertenze economiche, evidenziando che la Sampdoria aveva beneficiato di un arricchimento senza giusta causa.

La Società ligure, nel costituirsi in giudizio, affermava che l’importo per la cessione del calciatore polacco doveva essere intesa al netto del sopraccitato contributo.

Il Giudice Sportivo, dopo aver valutato le motivazioni addotte, accoglieva il reclamo del Torino.

Il Tribunale Federale Nazionale, ad espletamento della propria motivazione, evidenziava che la questione del contributo di solidarietà è prevista all’art. 21 della normativa FIFA “Regulations Status and Trasfer Player – RSTP”, secondo cui responsabile del pagamento dello stesso contributo è la Società cessionaria, fermo restando che, di fatto, l’ammontare del corrispettivo grava sulla Società cedente, in quanto, il 5 % dell’importo concordato per il trasferimento del calciatore deve essere scostato dal totale del trasferimento.

Secondo il Giudice di prime cure, era impossibile che nel contratto non fosse stata inserita una clausola che considerasse l’obbligo del pagamento del contributo di solidarietà, ma piuttosto che fosse stato indicato esclusivamente l’importo globale dell’operazione pari ad € 7.500.000,00, suddiviso in tre stagioni sportive, che doveva intendersi come “corrispettivo effettivo di trasferimento del calciatore polacco”, atteso che, in applicazione della normativa FIFA, la detrazione del contributo di solidarietà andava effettuata sul prezzo totale.

A seguito di ciò, il Tribunale sottolineava che tale detrazione non era avvenuta all’atto della corresponsione delle varie tranches  di pagamento, per cui la Società cessionaria aveva maturato il diritto, da parte della Società cedente, alla restituzione di quanto corrisposto, così come previsto dalla normativa FIFA riguardo al contributo di solidarietà, che è stato introdotto per premiare la Società che coltiva la formazione di giovani calciatori, ed evitare che, attraverso l’atto di cessione, le Società acquirenti possano conseguire un utile economico derivante anche dalla formazione acquisita dal calciatore nei primi anni di carriera.

Al fine di decidere, il Giudice Sportivo teneva conto anche di quanto previsto dalla circolare della FIGC del 30 giugno 2021, nella quale erano state definite le linee guida al fine del recepimento nel contesto nazionale della normativa FIFA in materia di contributo di solidarietà.

Definito il primo grado di giudizio, la Sampdoria presentava ricorso dinanzi alla Corte Federale D’Appello e chiedeva la riforma della decisione del Giudice di prime cure.

A fondamento delle proprie ragioni, la ricorrente asseriva che era stato erroneamente ritenuto che il corrispettivo concordato tra le Società fosse da intendersi come comprensivo anche dei costi che il Torino avrebbe dovuto sostenere per il pagamento del contributo di solidarietà, piuttosto che considerare l’importo totale della cessione al netto del contributo.

Nel contratto non era mai stato inserito un importo lordo e, per importo globale dell’operazione, doveva intendersi l’ammontare complessivo previsto come incasso netto a favore della Sampdoria.

Diversamente da quanto affermato dal Giudice Sportivo, secondo la Società reclamante, era irragionevole ritenere che l’importo totale, pari ad € 7.500.000,00, non sarebbe stato destinato a favore della Società ligure, come corrispettivo per la cessione, così come ad un soggetto terzo all’accordo, quale la Società polacca.

La Società ligure, inoltre, affermava che il Tribunale Federale non aveva applicato i giusti criteri che regolano l’interpretazione dei contratti, in quanto, poiché mancava una specifica clausola sul punto, aveva desunto una diversa volontà delle parti contraenti, ovvero quella di suddividere una parte del corrispettivo dell’operazione indicato sul contratto diretto al fine esclusivo della cessione tra le parti del calciatore.

Occorre specificare come la Sampdoria, trattandosi di Società cedente, non avrebbe avuto alcun interesse ad inserire all’interno dell’accordo un costo ulteriore, come quello del contributo di solidarietà, visto che non sarebbe stato nemmeno a suo carico.

In conclusione, la ricorrente dichiarava che la circolare della FIGC, dd. 30 giugno 2021, doveva essere considerata meramente interpretativa anche alla luce del fatto che l’interpretazione, da parte della stessa Società ricorrente, confermata in primo grado, visti i criteri di funzionamento del sistema clearing hous, ovvero stanza di compensazione, avrebbe determinato che, se si fosse considerata la somma indicata nel contratto come comprensiva del contributo in esame, sarebbe sorta una diversa situazione, nella quale la Sampdoria avrebbe dovuto fare in modo che una parte di tali somme ritornasse nella disponibilità del Torino, così da acconsentire a quest’ultima di sostenere il costo del contributo di solidarietà.

Nel presente giudizio, si costituiva la Società Torino che, nell’esporre nuovamente quanto già evidenziato in primo grado e condiviso nel merito dal Tribunale Federale, insisteva sulla circostanza per la quale l’espressione “importo globale dell’operazione”, indicata nel contratto, lasciava intendere che si trattava di una somma “complessiva”, “lorda” e “totale”, sull’assunto per cui il meccanismo della “stanza di compensazione” impediva alla parte cessionaria di detrarre, dalle somme confluite nella medesima stanza, il contributo di solidarietà da riconoscersi al club polacco, secondo quanto previsto dall’art. 5 del Regolamento FIFA.

Infine, la resistente insisteva sul fatto che la circolare del 30 giugno 2021 non poteva essere applicata con effetto retroattivo e, pertanto, poteva disporre solo per il futuro.

La Corte Federale D’Appello Nazionale, dopo aver esaminato gli atti e valutato le motivazioni addotte, respingeva il reclamo avanzato dalla Società U.C. Sampdoria S.p.A.

Preliminarmente, il Collegio rilevava che la controversia si fondava sull’interpretazione del contratto stipulato tra le due parti in data 26 agosto 2020, avente ad oggetto la cessione del calciatore polacco L.K., e che, nello specifico, ciò che emergeva era il fatto che mancava una esplicita regolamentazione in ordine alla imputazione della somma destinata al contributo di solidarietà e che l’unico elemento emergente dall’accordo era l’espressione “importo globale dell’operazione”, riferita all’importo totale di € 7.500.000,00 pattuiti, e che la Sampdoria riteneva tale somma al netto del contributo in questione, mentre il Torino al lordo.

Premesso che il reclamo alla Corte di Appello normalmente si qualifica come “revisio prioris instantiae “, la stessa condivideva l’interpretazione proposta dalla resistente.

Ad espletamento della propria motivazione, queste Sezioni Unite richiamavano quanto sancito dalla giurisprudenza secondo cui la ricostruzione della volontà delle parti è il primo criterio di interpretazione del contratto ex art. 1362, comma 1, c.c.; più precisamente, i criteri ermeneutici soggettivi, sanciti dagli artt. 1362 – 1365 c.c., prevalgono sui criteri ermeneutici oggettivi (Cass. Civ., Sez. II, 8.9.21, n. 24180).

Nel caso di specie, l’espressione “importo globale dell’operazione”, secondo il Collegio, doveva essere intesa ai fini interpretativi per cui è causa, pertanto, il termine “operazione”, doveva assumere il significato così come descritto in diversi vocabolari della lingua italiana, ossia, come attività complessa, quale serie di atti coordinati e diretti ad un fine.

Stante quanto appena descritto, le parti avrebbero dovuto far riferimento alla situazione complessiva riguardante la posizione del calciatore, legata tanto alla sua cessione, quanto all’importo dovuto per l’erogazione del contributo di solidarietà, per la quale la somma sarebbe stata comprensiva al lordo dell’importo di tale contributo. In caso contrario, le Società avrebbero usato volontariamente l’espressione “importo della cessione”, al fine di lasciar intendere che l’importo oggetto d’interesse era calcolato esclusivamente per il rapporto diretto tra la Sampdoria e il Torino.

La Corte, ancora, invocava il principio “ignorantia legis non excusat”, secondo cui, ai sensi dell’art. 4, comma 3, CGS, l’ignoranza dello Statuto e delle norme federali non può essere invocata ad alcun effetto; tale assunto deve valere anche per quanto riguarda le norme sportive internazionali, tra cui quelle UEFA e FIFA, ex art. 1, comma 5, lett. b), c), dello Statuto della FIGC ed art. 3 del Codice di giustizia sportiva della FIGC.

Ancora, attestato che le Società non potevano invocare la mancata conoscenza della normativa FIFA, appariva doveroso, da parte del Collegio giudicante, richiamare l’art. 21 e l’Allegato 5 del Regolamento FIFA sullo Status e Trasferimenti dei Calciatori (“RSTP”) che disciplinano il contributo di solidarietà.

Ai sensi dell’allegato de quo, l’importo relativo al contributo di solidarietà deve essere detratto dalla cessionaria dal corrispettivo totale accordato con la cedente per il trasferimento del calciatore.

La Corte, pertanto, riteneva che era dovere della cessionaria provvedere al pagamento alla Società polacca.

Il Collegio, inoltre, riprendeva quanto descritto in un commento all’Allegato 5 del regolamento FIFA ovvero che, “il contributo di solidarietà del 5% deve essere detratto dall’importo totale dell’eventuale indennità di trasferimento del calciatore pagata dalla nuova Società. Il contributo non impone alcun onere finanziario aggiuntivo alla nuova Società in quanto, il contributo di solidarietà viene detratto dall’importo del compenso pattuito tra le due Società. Secondo costante giurisprudenza, in tali circostanze, è la nuova Società che sarà tenuta a versare il contributo di solidarietà alle Società formatrici interessate. A sua volta e solo su richiesta della nuova Società, la precedente Società sarà tenuta a rimborsare la relativa somma alla nuova Società, quest’ultima, ha due modi per recuperare i suoi soldi dal precedente club, o sulla base dell’accordo contrattuale tra di loro, o invocando l’arricchimento senza giusta causa”.

La Corte, nel ricondurre tale ultima ipotesi al caso di specie, riteneva di dover applicare alla Sampdoria il principio “imputet sibi”, ovvero di riconoscere in capo alla stessa l’onere di provvedere ad inserire una clausola contrattuale espressa o un accordo integrativo, al fine di precisare l’imputazione del richiamato contributo per, eventualmente, derogare al previsto obbligo previsto dalla normativa FIFA.

Al fine di decidere, il Collegio riteneva che non si poteva addivenire ad una diversa conclusione, anche richiamando il meccanismo delle stanze di compensazione vigente al momento dell’accordo, poiché tale sistema disciplina le modalità pratiche di versamento e non rileva il riconoscimento del diritto in questione.

In riferimento a quest’ultimo assunto, veniva sottolineato che la circolare della FIGC del 30 giugno 2021 era stata adottata per mettere luce a tale argomento, introducendo linee guida per il calcolo da effettuare e per la gestione del pagamento del contributo.

Il punto IV della suddetta circolare specifica che nell’accordo deve essere inserito il corrispettivo dell’operazione di trasferimento al netto del contributo di solidarietà FIFA e che tale procedura assicurerà il funzionamento della stanza di compensazione. Ancora, il contributo di solidarietà sarà oggetto di regolamentazione diretta tra le Società interessate al trasferimento di un calciatore, mentre solo il corrispettivo del trasferimento stesso sarà oggetto del meccanismo di cui alla stanza di compensazione.

In conclusione, la Corte rilevava che l’uso del tempo futuro delle espressioni “dovrà”, “garantirà” e “verrà regolato”, utilizzate nella circolare FIGC, attesta che la stessa ha portata innovativa e non interpretativa.

Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte Federale D’Appello respingeva il reclamo proposto dalla Società U.C. Sampdoria S.p.A. e condannava la stessa, per entrambi i gradi di giudizio, al pagamento delle spese processuali, che liquidiva in complessivi € 1.000,00 in favore della Società Torino F.C. S.p.A.

 

Avv. Ludovica Cohen


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